Ricevimento genitori: sentenza GdL su presenza insegnanti


Proseguono gli interventi “a gamba tesa” della magistratura nella vita della scuola. Non era mai successo dagli inizi della Repubblica un serie di interventi così invasivi nella vita quotidiana della scuola da parte delle Sentenze Giudiziarie. Da quest’ultima e dalla scarsa accortezza della delibera collegiale si può ricavare il suggerimento di delibere limitate ai doveri generali evitando di introdurre ulteriori vincoli.

 

Ora di ricevimento: docenti a casa se non ci sono colloqui

Tuttoscuola - 8 luglio 2011

Se non ci sono appuntamenti, prestabiliti su richiesta scritta dei genitori o degli stessi docenti, questi ultimi non possono essere obbligati a rimanere a scuola nell'ora riservata ai colloqui e una eventuale decisione diversa deve passare da una contrattazione integrativa con i sindacati.

La sentenza è del Tribunale del lavoro di Catania che, confermando la sentenza di primo grado, ha condannato il preside della locale scuola media Cavour e il ministero della Pubblica istruzione per comportamento antisindacale rigettando il ricorso presentato dall'Avvocatura dello Stato.

Il contenzioso riguarda una delibera del collegio dei docenti del 18 ottobre del 2007, approvata dal preside, che imponeva agli insegnanti della Cavour di “essere comunque presenti a scuola nella loro ora di ricevimento, a prescindere dall'appuntamento con alcuni genitori”. Contro questa decisione la Uil scuola di Catania aveva presentato ricorso al giudice del lavoro, ottenendo il 2 luglio 2008 la condanna del ministero e del preside per comportamento antisindacale.

In entrambi i gradi di giudizio i giudici hanno ribadito che nel contratto nazionale del lavoro è previsto che gli incontri a scuola “avvengano su richiesta scritta del docente al genitore e viceversa” e che pertanto la delibera del collegio dei docenti è “illegittima perché disciplina una materia che è oggetto di contrattazione integrativa” che “richiede l'intervento della Rsu”.

 

Ricevimento genitori, se non c’è l’appuntamento il prof può lasciare la scuola

Tecnica della scuola – 8 luglio 2011

di Alessandro Giuliani

A stabilirlo il Tribunale del lavoro di Catania, chiamato a dirimere un contenzioso tra la Uil e il dirigente di una scuola media catanese, dopo che questi aveva reso obbligatoria la presenza degli insegnanti grazie al sì del Collegio dei Docenti. Ma “dimenticando” di consultare Rsu e sindacati.

Cade definitivamente il dubbio: se non vi è alcun un appuntamento concordato con le famiglie degli studenti, i docenti non sono obbligati a rimanere a scuola durante l’ora di ricevimento fissata ad inizio anno scolastico. La conferma è giunta alcuni giorni fa, con la sentenza emessa dal Tribunale del lavoro di Catania: il giudice esperto di norme lavorative, era stato chiamato a dirimere un contenzioso tra la Uil Scuola e il dirigente di una scuola media catanese, la Cavour, dopo che questi aveva reso obbligatoria la presenza dei prof durante l’ora di ricevimento basandosi su quanto espresso dal Collegio dei Docenti (favorevole) “dimenticando” di dovere per legge consultare Rsu e sindacati.

La vicenda ha inizio con una delibera, risalente all’ottobre del 2007, approvata a maggioranza del Collegio dei Docenti, nella quale si imponeva ad "essere comunque presenti a scuola nella loro ora di ricevimento, a prescindere dall'appuntamento con alcuni genitori". Dopo la prima sentenza, emessa nel 2008, favorevole ai ricorrenti, l’appello era stato condotto direttamente dall'Avvocatura dello Stato: il giudice del lavoro di secondo grado, però, non si è ravveduto rispetto alla prima sentenza ed ha reputato anche nella seconda occasione il comportamento antisindacale del dirigente scolastico di del capoluogo etneo coinvolgendo, come datore di lavoro, pure quello del ministero dell’Istruzione.

Il giudice ha colto nella mancanza della contrattazione integrativa d’istituto un “vizio formale” non sanabile. Così è stata fatta valere la procedura classica, quella che prevede che la permanenza in istituto si applichi solo "su richiesta scritta del docente al genitore e viceversa".

08/07/2011

 
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