Scheda/Chiusura per neve, chi deve recuperare


Rientro a scuola dopo la chiusura forzata per neve: soluzioni contrastanti sul recupero dei giorni persi
Orizzontescuola – 15 febbraio 2012 - Di Lalla
 
Sospensione delle attività o chiusura delle scuole per cause di forza maggiore: gli obblighi del personale della scuola. A causa delle recenti nevicate, Sindaci e Prefetti di molte province italiane hanno emesso ordinanze di sospensione delle attività o chiusura delle scuole anche per diversi giorni, per cui docenti e ATA non sono andati al lavoro e gli allievi non hanno svolto lezione. Le voci su come considerare tali giornate, sia in relazione ai giorni di lezioni da svolgere nell’ a.s. ma anche per gli stessi lavoratori che non si sono potuti recare sul posto di lavoro, si susseguono, non sono del tutto unanimi e cambiano da Regione a Regione.

Ma anche le stesse ordinanze dei Sindaci hanno in alcuni casi destato malumori e non sono state propriamente rispettose di quelli che sono gli obblighi dei docenti e del personale ATA alla luce di ciò che prescrive il Contratto di Lavoro (CCNL/2007).

 

Innanzitutto facciamo una differenza tra

 

 -   “sospensione delle attività”

 -   “totale chiusura della scuola”

 

I poteri di sospensione delle attività o di chiusura delle scuole e, conseguentemente, di sospensione del servizio pubblico scolastico, sono unicamente dei prefetti che sono i rappresentanti territoriali del governo e dei sindaci, i quali possono emettere provvedimenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica e di pericolo per l’ordine, la sicurezza o l’incolumità pubblica.

 

La sospensione delle attività: tale provvedimento è causato da eventi di straordinarietà ed è paragonabile alla sospensione delle attività che avviene nel periodo delle vacanze di Natale o Pasqua, per cui la scuola rimane aperta e vengono svolti tutti servizi tranne le lezioni. In questo caso solo il personale ATA deve recarsi a scuola (non lo devono fare allievi e docenti).

I docenti non devono recarsi a scuola perché è sospeso l’obbligo della lezione, a meno che in quei giorni non ci siano delle attività previste dal piano annuale (collegi docenti, consigli di classe ecc.). Ovviamente anche tali attività, se il Dirigente lo ritiene opportuno, potranno essere rimandate e recuperate in altri giorni, previo preavviso per tutti i docenti coinvolti.

Se il personale ATA è impossibilitato a raggiungere la sede dovrà “giustificare” l’assenza ricorrendo ai permessi previsti dal Contratto (permessi retribuiti o ferie).

La chiusura della scuola: può essere disposta per gravi eventi (nevicate, alluvioni ecc.) o anche per interventi di manutenzione straordinaria che precludono al personale e agli allievi l’accesso ai locali, in questo caso il provvedimento di chiusura interessa tutta la comunità scolastica.

Le assenze così determinate, comprese quelle del personale ATA, sono pienamente legittimate e non devono essere “giustificate” e nemmeno essere oggetto di decurtazione economica o di recupero.

Essendo il rapporto di lavoro del personale della scuola di natura civilistica e obbligazionaria tra le parti che lo sottoscrivono, il principio giuridico di riferimento è l’art. 1256 del Codice civile, che recita: “L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore (nel nostro caso dipendente della scuola), la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell’adempimento”.

    I giorni di chiusura per causa di forza maggiore devono quindi essere assimilati a servizio effettivamente e regolarmente prestato, in quanto il dipendente non può prestare la propria attività per cause esterne, predisposte da Sindaci o Prefetti, e tale chiusura a nostro avviso dev’essere “utile” a qualunque titolo: 180 giorni per l’anno di prova, proroga/conferma di una supplenza ecc.

 

Al riguardo si vuole anche ricordare una posizione del MIUR relativa alla decorrenza giuridica ed economica dei contratti a tempo determinato per l’anno scolastico 2002/03.

La Circolare Ministeriale n. 95/2002, a proposito della coincidenza con la domenica del 1°settembre recita: “…la circostanza poi che tale data coincida con la domenica, e quindi con la chiusura delle scuole e con la materiale impossibilità per il personale di assumere servizio, configura una causa di forza maggiore che non si ritiene possa incidere sulle posizioni giuridiche soggettive, previdenziali ed assistenziali, né sul diritto all’ intera retribuzione mensile”.

Ci preme altresì sottolineare che altre misure disposte da Sindaci e Prefetti che risultano “a metà” tra la sospensione delle attività e la chiusura delle scuole non paiono legittime, come quelle che prevedono una sospensione delle attività ma nel contempo un utilizzo “parziale”dei docenti i quali sono costretti a recarsi sul luogo di lavoro anche se manca l’obbligo di svolgere la lezione, oppure obbligati a giustificare la loro assenza in caso di sospensione delle attività o di chiusura della scuola.

In merito a quest’ultimo caso si sottolinea che solo nel caso si svolgessero regolarmente le lezioni, il docente impossibilitato a raggiungere la sede di servizio per cause di forza maggiore dovrà fruire dei congedi previsti dal Contratto: se è assunto a tempo indeterminato può fruire di 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali e di 6 giorni di ferie alle stesse condizioni; se assunto a tempo determinato può fruire di 6 giorni di ferie e 6 di permesso non retribuito per motivi personali.

L’altra questione è quella inerente il recupero o meno dei giorni di chiusura nel caso si scendesse sotto la soglia dei 200 giorni di lezione.

In via generale, i giorni di lezione perduti per cause di forza maggiore non vanno recuperati, e l’anno scolastico resta valido anche se non si sono rispettati i 200 giorni di lezione.

Ma al momento su questa questione non c’è una posizione univoca da parte di UST e USR, e in alcuni casi la questione è stata addirittura affrontata direttamente dai Prefetti.

L’USR dell’Emilia Romagna ha già chiarito con nota Prot. n. 1513/2012 che “L’anno scolastico resta valido anche se le cause di forza maggiore hanno comportato la discesa del totale al disotto dei 200 giorni”, e con nota Prot. n. 1554/2012 che “le assenze degli studenti imputabili alla grave situazione meteorologica in corso possano rientrare nelle deroghe previste dalle norme soprarichiamate e non pregiudicare la possibilità di procedere alla valutazione degli studenti interessati”.

 

Tuttavia si registra un diverso orientamento da parte dei Dirigenti Scolastici della provincia di Rimini, che venerdì incontreranno il Dirigente dell'Ambito territoriale per definire il recupero dei giorni persi per la neve

In merito al recupero delle giornate non lavorate, si condivide la posizione dell’USR di Bari che nella nota Prot. 20(c.)/2012 afferma che “…In caso di blocco totale delle attività didattiche ed amministrative delle istituzioni scolastiche, detto obbligo di recupero non sussista, in considerazione del fatto che esso è determinato da cause di forza maggiore, non imputabili al personale scolastico. Diversa, invece, sarebbe la determinazione, qualora la chiusura – come avviene in alcuni casi – sia determinata non già da cause di forza maggiore, bensì da mere necessità organizzative interne, nel qual caso è ovviamente da prevedersi l’obbligo del recupero dell’attività lavorativa non prestata”.

Per ciò che invece riguarda il numero dei giorni di lezione, sempre l’USR di Bari sembra voler dare margine di discrezionalità alle scuole, laddove afferma che “…Sotto il profilo prettamente didattico, per quanto concerne il recupero delle giornate di lezione non effettuate a seguito di dette ordinanze, la decisione in merito è demandata al competente Consiglio d’Istituto di ciascuna scuola che – tenuto conto dei piani dell’offerta formativa e della relativa programmazione – potrà assumere le proprie determinazioni in base a svariati elementi di valutazione, tra i quali quello relativo al rispetto del numero minimo dei giorni di lezione (art. 74, 3° comma, del D. L.vo n. 297/94), nonché quello relativo alla concreta possibilità del recupero in questione, tenuto conto di eventuali periodi di vacanza non ancora fruiti”.

Anche la provincia di Avellino si è espressa per il non recupero delle giornate perse a causa delle neve

Singolare invece appare la nota dell’UST di Vercelli (Prot. n. 361/2012), laddove si evince che i giorni di chiusura andranno recuperati perché così ha deciso il Prefetto: “…CONSIDERATO che i predetti provvedimenti sono stati assunti concordemente con il Presidente della Provincia di Vercelli, i Sindaci e l’Ufficio Scolastico Territoriale; VISTE le varie e connesse ordinanze emanate in merito dai Sigg. Sindaci della Provincia; CONSIDERATO che, a norma delle vigenti disposizioni, le giornate di assenza vanno recuperate come peraltro indicato nella citata ordinanza prefettizia […] ATTESA la necessità di assicurare agli alunni il monte ore utile alla validazione dell’anno scolastico, a norma delle relative disposizioni […] DISPONE che il recupero dei giorni di assenza indicati in premessa dovrà essere effettuato nel periodo dal 17 febbraio al 21 febbraio 2012 in dipendenza del giorno o dei giorni di chiusura di ogni singola istituzione scolastica stabiliti dall’ordinanza prefettizia di cui in premessa o dalle varie ordinanze dei Sindaci competenti”.

Anche nelle Marche si pensa ad un'ipotesi alternativa come quella di prolungare i giorni di attività scolastica oltre la data concordata in ambito regionale

Scuole aperte dopo il 9 giugno: ecco un' ipotesi di recupero della regione Marche

Scuola chiusa per neve: il personale non deve recuperare
Tecnicadela scuola – 14 febbraio 2012
I principi giuridici che guidano il Contratto di lavoro indicano che se la causa è esterna di forza maggiore cade il vincolo di restituire o recuperare le relative ore o giornate perse. E ciò vale per tutti i dipendenti. Se invece c’è solo sospensione di attività didattica, gli Ata devono essere presenti. Come i docenti qualora vi siano attività collegiali. E in caso di ritardo? Scatta l’obbligo della giustificazione e del recupero.

Continuano a giungere quesiti a proposito delle giornate di lezione annullate a causa dell’ondata di maltempo che ha avvolto l’Italia negli ultimi giorni. Per quanto riguarda la possibilità che gli istituti coinvolti debbano o meno recuperare le lezioni determinando eventuali “code”, da applicare al termine dell’anno scolastico, ci siamo già espressi. Riteniamo ora utile informare i lettori a proposito dell' obbligo o meno, da parte del personale scolastico, di recuperare le giornate di lavoro non prestate.

In via preliminare va subito detto che in caso di blocco totale delle attività didattiche, derivante da un’ordinanza del Sindaco, l’obbligo di recuperare la giornata decade. E ciò proprio per le cause di forza maggiore non imputabili al personale.

I principi giuridici che guidano il Contratto di lavoro indicano chiaramente, infatti, che quando si viene a determinare un’interruzione dell’erogazione del servizio per qualsiasi causa esterna di forza maggiore, con il dipendente impossibilitato a svolgere i propri obblighi contrattuali per motivi indipendenti alla sua volontà, lo stesso dipendente è legittimato ad assentarsi senza alcun vincolo di restituire o recuperare le relative ore o giornate perse. Le quali non possono quindi essere nemmeno oggetto di decurtazione economica. E nel caso della Scuola, tale principio non fa differenza tra personale docente o Ata.

“L’obbligazione si estingue – si legge anche nell’art. 1256 del Codice civile - quando, per una causa non imputabile al debitore [il lavoratore], la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell’adempimento”.

Diversa è la situazione che si determina laddove vengano solo sospese le attività didattiche: ci si trova, in tali occasioni, nella stessa situazione che si configura in estate, ad anno scolastico terminato, o durante le festività natalizie e pasquali. In tali circostanze, infatti, il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (in virtù degli artt. 51 e 53 del Ccnl in vigore) è comunque tenuto alla prestazione della propria opera.

Altri lettori hanno chiesto cosa accade quando un lavoratore Ata, in caso di sospensione dell’attività, quindi tenuto a recarsi a scuola, si trovi comunque e impossibilitato a raggiungere la sede scolastica di servizio (oppure la raggiunga con sostanzioso ritardo). E ciò a causa del maltempo.

In tali casi egli dovrà giustificare il proprio ritardo, spiegando i motivi in forma scritta ed un modo capillare (ai sensi degli artt. 13 e 19 del Ccnl): dovrà quindi esplicitare il percorso, l’ora e le condizioni atmosferiche che hanno ostacolato il trasferimento in tempo utile al raggiungimento della sede scolastica per l’orario stabilito. Producendo, quindi, domanda di permesso (da recuperare) per gravi ragioni o di ferie.

La prassi, del resto, non è diversa da quella che normalmente viene messa in atto quando un lavoratore della scuola raggiunga la sede di servizio in grave ritardo: dopo aver possibilmente preannunciato l’arrivo fuori orario, sarà chiamato a giustificare quanto accaduto.

Una procedura analoga si attua anche per i docenti che pur non svolgendo attività didattica, poiché sospesa per il maltempo, siano comunque costretti a recarsi a scuola per eventuali altri obblighi contrattuali (consigli di classe, collegi dei docenti, ecc.). A meno che il dirigente scolastico non provveda a rinviare gli appuntamenti programmati (comunque posticipati in altri giorni e quindi non annullabili), in caso di assenza i docenti dovranno produrre adeguata giustificazione.

 

Scuole chiuse per neve: arriva l’ordinanza salva-anno o bisogna recuperare?

Tecnicadellal scuola – 13 febbraio 2012

Il dilemma non è di facile soluzione. Il Miur annuncia che potrebbe ricorrere ad una sanatoria per superare il problema dei 200 giorni minimi di lezione. Tuttavia la competenza sui calendari non è di viale Trastevere. Ma delle regioni. L’Emilia ha già detto che l’anno è valido in ogni caso. Però non è detto che altre giunte possano decidere diversamente.

L’ondata eccezionale di neve e ghiaccio che si è abbattuta quest’anno sull’Italia potrebbe determinare qualche “coda” ai calendari scolastici. A Roma, ad esempio, il sindaco ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado prima per tre giorni e poi, la scorsa settimana, per altri due. A cui va aggiunta l’anomala sospensione delle attività didattiche, con gli alunni esentati dal giustificare le assenze, del 3 febbraio. Diversi lettori ci hanno chiesto se le lezioni perse se queste cinque-sei giornate dovranno essere recuperate. La risposta è negativa. Nel senso che in genere le lezioni non svolte a seguito di eventi particolari sono giustificate dall’evento eccezionale. E quindi non vanno recuperate.

Diverso è il discorso riguardante il tetto minimo di giornate di scuola previsto per legge. Come già rilevato su questa testata, nella gran parte degli istituti il problema non sussiste: a quanto ci risulta, infatti, sono in larga maggioranza i collegi dei docenti che hanno saggiamente mantenuto sei-sette giorni di “riserva”, oltre i 200 minimi previsti dalla legge per il riconoscimento dell’anno scolastico (art. 74, 3° comma, del D. L.vo n. 297/94).

Il problema sorge, invece, per quelle scuole dove sono stati “rosicchiati” troppi giorni, optando quindi per la chiusura della scuola in corrispondenza di diversi “ponti”, feste locali, ricorrenze o prolungamenti di sospensioni natalizie e pasquali. In questi istituti, dove il CdD e quello d'Istituto hanno lasciato solo tre-quattro sopra i 200, il rischio concreto è che potrebbe essere chiamato a deliberare le modalità del prolungamentodelle lezioni oltre la data di chiusura prevista dalla regione. Diverse interpretazioni della normativa sono però concordi nel dire che gli organi collegiali della scuola, in particolare il Consiglio d'Istituto, non sono comunque tenuti ad esprimersi.

A meno che non intervenga viale Trastevere. Dal Ministero dell’Istruzione hanno spiegato, a tal proposito, che “se i giorni persi saranno eccessivamente numerosi, tanto da comportare il mancato rispetto dei 200 giorni di lezione previsti per legge, sarà necessaria l'emanazione di una ordinanza ministeriale 'salva-anno' che possa convalidare comunque il percorso degli studenti. Era già accaduto in Abruzzo dopo il terremoto e potrebbe ripetersi”.

Vicenda chiusa? Non proprio. Perché a norma di legge il calendario scolastico non è di propria competenza del Ministero, ma delle giunte regionali. Tanto è vero che qualche giorno fa quella dell’Emilia Romagna ha emesso una nota del 6 febbraio (con prot. n. 1513) attraverso la quale ha annunciato che a proposito degli “eventi naturali che hanno comportato la perdita di giorni di lezione per la più parte delle Istituzioni scolastiche della regione, si ricorda che per consolidato orientamento già espresso da questa Direzione 'l’anno scolastico resta valido anche se le cause di forza maggiore hanno comportato la discesa del totale al di sotto dei 200 giorni'”.

Sull'argomento neve si espresso nuovamente l'Usr Emilia Romagna con una nota del giorno dopo e l'Usp di Bari con una nota del 10 febbraio 2012.

Non è detto che anche le altre giunte - in particolare quelle delle Marche, dell’Umbria, dell’Abruzzo e del Lazio - siano orientate a regolarsi in questo senso. Il rischio, quindi, è che ogni regione possa decidere diversamente. Anche perché vi sono alcune città o province che hanno perso solo un paio di giorni, altre fino a una settimana.

E rendere ancora più ingarbugliata la questione c'è poi una norma, contenuta nell’art. 74 del D.Lgs. 297 del 16/04/1994, in base alla quale in genere  i giorni di lezione perduti per cause esterne (nevicate eccezionali, ordinanze dei sindaci, ecc.) "non vanno recuperati". E ciò a prescindere se le cause di forza maggiore hanno determinato la discesa del totale sotto i 200 giorni di lezione minimi previsti.

In conclusione, trattandosi di un evento eccezionale la soluzione non risulta proprio a portata di mano. Inoltre, norme e burocrazia non sembrano venire in soccorso. Anzi

 
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