Quando il DUVRI non deve essere redatto
Orizzontescuola – 19/5/2017
Il DUVRI non prende in considerazione i rischi specifici di ciascuna ditta operante in ambito scolastico, deve essere allegato al contratto di appalto o di opera ed è un documento che va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi o forniture.
Esistono però dei casi in cui il DUVRI non deve essere redatto, ed in particolare:
· qualora il committente valuti che non esistono rischi da interferenze, fornendo la motivazione negli atti a corredo dell’appalto
· se si tratta di mera fornitura, senza installazione, o se si tratta di servizi di natura intellettuale
· se i lavori o servizi hanno durata non superiore a 2 giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive.
Nel D.Lgs 81/08 non si parla esplicitamente di due giorni consecutivi quindi si deve intendere quel servizio la cui durata non sia superiore ai due giorni quale somma complessiva di quelli previsti o presunti in contratto se si tratta di contratti di appalto relativi ai lavori di manutenzione straordinaria.
Nel caso di manutenzione straordinaria, infatti, si prevede l’attivazione di cantieri temporanei o mobili per i quali è prevista la redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) e l’accettazione da parte delle singole imprese esecutrici del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), limitatamente al singolo cantiere interessato e solo in questo specifico caso, in quanto si considerano ottemperati gli obblighi relativi a informazione, coordinamento e cooperazione ed elaborazione di un unico Documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 26 del D.Lgs. 81/08.
In questo caso il PSC, che viene a sostituire il DUVRI, deve contenere necessariamente tutti i riferimenti ai rischi interferenziali, le relative misure previste per eliminarli o contenerli e l’effettivo impegno di spesa necessario.