Scheda/RSU e Dirigenza


Linee Guida nazionali elaborate dalla CISL SCUOLA, FLC CGL e UIL SCUOLA RUA

CISL Scuola

 

Nell’intento di valorizzare quanto più possibile le opportunità offerte dalle novità in materia di relazioni sindacali presenti nel nuovo Contratto Istruzione e Ricerca (sezione scuola), firmato in via definitiva il 19 aprile 2018, abbiamo predisposto uno strumento di lavoro che ci auguriamo possa tornare utile alle nostre strutture territoriali e alle RSU nel loro impegno per la contrattazione a livello d’istituto.
Ci siamo soffermati soprattutto sulle novità introdotte dal CCNL, rendendo disponibili anche alcuni modelli esemplificativi cui sarà possibile fare riferimento nella redazione di accordi su alcuni istituti contrattuali che, per la loro novità, possono presentarsi di più complessa interpretazione e traduzione pratica (il nuovo istituto del confronto, l’assegnazione del personale ai plessi, la valorizzazione del personale docente, il lavoro del personale ATA, i PON, l’alternanza scuola/lavoro, il diritto alla disconnessione, ecc).
Si tratta naturalmente di materiale a carattere orientativo e indicativo, senza alcuna pretesa di esaustività, fermo restando che la sovranità contrattuale, salvo il rispetto delle clausole del CCNL e degli obblighi di coerenza che ne derivano per la contrattazione integrativa, appartiene comunque ai soggetti titolari delle relazioni sindacali a ciascun livello delle stesse (in questo caso ai Territoriali/RSU e ai Dirigenti Scolastici).


Allegato



Come cambiano le relazioni sindacali a livello d'istituto

CISL Scuola Nazionale –

 

Con il CCNQ del 13 luglio 2016 sono stati definiti i comparti e le aree di contrattazione collettiva nazionale. Il 19 aprile 2018 è stato definitivamente siglato il primo contratto del nuovo comparto dell’Istruzione e della ricerca che diviene dunque il punto di riferimento per la gestione della partecipazione sindacale di cui all’art. 9 del D.lgs. 165/2001, anche a livello di istituzione scolastica. Con il presente approfondimento iniziamo una serie di contributi volti ad approfondire le numerose novità introdotte nelle relazioni sindacali. Forniremo anche modelli e suggerimenti per sostenere il lavoro dei dirigenti scolastici, titolari delle relazioni sindacali ai sensi dell’art. 25 c. 2 del D.lgs. 165/2001.
In premessa occorre evidenziare che il contratto collettivo nazionale di lavoro sottolinea gli obiettivi delle relazioni sindacali, strumento per contemperare il miglioramento delle condizioni di lavoro con l’esigenza di incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati e per migliorare la qualità delle decisioni assunte oltre che per sostenere la crescita professionale del personale e i processi di innovazione organizzativa.
L’art. 8 del CCNL chiarisce inoltre che il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla prevenzione dei conflitti.

La partecipazione nel quadro europeo...
Nella scuola le procedure di assunzione delle decisioni vedono almeno tre diverse forme di partecipazione: quella prevista nelle modalità definite dalla legge 241/90 e segg., la partecipazione attraverso le prerogative esercitate dagli organi collegiali e la partecipazione sindacale di cui all’art. 9 del Dlgs. 165/2001.
In particolare la partecipazione sindacale si colloca nel più ampio quadro degli orientamenti europei. Già il 21 dicembre 2015 era stato concluso un accordo, firmato dal Comitato di dialogo sociale europeo per le Funzioni Centrali di governo, su un quadro comune dei requisiti minimi di informazione e consultazione dei lavoratori pubblici attraverso i loro rappresentanti, comprese le organizzazioni sindacali. In quell’Accordo si era sottolineato che l’informazione e la consultazione dei lavoratori pubblici sono essenziali per un dialogo sociale di qualità: il dialogo aiuta a far crescere la fiducia e le buone relazioni nel luogo di lavoro.
Tra i principi del Pilastro europeo dei diritti sociali proclamato dal Consiglio dell’UE, dal Parlamento europeo e dalla Commissione durante il vertice di Goteborg il 17/11/2017 vi sono appunto il dialogo sociale e il coinvolgimento dei lavoratori.

… e nella legislazione nazionale
Ma anche sul versante nazionale abbiamo assistito a cambiamenti rilevanti, in particolare nella regolazione del rapporto tra legge e contratto. Infatti alla riforma operata con Dlgs. 150/2009 che aveva fortemente limitato l’ambito delle relazioni sindacali, era seguito il d.l. 95/2012, convertito nella legge 135/2012 che aveva introdotto, limitatamente alle misure riguardanti l’organizzazione dei rapporti di lavoro, l’esame congiunto. Tuttavia il lungo blocco dei rinnovi dei CCNL aveva impedito di inserire questo istituto nei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi alla scuola.
Su questo scenario è intervenuto il Dlgs. 75/2017, modificando l’art. 2 c. 2 del Dlgs 165/2001. È ora previsto che eventuali disposizioni di legge possano essere derogate, nelle materie affidate alla contrattazione collettiva e nel rispetto dei principi del TU sul pubblico impiego, da contratti o accordi collettivi nazionali.
Nel quadro definito dalla legge e dalla contrattazione, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione, fatta salva l’informazione e le altre forme di partecipazione previste.

Le relazioni sindacali
Nel CCNL Comparto Istruzione e ricerca i modelli relazionali nei quali si articolano le relazioni sindacali sono la partecipazione e la Contrattazione integrativa. La partecipazione si articola a sua volta in Informazione, Confronto e Organismi paritetici.
Il CCNL precisa che la contrattazione collettiva integrativa per il settore scuola si svolge a livello nazionale, regionale e di istituzione scolastica e che è esclusa la sovrapposizione, duplicazione e ripetibilità di materie trattate nei diversi livelli, ferma restando però la possibilità dei contratti di demandare ai livelli inferiori la regolazione delle materie di loro pertinenza.
Un aspetto importante sul quale vogliamo soffermarci è che il CCNL introduce alcuni rapporti di necessaria propedeuticità tra le diverse forme di relazione sindacale, sicché l’Informazione costituisce il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei relativi strumenti. Non possono dunque essere avviati il Confronto né la Contrattazione integrativa se non è stata fornita l’Informazione.

L’Informazione
L’Informazione si aggiunge alle altre forme di trasparenza e alle diverse modalità di accesso previste dalla legge. Consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi ai soggetti sindacali al fine di consentire “di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di Confronto e di contrattazione integrativa come definite nel contratto”.
A differenza delle altre forme di richiesta di accesso definite dalla legge, l’Informazione che è propedeutica allo svolgimento del Confronto e della Contrattazione integrativa (art. 5 c. 4 del CCNL) non è ad iniziativa di parte sindacale ma è un obbligo dell’amministrazione verso i soggetti sindacali. L’Informazione deve essere resa dal dirigente scolastico in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico.
È inoltre prevista un’ulteriore forma di Informazione che, a differenza di quella appena illustrata, si svolge a richiesta dei soggetti sindacali. Si tratta dell’Informazione di cui al comma 5 dell’art. 5 del CCNL, ove si afferma che “i soggetti sindacali ricevono a richiesta informazioni riguardanti gli esiti del confronto e della contrattazione integrativa, durante la vigenza del CCNL”.
Nelle istituzioni scolastiche sono inoltre oggetto di Informazione ai sensi del comma 5 dell’art. 5, anche la proposta di formazione delle classi e degli organici e i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (CCNL, Art. 22 c. 9 lettera b).

Informazione e Confronto
L’Informazione propedeutica all’avvio di un eventuale Confronto che è come abbiamo visto ad iniziativa datoriale, deve essere resa formalmente e in modo che sia possibile definire con certezza la data di trasmissione delle informazioni.
È infatti questa una condizione necessaria per determinare il termine di 5 giorni entro cui i soggetti sindacali possono richiedere l’attivazione del Confronto. Il contratto specifica che il Confronto si realizza nella forma di incontro tra soggetti sindacali e amministrazione mentre l’Informazione consiste in una trasmissione.
La differenza tra i due istituti è chiaramente sottolineata anche dal fatto che l’incontro per il Confronto può essere proposto anche dall’amministrazione contestualmente all’invio dell’Informazione. Trattandosi di una proposta, essa necessita a rigore di una valutazione e di un’adesione da parte dei soggetti sindacali, rimanendo perciò chiaramente distinte le due forme di partecipazione sia nei tempi che nelle forme di realizzazione. Non esiste pertanto alcun obbligo per a parte datoriale di fornire l’Informazione nel corso di un incontro, essendo invece un obbligo la trasmissione di dati ed elementi conoscitivi.



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