Linee Guida nazionali elaborate dalla CISL SCUOLA, FLC CGL e UIL SCUOLA RUA
CISL Scuola
Nell’intento
di valorizzare quanto più possibile le opportunità offerte dalle novità in
materia di relazioni sindacali presenti nel nuovo Contratto Istruzione e
Ricerca (sezione scuola), firmato in via definitiva il 19 aprile 2018, abbiamo
predisposto uno strumento di lavoro che ci auguriamo possa tornare utile alle
nostre strutture territoriali e alle RSU nel loro impegno per la contrattazione
a livello d’istituto.
Ci siamo soffermati soprattutto sulle novità introdotte dal CCNL, rendendo
disponibili anche alcuni modelli esemplificativi cui sarà possibile fare
riferimento nella redazione di accordi su alcuni istituti contrattuali che, per
la loro novità, possono presentarsi di più complessa interpretazione e
traduzione pratica (il nuovo istituto del confronto, l’assegnazione del
personale ai plessi, la valorizzazione del personale docente, il lavoro del
personale ATA, i PON, l’alternanza scuola/lavoro, il diritto alla
disconnessione, ecc).
Si tratta naturalmente di materiale a carattere orientativo e indicativo, senza
alcuna pretesa di esaustività, fermo restando che la sovranità contrattuale,
salvo il rispetto delle clausole del CCNL e degli obblighi di coerenza che ne
derivano per la contrattazione integrativa, appartiene comunque ai soggetti
titolari delle relazioni sindacali a ciascun livello delle stesse (in questo
caso ai Territoriali/RSU e ai Dirigenti Scolastici).
Allegato
Come cambiano le
relazioni sindacali a livello d'istituto CISL Scuola
Nazionale – Con il CCNQ del 13 luglio 2016 sono stati definiti i
comparti e le aree di contrattazione collettiva nazionale. Il 19 aprile 2018 è
stato definitivamente siglato il primo contratto del nuovo comparto
dell’Istruzione e della ricerca che diviene dunque il punto di riferimento per
la gestione della partecipazione sindacale di cui all’art. 9 del D.lgs.
165/2001, anche a livello di istituzione scolastica. Con il presente
approfondimento iniziamo una serie di contributi volti ad approfondire le
numerose novità introdotte nelle relazioni sindacali. Forniremo anche modelli e
suggerimenti per sostenere il lavoro dei dirigenti scolastici, titolari delle
relazioni sindacali ai sensi dell’art. 25 c. 2 del D.lgs. 165/2001. La partecipazione nel quadro europeo... … e nella legislazione nazionale Le relazioni sindacali L’Informazione Informazione e Confronto
In premessa occorre evidenziare che il contratto collettivo nazionale di lavoro
sottolinea gli obiettivi delle relazioni sindacali, strumento per contemperare
il miglioramento delle condizioni di lavoro con l’esigenza di incrementare
l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati e per migliorare la qualità delle
decisioni assunte oltre che per sostenere la crescita professionale del
personale e i processi di innovazione organizzativa.
L’art. 8 del CCNL chiarisce inoltre che il sistema delle relazioni sindacali è
improntato a principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza
dei comportamenti ed è orientato alla prevenzione dei conflitti.
Nella scuola le procedure di assunzione delle decisioni vedono almeno tre
diverse forme di partecipazione: quella prevista nelle modalità definite dalla
legge 241/90 e segg., la partecipazione attraverso le prerogative esercitate
dagli organi collegiali e la partecipazione sindacale di cui all’art. 9 del
Dlgs. 165/2001.
In particolare la partecipazione sindacale si colloca nel più ampio quadro
degli orientamenti europei. Già il 21 dicembre 2015 era stato concluso un
accordo, firmato dal Comitato di dialogo sociale europeo per le Funzioni
Centrali di governo, su un quadro comune dei requisiti minimi di informazione e
consultazione dei lavoratori pubblici attraverso i loro rappresentanti,
comprese le organizzazioni sindacali. In quell’Accordo si era sottolineato che
l’informazione e la consultazione dei lavoratori pubblici sono essenziali per
un dialogo sociale di qualità: il dialogo aiuta a far crescere la fiducia e le
buone relazioni nel luogo di lavoro.
Tra i principi del Pilastro europeo dei diritti sociali proclamato dal
Consiglio dell’UE, dal Parlamento europeo e dalla Commissione durante il
vertice di Goteborg il 17/11/2017 vi sono appunto il dialogo sociale e il
coinvolgimento dei lavoratori.
Ma anche sul versante nazionale abbiamo assistito a cambiamenti rilevanti, in
particolare nella regolazione del rapporto tra legge e contratto. Infatti alla
riforma operata con Dlgs. 150/2009 che aveva fortemente limitato l’ambito delle
relazioni sindacali, era seguito il d.l. 95/2012, convertito nella legge
135/2012 che aveva introdotto, limitatamente alle misure riguardanti
l’organizzazione dei rapporti di lavoro, l’esame congiunto. Tuttavia il lungo
blocco dei rinnovi dei CCNL aveva impedito di inserire questo istituto nei
contratti collettivi nazionali di lavoro relativi alla scuola.
Su questo scenario è intervenuto il Dlgs. 75/2017, modificando l’art. 2 c. 2
del Dlgs 165/2001. È ora previsto che eventuali disposizioni di legge possano
essere derogate, nelle materie affidate alla contrattazione collettiva e nel
rispetto dei principi del TU sul pubblico impiego, da contratti o accordi
collettivi nazionali.
Nel quadro definito dalla legge e dalla contrattazione, le determinazioni per
l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti
di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione,
fatta salva l’informazione e le altre forme di partecipazione previste.
Nel CCNL Comparto Istruzione e ricerca i modelli relazionali nei quali si
articolano le relazioni sindacali sono la partecipazione e la Contrattazione
integrativa. La partecipazione si articola a sua volta in Informazione, Confronto
e Organismi paritetici.
Il CCNL precisa che la contrattazione collettiva integrativa per il settore
scuola si svolge a livello nazionale, regionale e di istituzione scolastica e
che è esclusa la sovrapposizione, duplicazione e ripetibilità di materie
trattate nei diversi livelli, ferma restando però la possibilità dei contratti
di demandare ai livelli inferiori la regolazione delle materie di loro
pertinenza.
Un aspetto importante sul quale vogliamo soffermarci è che il CCNL introduce
alcuni rapporti di necessaria propedeuticità tra le diverse forme di relazione
sindacale, sicché l’Informazione costituisce il presupposto per il corretto
esercizio delle relazioni sindacali e dei relativi strumenti. Non possono
dunque essere avviati il Confronto né la Contrattazione integrativa se non è
stata fornita l’Informazione.
L’Informazione si aggiunge alle altre forme di trasparenza e alle diverse
modalità di accesso previste dalla legge. Consiste nella trasmissione di dati
ed elementi conoscitivi ai soggetti sindacali al fine di consentire “di
prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di Confronto e di
contrattazione integrativa come definite nel contratto”.
A differenza delle altre forme di richiesta di accesso definite dalla legge,
l’Informazione che è propedeutica allo svolgimento del Confronto e della
Contrattazione integrativa (art. 5 c. 4 del CCNL) non è ad iniziativa di parte
sindacale ma è un obbligo dell’amministrazione verso i soggetti sindacali.
L’Informazione deve essere resa dal dirigente scolastico in tempi congrui
rispetto alle operazioni propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico.
È inoltre prevista un’ulteriore forma di Informazione che, a differenza di
quella appena illustrata, si svolge a richiesta dei soggetti sindacali. Si
tratta dell’Informazione di cui al comma 5 dell’art. 5 del CCNL, ove si afferma
che “i soggetti sindacali ricevono a richiesta informazioni riguardanti gli esiti
del confronto e della contrattazione integrativa, durante la vigenza del CCNL”.
Nelle istituzioni scolastiche sono inoltre oggetto di Informazione ai sensi del
comma 5 dell’art. 5, anche la proposta di formazione delle classi e degli
organici e i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (CCNL,
Art. 22 c. 9 lettera b).
L’Informazione propedeutica all’avvio di un eventuale Confronto che è come
abbiamo visto ad iniziativa datoriale, deve essere resa formalmente e in modo
che sia possibile definire con certezza la data di trasmissione delle
informazioni.
È infatti questa una condizione necessaria per determinare il termine di 5
giorni entro cui i soggetti sindacali possono richiedere l’attivazione del
Confronto. Il contratto specifica che il Confronto si realizza nella forma di
incontro tra soggetti sindacali e amministrazione mentre l’Informazione
consiste in una trasmissione.
La differenza tra i due istituti è chiaramente sottolineata anche dal fatto che
l’incontro per il Confronto può essere proposto anche dall’amministrazione
contestualmente all’invio dell’Informazione. Trattandosi di una proposta, essa
necessita a rigore di una valutazione e di un’adesione da parte dei soggetti
sindacali, rimanendo perciò chiaramente distinte le due forme di partecipazione
sia nei tempi che nelle forme di realizzazione. Non esiste pertanto alcun
obbligo per a parte datoriale di fornire l’Informazione nel corso di un
incontro, essendo invece un obbligo la trasmissione di dati ed elementi
conoscitivi.
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