Accesso agli atti: regolamento per il rimborso di costi di riproduzione atti e documenti


I costi dell’accesso agli atti in un decreto MIUR

da Orizzontescuola  - 5/5%2019 -  redazione

 

L’estrazione di copie di atti o documenti è sottoposta a rimborso nella misura di € 0,25 a pagina per riproduzioni fotostatiche formato UNI A4 e nella misura di € 0,50 a pagina per riproduzioni fotostatiche formato UNI A3.

E’ quanto ha precisato il MIUR con un decreto dittatoriale relativo al “Regolamento in materia di rimborso dei costi di riproduzione, per il rilascio di copie e diritti di ricerca di atti e documenti, richiesti a seguito dell’esercizio del diritto di accesso nell’ambito
dei procedimenti di competenza del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca ai sensi dell’art. 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.”

Il Regolamento dispone anche che ” l’estrazione di copie di atti o documenti è sottoposta a rimborso nella misura di € 1,00 a pagina qualora l’esercizio del diritto di accesso presupponga la copertura di dati personali nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali, e successive modifiche e integrazioni.
Qualora la richiesta di accesso agli atti comporti la notifica ai controinteressati, i costi necessari alla notifica sono quantificati in € 10,00 a controinteressato (€ 2,00 per le notifiche indirizzate a personale in effettivo servizio presso il MIUR); tali importi, comprensivi delle spese postali e dei costi amministrativi, sono a carico del richiedente l’accesso”.

Le somme relative ai costi, precisa il decreto, possono essere corrisposte in marche da bollo o con versamento da effettuarsi presso la Tesoreria Provinciale dello Stato.

 

decreto


Trasparenza a pagamento Il Miur tassa la copia dei documenti

da ItaliaOggi – 15/5/2019 - Marco Nobilio

 

Per estrarre copia degli atti e dei documenti in possesso dell’amministrazione scolastica e universitaria non basterà pagare 25 centesimi per ogni fotocopia: bisognerà pagare 10 euro per la notifica al controinteressato, 1 euro a pagina se la domanda contiene dati personali da oscurare e 10 centesimi a pagina solo per la visura. Se l’accesso e l’estrazione di copia avverrà per posta, i relativi costi saranno posti a carico del richiedente. Se per posta elettronica, i costi per l’eventuale scansione saranno quantificati come se si trattasse di fotocopie. Se poi i documenti richiesti dovessero essere in formato cartaceo, bisognerà anche pagare 12,50 euro per ogni ricerca in archivio. I contributi saranno dovuti solo se il costo dell’operazione supererà i 50 centesimi. Al di sopra di tale importo, dovrà essere effettuata la riscossione dell’intera cifra. Compresi i 50 centesimi. Ai fini dell’esenzione del rimborso, non sarà consentito frazionare la richiesta di copie relative agli stessi documenti da parte del medesimo soggetto. È l’effetto di un decreto emanato dal ministero dell’istruzione il 17 aprile scorso (662). Che detta le regole in materia di rimborso dei costi di riproduzione, per il rilascio di copie e diritti di ricerca di atti e documenti nell’ambito dei procedimenti di competenza del ministero dell’istruzione. L’accesso a pagamento vale per tutti gli atti e documenti conservati dall’amministrazione scolastica, comprese le domande di trasferimento, i verbali degli organi collegiali, gli atti di gestione del rapporto di lavoro e tutti gli atti conservati nel fascicolo personale di docenti e Ata presso le segreterie scolastiche. Ma anche gli atti della selezione per i Prin da parte delle università escluse.

Le nuove norme sono state emanate per dare attuazione all’articolo 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il quale dispone che il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. Il mero esame dei documenti è gratuito. Ma il rilascio di copia «è subordinato al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura». Ciò che si paga, dunque, non è la cosiddetta ostensione del documento richiesto e la relativa lettura (che può comprendere anche la possibilità di prendere appunti) ma tutto ciò che viene prima della messa in mostra dell’atto o del documento richiesto affinché il richiedente possa visionarlo (cosiddetta ostensione) e l’eventuale estrazione di copie. Il procedimento di accesso, peraltro, dal 2006 è gravato anche dall’onere, per l’amministrazione, di individuare e notiziare il controinteressato all’accesso (si veda il dpr 184/2006).

Per esempio, se un docente presenta una domanda di accesso riguardante una domanda di trasferimento di un collega, l’amministrazione, prima di consentire l’accesso, è obbligata ad avvertire in forma scritta il docente che ha presentato la domanda oggetto dell’accesso (cosiddetto controinteressato). E quest’ultimo ha diritto a presentare una motivata opposizione all’accesso richiesto. Se l’opposizione viene accolta dall’amministrazione, la domanda di accesso viene rigettata. Se invece viene accolta, l’amministrazione ha l’obbligo di contattare il controinteressato informandolo del suo diritto di presenziare nel momento in cui l’accesso. Prima questi costi erano posti a carico dell’amministrazione. Adesso dovrà provvedere il titolare del diritto di accesso che intenda azionarlo.

I costi aumentano se i controinteressati sono più di uno. Che possono risultare proibitivi, se per ogni accesso bisognerà effettuare una ricerca su documenti cartacei: 12,50 euro per ogni ricerca e 10 euro per le notifiche più i costi per la visura (10 centesimi a pagina) e per l’estrazione di copia (25 centesimi a pagina) e l’oscuramento degli eventuali dati personali (1 euro a pagina). Si pensi per esempio ai concorsi, dove i controinteressati possono essere anche centinaia di persone.

Nel caso di richiesta di copie di documenti in bollo, al pagamento dell’imposta di bollo provvederà direttamente il richiedente, fornendo all’ufficio competente al rilascio la marca da bollo. L’importo è pari a euro 16,00 per marca da bollo ogni 4 fogli/facciate. Resta salvo il diverso regime fiscale previsto da speciali disposizioni di legge. Le somme relative ai costi devono essere corrisposte mediante acquisto di marche da bollo, annullate a cura dell’ufficio, ovvero mediante versamento da effettuarsi presso la Tesoreria Provinciale dello Stato in conto entrate Tesoro Capo 13 – Capitolo 3550 – ART. 02 denominato «Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Somme relative a servizi resi dall’amministrazione», il cui IBAN è: IT43K0100003245348013355002 con indicazione della causale «rimborso accesso – L. 241/90». La giurisprudenza ha chiarito che sono accessibili anche gli atti negoziali di diritto privato se detenuti stabilmente dall’amministrazione.

 


 
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