Se l’alunno cade dalle scale paga la scuola solo se i gradini sono usurati


Fonte: Il Sole 24ore. Articolo di Pietro Alessio Palumbo del 2 giugno 2023. La Cassazione sulla vicenda che ha coinvolto un'alunna: mentre tornava dal bagno verso l'aula cadeva rovinosamente dell’istituto riportando una grave frattura della tibia.

Nella vicenda trattata dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza 15190 del 30 maggio scorso un'alunna mentre tornava dal bagno verso l'aula cadeva rovinosamente dalle scale della scuola riportando una grave frattura della tibia. La Suprema Corte ha ritenuto di condividere le deduzioni della Corte territoriale: l'obbligo gravante sull'amministrazione scolastica di dimostrare la regolare sorveglianza degli alunni era stato assolto. E ciò era dimostrato dalle condizioni oggettive dello stato dei luoghi non essendo stata evocata l'usura dei gradini ovvero la loro scivolosità; e dalla mancata contemporanea presenza di più alunni. Inoltre le condizioni soggettive dell'allieva dimostravano che era dotata di sufficiente grado di sviluppo psico-motorio e di piena autonomia e capacità di deambulazione. Per cui era inesigibile una sorveglianza continua nel tratto che separava l'aula di lezione dai bagni.

La responsabilità dell’amministrazione

La responsabilità dell'amministrazione scolastica va qualificata come responsabilità contrattuale: grava su chi rappresenta l'alunno l'onere di provare la fonte dell'obbligo non osservato dalla scuola e il danno che è derivato all'allievo; ossia di dimostrare l'inadempimento o l'inesatto adempimento dell'obbligazione di vigilanza ricadente sulla amministrazione scolastica. Laddove spetta invece a quest'ultima la prova da offrirsi anche in via presuntiva dell'esatto adempimento di tali obbligazioni o della causa imprevedibile o inevitabile impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione di “proteggere” l'alunno. Va infatti ricordato al riguardo che se la scuola è tenuta a provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, chi rappresenta l'alunno è però onerato di allegare l'inadempimento. Cosicché nella fattispecie in presenza dell'accertamento che non risultavano essere state invocate particolari condizioni di pericolosità dei luoghi deve escludersi che gravasse sull'amministrazione convenuta l'onere di dimostrare nello specifico l'assenza di tale pericolosità.



 
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