A proposito di crocifisso nelle scuole dello Stato: le norme


La legge ha quasi 80 anni. Ma da allora non è mai stata cambiata. Dice l’articolo 118 del regio decreto 30 aprile 1924: «Ogni istituto ha la bandiera nazionale; ogni aula l’immagine del crocifisso e il ritratto del Re». Re a parte, le regole sono ancora queste. Anzi. Quattro anni dopo un altro regio decreto entra nel dettaglio: la croce viene inserita nell’elenco degli «ordinari arredi scolastici». Insieme alla cattedra, alla lavagna, ai banchi. I Patti lateranensi del 1929, che regolano i rapporti fra Chiesa e Italia, non toccano la questione. Nemmeno la revisione del Concordato del 1985 entra nel merito. Tutto come 80 anni fa. La legge può essere discussa. Anche cambiata, naturalmente. Ma serve un intervento del Parlamento. Oppure bisogna impugnarla davanti alla Corte costituzionale che la potrebbe dichiarare illegittima. Fin quando questo non avviene, però, deve essere rispettata. Ma allora come è possibile che il tribunale dell’Aquila abbia fatto questa scelta? Il magistrato si richiama a due pronunce della Corte costituzionale della fine degli anni ’80: «Gli studenti che non vogliono seguire l’insegnamento della religione, non sono obbligati a restare in classe in quelle ore». Secondo il giudice, è un esplicito riferimento alla salvaguardia del pluralismo delle fedi. Da qui la decisione per la scuola di Ofena. Ma la questione è diversa. Ed è già stata affrontata più di una volta. Un parere del Consiglio di Stato del 1988 ricorda non solo che le leggi di 80 anni fa sono ancora in vigore. Ma spiega anche che il crocifisso, «a parte il significato per i credenti, rappresenta un simbolo della cultura cristiana come essenza universale, indipendente da una specifica confessione. Per questo la sua esposizione non contrasta con la libertà religiosa». Parere condiviso dalla Cassazione con una sentenza del 13 ottobre 1998: nell’affissione del crocifisso «non è ravvisabile una violazione della libertà religiosa» perché questa «comporta solo che a nessuno può essere imposta per legge una prestazione di contenuto religioso ovvero contrastante con i suoi convincimenti». L’ultimo atto è del 3 ottobre 2002. Una circolare del ministro dell’Istruzione Letizia Moratti che chiede ai «dirigenti scolastici di assicurare l’esposizione del crocifisso». E aggiunge che ogni istituto può riservare una stanza per la preghiera di studenti e genitori con una fede diversa. Il rispetto della legge. E una mano tesa verso chi crede in un altro Dio. (fonte: Corriere della Sera)
 
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