Sentenze/Le ore di sostegno

  Quanteore l’insegnante di sostegno deve svolgere per alunno. Sentenza

Orizzontescuola – 6/11/2018-  Avv. Marco Barone

 

Il TAR Lazio Roma Sez. III bis, consentenza del 08/08/2018, n. 8918 ha affermato senza mezze misure che le posizionidegli alunni disabili devono prevalere sulle esigenze di natura finanziaria.

Rapporto1:1

Pertanto, in presenza di unhandicap grave ai sensi della L. n. 104 del 1992 oltre ad ulteriorecertificazione medica che richiede un monte-ore di sostegno con rapporto 1:1vista la gravità del ritardo, in applicazione dell’art. 34, comma 1, cod. proc.amm., (D.Lgs. 104/2010) deve essere riconosciuto al minore portatore dihandicap il diritto all’insegnante di sostegno secondo il rapporto 1:1,con ogni conseguente obbligo in capo all’amministrazione intimata fino a quandonon risulti documentalmente modificata una delle due condizioni su cui talediritto si fonda (disabilità grave; necessità dell’indicato rapporto al finedell’effettività della frequenza scolastica).

Dirittoall’istruzione del disabile è fondamentale

ll diritto all’istruzione deldisabile, ed in particolare del disabile grave, costituisce un dirittofondamentale rispetto al quale il legislatore (in prima battuta) el’amministrazione (in attuazione della legge) non possono esimersidall’apprestare un nucleo indefettibile di garanzie fino anche a giungere alladeterminazione di un numero di ore di sostegno pari a quello delle ore difrequenza, in caso di accertata situazione di gravità del disabile.

E’compito del gruppo di lavoro operativo proporre numero ore di sostegno

Sempre il TAR Lazio Roma Sez. IIIbis, 01/03/2018, n. 2283 ha affermato, in materia, che in sede di formulazionedel piano educativo individualizzato il Gruppo di lavoro operativo handicap,che ha il compito si proporre il numero delle ore di sostegno necessarie,tenendo conto della fascia di gravità dell’handicap e degli orari della scuolafrequentata, nella prassi propone che l’insegnante di sostegno copraper la disabilità gravissima o grave, la totalità dell’orario scolastico di uninsegnante di sostegno, per la disabilità media, circa la metà dell’orarioscolastico di un insegnante di sostegno, per la disabilità lieve, pocomeno della metà dell’orario scolastico di un insegnante di sostegno.




 

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