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Dimensionamento: Chiarimenti Miur per a.s.2011/12
Dimensionamento a.s. 2011/12 - chiarimenti

Area V - Incontro al MIUR

Snals - 13 gennaio 2012

Si è svolto in data odierna al MIUR il programmato incontro avente per oggetto:

-           dimensionamento a.s. 2011/12 - Chiarimenti;

-           funzione di coordinamento del Presidente della Commissione esaminatrice del concorso a Dirigenti scolastici.

In relazione al primo punto all’o.d.g. la Parte Pubblica ha anticipato alle OO.SS. la nota indirizzata ai Direttori Generali degli UU.SR con la quale si comunica la disapplicazione del CIN dell’11/12/2009 che, all’art. 4, fissava i criteri per il conferimento del nuovo incarico nell’ipotesi di ristrutturazione e riorganizzazione della rete scolastica.

Tale disapplicazione discende, a parere dell’Amministrazione, dall’entrata in vigore del D.lvo n. 150/09 (Decreto Brunetta) che ha avocato alla diretta responsabilità dell’Amministrazione le competenze in materia di gestione degli Uffici.

Nella stessa nota si riporta integralmente il citato art. 4 del CIN 11/12/2009 quale punto di riferimento che i Direttori Regionali possono utilizzare al fine di individuare il dirigente scolastico soprannumerario, per effetto dell’applicazione della “Legge di stabilità” che prevede la fusione degli istituti comprensivi e delle istituzioni scolastiche sottodimensionate.

La nostra delegazione, insieme a quella delle altre OO.SS., ha evidenziato l’inopportunità della nota che da una parte dichiara non più vigente il CIN sulla materia in esame e dall’altra indica quale riferimento operativo per i Direttori Regionali i contenuti dello stesso CIN.

 

Abbiamo chiesto che l’Amministrazione riconsideri la validità del CIN, in riferimento all’art. 4, in quanto la perdita di posto per ristrutturazione e riorganizzazione della rete scolastica non è equiparabile giuridicamente al primo conferimento di incarico dirigenziale e al mutamento di incarico dirigenziale per sopravvenuta scadenza della sua durata.

La tutela dei dirigenti scolastici interessati alla ristrutturazione e riorganizzazione della rete scolastica deve rientrare, a nostro parere, fra le prerogative statuite da norme contrattuali, qual è il CIN di cui sopra.

Nella stessa nota in riferimento alle scuole di ogni ordine e grado sottodimensionate rispetto a 600 unità, ridotte fino a 400 per alcune situazioni particolari, è previsto che esse siano date in reggenza.

La nostra Delegazione ha ribadito quanto già rappresentato in precedenti occasioni: in questi casi non si proceda al conferimento della reggenza per tutta la durata dell’incarico del Dirigente attuale titolare.

Questa ipotesi non comporta per l’Amministrazione alcun onere aggiuntivo.

La Delegazione di Parte Pubblica ha preso atto delle osservazioni e richieste di parte sindacale e si è riservata una valutazione complessiva che riporterà ad un prossimo tavolo di confronto.

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