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Sentenza: lo Stato paghi il sostegno H alla scuola paritaria

Avvenire  -  27 novembre 2008

TRIBUNALE DI ROMA
Alunni disabili nelle paritarie «Lo Stato paghi il sostegno»
Il giudice: spetta al ministero sostenere i costi del docente anticipati dall’istituto Soddisfazione dell’Agesc, che ha promosso la causa per una media di Milano: sentenza che fa chiarezza
DA MILANO ENRICO LENZI
Il docente di sostegno per un bambino con handicap iscritto in una scuola pa­ritaria «è a carico dello Stato e non della scuola». La sentenza 15389 del 10 giugno 2008, destina­ta a fare giurisprudenza, è stata pronunciata dal Tribu­nale Ordinario di Roma, II sezione civile. Con questa decisione il giudice ha chiu­so il contenzioso tra la Casa Religiosa Istituto di Cultura e di Lingue per l’Educazio­ne e Istruzione nelle scuole della Suore Marcelline a Mi­lano (assistita dagli avvoca­ti Alessandro Bigoni e Pao­loalberto Polizzi) e il mini­stero della Pubblica Istru­zione apertosi cinque anni fa. L’istituto paritario, di fat­to, dopo aver accolto due a­lunne portatrici di handicap iscritte nella scuola media e aver assicurato il docente di sostegno negli anni scolastici 2002-03 e 2003-04, ha chiesto al ministero il rimborso dei 28.752 euro pa­gati per il docente di sostegno. Richiesta a cui il ministero non ha mai risposto, ma che, secondo il Tribunale Ordinario di Roma, o­ra troverà risposta con il rimborso all’istitu­to. «Una sentenza destinata soprattutto a fa­re chiarezza su questo aspetto che da sem­pre penalizza le famiglie dei bambini porta­tori di handicap presenti nelle scuole pari- tarie» commenta soddisfatta la presidente dell’Associazione genitori scuole cattoliche, Maria Grazia Colombo. Del resto, proprio l’Agesc aveva promosso, oltre a questa cau­sa civile presso il Tribunale di Roma, una campagna di sensibilizzazione del proble­ma all’interno delle stesse scuole paritarie. Infatti con il varo della legge sulla parità sco­lastica (la numero 62 del 2000) vennero an­che fissati i requisiti (articolo 4 della legge) da rispettare per poter ottenere il riconosci­mento della parità scolastica. Tra questi re­quisiti (al punto «e») anche «l’applicazione delle norme vigenti in materia di inseri­mento di studenti con handicap o in condi­zione di svantaggio». E nell’articolo 3, la leg­ge precisa che «le scuole paritarie, svolgen­do un servizio pubblico, accolgono chiun­que, accettandone il progetto educativo, ri­chieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap».
Nelle motivazioni della sentenza sul caso mi­lanese, depositate qualche settimana fa, il giudice afferma che «si tratta di un sostegno fornito alla persona che ne necessita su pun­tuale disposizione della legge 104 del 1992 ed è a carico dello Stato». Dunque siamo da­vanti a «un diritto soggettivo» e l’intervento di un docente di sostegno si configura anche come «prestazioni ulteriori rispetto all’inse­gnamento in senso proprio e specificamen­te finalizzato alla tutela della persona». Per questo motivo «esse non possono gravare sul bilancio della scuola privata quale im­presa », perché, aggiunge il giudice, «se i co­sti del sostegno del disabile dovessero esse­re sopportati dalla scuola privata (paritaria, ndr) essi dovrebbero essere spalmati sulle rette pagate da tutte le famiglie». Ma «il so­stegno non è insegnamento in sé, quanto piuttosto è il supporto per rendere l’inse­gnamento fruibile e tanto costituisce un ul­teriore argomento per ritenere che esso deb­ba essere a carico dello Stato, sia nelle scuo­le pubbliche che in quelle private».
Nello spiegare la sentenza, il giudice del Tri­bunale di Roma dà una tiratina d’orecchie al­lo stesso ministero della Pubblica Istruzio­ne, che non si è presentato all’udienza. «La contumacia dell’Amministrazione appare come volontà di rimettere ad altra Autorità la soluzione di una questione problemati­ca », visto che, secondo il giudice, non pos­siamo parlare di «disinteresse» o «impossi­bilità di ricorrere al patrocinio di un legale», visto che, ricorda sempre il giudice, un’Am­ministrazione statale è «obbligatoriamente assistita dall’Avvocatura dello Stato». In­somma, una mancata costituzione del mi­nistero, che «ai fini delle decisione, non va trascurata». Risultato: riconoscimento del­l’obbligo per il ministero di sostenere i costi dell’insegnante di sostegno anche per gli stu­denti disabili iscritti in una scuola paritaria, e di rimborsare la spesa sostenuta dall’isti­tuto paritario. «Una sentenza che accogliamo con grande soddisfazione – commenta la presidente del­l’Agesc, Maria Grazia Colombo – per il suc­cesso ottenuto che di fatto vede riconosciu­to un importante diritto, esito di una batta­glia sostenuta con tenacia dalla nostra asso­ciazione, alla luce dei principi ispiratori che ci caratterizzano».

Gentilmente inviatoci dall’AGESC, alleghiamo  il testo della sentenza n. 15389 del 10 giugno 2008 del Tribunale Ordinario di Roma in virtù dell'obbligo dato dalla "Parità" e dalle norme inerenti la Legge 104/1992.

 Scheda di presentazione e testo della sentenza
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