La giurisprudenza non finisce di meravigliare e ormai molti dirigenti scolastici sanno bene quanto sia rischioso e spesso lontano da giuste e obiettive considerazioni incappare in procedimenti giudiziari.
L’altro giorno abbiamo pubblicato la notizia del dirigente scolastico condannato perché non faceva tutto il giorno il poliziotto sui suoi docenti, oggi questa.
E' reato la minaccia del superiore gerarchico di infliggere sanzioni disciplinari al dipendente
(Corte di cassazione 6 maggio 2009, n. 19021 - dott. Gesuele Bellini)
Il superiore gerarchico che minaccia il dipendente di infliggergli una sanzione disciplinare rischia di incorrere nel reato previsto dall’art. 612, comma 2 c.p.
E’ quanto è accaduto nella questione di cui si è occupata la Corte di Cassazione, nella sentenza 6 maggio 2009 n. 19021.
Il caso ha riguardato un dipendente comunale, agente di polizia locale, che durante il suo lavoro, mentre stava vietando al sindaco, alla guida della propria autovettura , il transito in una zona interdetta, quest’ultimo proferiva nei confronti del primo delle frasi in qualche modo intimidatorie, facendo intravedere la possibilità di azioni disciplinari.
Nulla è valso il tentativo di difesa del sindaco nel dimostrare che il potere disciplinare spettava non a lui ma al segretario comunale, in quanto, secondo la Corte, ciò non poteva escludere l’intento minaccioso, tenuto conto che l’imputato comunque era sempre il capo dell’amministrazione comunale e si trovava in una situazione di superiorità gerarchica rispetto alla parte offesa.
Inoltre, a parere della Corte, la minaccia doveva ritenersi certamente grave, integrandosi il reato di cui al secondo comma dell’art. 612 c.p., proprio in considerazione della subordinazione gerarchica del dipendente nei confronti del primo cittadino.
Dott. Gesuele Bellini
LaPrevidenza.it, 10/06/2009
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