Scheda/Le ferie del dirigente scolastico


Le ferie dei dirigenti scolastico

Sandro Valente

Rassegna Amministrativa – luglio 2009

La materia delle ferie dei dirigenti scolastici è completamente regolata dell'ari. 16 del CCNL 11/4/2006.

Durata

I Dirigenti Scolastici hanno diritto, per ogni anno scolastico, a 32 o 30 giorni lavorativi di ferie retribuite, ivi comprese le due giornate di festività soppresse, a seconda che abbiano più di tre anni di servizio o meno di tre anni di servizio.  Se l'orario di lavoro è articolato su cinque gior­ni settimanali i giorni lavorativi di ferie spettanti sono, rispettivamente 28 e 26. In tutti i casi, essi comprendono le due giornate di festività sop­presse previste dall'arti, comma 1, lettera a) della legge 23/12/1977, n.937.   Nei casi in cui il servizio utile alla maturazione delle ferie sia inferiore all'anno (dipendenti neo assunti o cessati dal servizio nel corso dell'anno, aspettativa senza assegni), la durata delle ferie è riconosciuta in misura proporzionale al servi­zio prestato, con l'avvertenza che la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata come mese intero.  II periodo di ferie non è riducibile a causa di assenza per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno sco­lastico. Più precisamente le ferie non si perdono nel caso di assenze per malattia retribuite per intero o con riduzione, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico, i per­messi retribuiti, astensione obbligatoria per gra­vidanza e puerperio e per gravi complicanze della gestazione, aspettativa per mandato parla­mentare, assenze per mandato amministrativo, partecipazione a commissioni di concorso.  Al contrario le ferie si perdono nel caso di assenze per malattia senza retribuzione durante i quali il dipendente ha diritto alla sola conserva­zione del posto, il congedo per motivi di famiglia, aspettativa per motivi di famiglia, aspettativa per motivi sindacali, aspettativa per mandato ammi­nistrativo, congedo parentale e congedo per malattia del bambino.

 

Interruzione delle ferie per esigenze di servizio

Per esigenze di servizio è possibile l'interruzione delle ferie. In tal caso al Dirigente richiamato in attività spettano:

+ il rimborso delle spese documentate per l'eventuale viaggio di rientro in sede;

+ il rimborso delle spese di viaggio per l'eventuale ritorno al luogo di svolgimento del­le ferie;

+ l'indennità di missione per la durata del viag­gio di rientro in sede. Nonostante il CCNL 11/4/2006 parli di erogazione dell'indennità di missione, va rilevato che per i dirigenti scola­stici analogamente a tutto il personale della scuola tale indennità è stata soppressa a decorrere dal 1/1/2006 per effetto dell'arti , commi 213 e 214 della legge n. 266 del 29/12/2005;

+ il rimborso delle spese anticipate limitata­mente al periodo di ferie non godute.

 

Modalità di fruizione

Per i dirigenti non si applica la regola prevista per i docenti secondo cui le ferie possono essere fruite unicamente durante il periodo estivo o nei periodi di sospensione dell'attività didattica. I diri­genti possono usufruire delle ferie in qualsiasi periodo dell'anno scolastico. Il CCNL 11/4/2006 riconosce al Dirigente piena autonomia nell'individuare le modalità di fruizione delle ferie. Dispone in proposito l'art. 16, comma 8, del CCNL 11/4/2006: "Costituisce specifica responsabilità del dirigente programmare ed organizzare le proprie ferie comunicandole al Direttore dell'ufficio scolastico regionale, in modo da garantire la continuità del servizio". La fruizione legittima delle ferie, diversamen­te da quanto stabilito dal precedente contratto collettivo, non presuppone più l'assenso del direttore regionale. Il Dirigente scolastico una volta individuato il periodo di gradimento per la fruizione delle ferie deve darne solo comunica zione al Direttore regionale a fini conoscitivi.

 

Rinvio delle ferie

Le ferie devono essere usufruite nel corso dell'anno scolastico in cui si maturano. Qualora ciò non fosse possibile per gravi esigenze per­sonali o di servizio, le stesse dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno scolasti­co successivo. E in caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili, tale termine può esse­re prorogato fino alla fine dell'anno scolastico successivo.

Nel caso di malattia o infortunio il dirigente non perde il diritto a godere delle ferie. In presen­za di tali circostanze, il godimento delle ferie può avvenire anche oltre i predetti termini prescritti in via ordinaria.

 

Sospensione delle ferie

Le ferie possono essere sospese nei casi pre­visti dal contratto, vale a dire per malattia con pro­gnosi superiore a tre giorni o per ricovero ospe-daliero. In tali casi, la sospensione delle ferie non è automatica. Il dirigente infatti deve darne tempestiva informazione all'amministrazione, producendo la relativa certificazione sanitaria., al fine di permettere all'amministrazione di dispor­re gli opportuni accertamenti sanitari. Si rileva che nel settore privato in caso di interruzione delle ferie per malattia è necessario che la malattia non sia compatibile con le finalità delle ferie, circostanza questa che deve essere prova­ta mediante l'accertamento sanitario (Corte di Cassazione 23/2/1998, n.1947).

 

Retribuzione

Durante le ferie al dirigente spetta l'intera retribuzione in godimento, ivi compresa la retri­buzione di posizione.

 

Il pagamento delle ferie non fruite

Le ferie in quanto diritto irrinunciabile, in linea di principio, non possono essere monetizzate in caso di mancata fruizione. Il contratto collettivo prevede il pagamento dell'indennità sostitutiva per ferie non fruite solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora per qualsiasi causa le residue ferie non siano state fruite dal dirigente per esigenze di servizio (art.16, comma 13°, del CCNL 11/4/2006). La norma quindi presuppone, perché sia legittimo il pagamento delle ferie, che la mancata fruizione sia stata determinata da motivate esi­genze di servizio.  Nell'anno di cessazione possono anche veri-ficarsi quelle cause legali che non fanno perdere il diritto alle ferie, ma ne costituiscono un legitti­mo impedimento alla fruizione, quali l'astensione obbligatoria e la malattia ininterrot­ta. In tali casi compete anche il pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie.   Vi è infine il caso di risoluzione del rapporto di lavoro per recesso del Dirigente con preavviso lavorato che consente il pagamento dell'indennità sostitutiva, ciò in ragione del fatto che l'art. 32, comma 6, del CCNL 11/4/2006, san­cisce il divieto di concedere le ferie durante il periodo di preavviso.

Nell'ambito dei motivi che legittimano il paga­mento delle ferie non fruite sicuramente quello che presenta aspetti particolari e problematici è quello delle esigenze di servizio.

Va infatti tenuto conto che il CCNL riconosce al Dirigente piena autonomia nell'individuare le modalità di fruizione delle ferie. Dispone, in pro­posito, l'art. 16, comma 8, del CCNL 11/4/2006: "Costituisce specifica responsabilità del dirigen­te programmare ed organizzare le proprie ferie comunicandole al Direttore dell'ufficio scolastico regionale in modo da garantire la continuità del servizio".  La fruizione delle ferie non presuppone più il preventivo assenso del direttore regionale. Quindi, il Dirigente scolastico una volta indivi­duato il periodo di gradimento per la fruizione del ferie deve darne solo comunicazione al Direttore regionale, fermo restando che deve essere garantita la continuità del servizio. Sulla corretta interpretazione della norma giova richiamare la sentenza della Corte costitu­zionale n.543 del 1990 in cui viene affermato che l'art. 36 della Costituzione consente il pagamen­to dell'indennità sostituiva delle ferie anziché l'effettiva fruizione del periodo di riposo solo per "eccezionali esigenze di servizio".

La norma costituzionale sancisce la irrinun-ciabilità delle ferie, e quindi la loro non disponibi­lità neppure da parte del titolare del diritto, per­ché li reputa indispensabili a reintegrare le ener­gie psico-fisiche del lavoratore; quindi, tale norma non tollera che le stesse possano essere monetizzate se non per fronteggiare esigenze di servizio eccezionali, posto che l'indennità sosti­tutiva non è certo in grado di surrogare gli effetti del mancato riposo sulla salute del dipendente. Al riguardo registriamo anche il consolidato orientamento della giurisprudenza, secondo cui i soggetti che rivestono la qualifica dirigenziale, qualora non fruiscano del periodo di riposo annuale non hanno il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute, tranne che provino la ricorrenza di eccezionali ed obiettive necessità di servizio ostative alla suddetta fruizione. (Cas­sazione 7/3/96,1793 e 27/8/96, n.7883).

Il CCNL dell'area V, come sopra richiamato, prevede che le ferie siano fruite in periodi pro­grammati dallo stesso dirigente "in modo da garantire la continuità del servizio" (16, comma 8), e non siano monetizzabili (comma 13) salvo che all'atto della cessazione del rapporto di lavo­ro e qualora ne residuano di non fruite per esi­genze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del dirigente.

Il dirigente scolastico, a cui compete pro­grammare e organizzare le proprie ferie, deve darne solo comunicazione al Direttore regiona­le, non essendo più previsto il consenso preven­tivo (accordo). Di conseguenza, riteniamo che non sia nel potere del Direttore regionale paraliz­zare la decisione del dirigente scolastico di auto-assegnarsi le ferie qualora dovesse ravvisare concrete e specifiche esigenze di servizio, attri­buendo il contratto collettivo alla specifica responsabilità del dirigente valutare tali esigen­ze e garantire la continuità del servizio.

Per giustificare il pagamento delle ferie vanno esplicitate le ragioni dell'impossibilità al godi­mento delle stesse. Non deve ritenersi una valida ragione quella prevista dall'ari.32, comma 6 del CCNL 11/4/2006 il quale sancisce il divieto di concede­re le ferie durante il periodo di preavviso.

Il Direttore regionale può rinunciare a tale pre­visione solo con il consenso dell'altra parte (art.32. comma 5, del CCNL 11/4/2006) e ciò nonostante il preavviso del dipendente sia posto a tutela dell' amministrazione. Il dipendente, infatti potrebbe non avere interesse a prestare il consenso per una risoluzione del rapporto prima della scadenza del preavviso per non rimanere senza retribuzione.

Qualora l'interesse del Dirigente fosse quello della preferenza per l'indennità sostitutiva anzi­ché per il riposo, solo la presenza di motivate esi­genze di servizio possono derogare alla previ­sione contenuta nell'ari. 16 del CCNL 11/4/2006 il quale impone il godimento delle ferie salva I' impossibilità non dipendente dalla volontà del dirigente.

Coordinando le due norme appare evidente che il pagamento dell' indennità sostitutiva non possa essere una scelta del dirigente dettata da preferenze personali. Questa ci sembra una interpretazione del contratto coerente e compa­tibile con l'art.36 della Costituzione.

 

 

 
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