Le ferie dei dirigenti scolastico
Sandro Valente
Rassegna Amministrativa – luglio 2009
La materia delle ferie dei dirigenti scolastici è completamente regolata dell'ari. 16 del CCNL 11/4/2006.
Durata
I Dirigenti Scolastici hanno diritto, per ogni anno scolastico, a 32 o 30 giorni lavorativi di ferie retribuite, ivi comprese le due giornate di festività soppresse, a seconda che abbiano più di tre anni di servizio o meno di tre anni di servizio. Se l'orario di lavoro è articolato su cinque giorni settimanali i giorni lavorativi di ferie spettanti sono, rispettivamente 28 e
Interruzione delle ferie per esigenze di servizio
Per esigenze di servizio è possibile l'interruzione delle ferie. In tal caso al Dirigente richiamato in attività spettano:
+ il rimborso delle spese documentate per l'eventuale viaggio di rientro in sede;
+ il rimborso delle spese di viaggio per l'eventuale ritorno al luogo di svolgimento delle ferie;
+ l'indennità di missione per la durata del viaggio di rientro in sede. Nonostante il CCNL 11/4/2006 parli di erogazione dell'indennità di missione, va rilevato che per i dirigenti scolastici analogamente a tutto il personale della scuola tale indennità è stata soppressa a decorrere dal 1/1/2006 per effetto dell'arti , commi 213 e 214 della legge n. 266 del 29/12/2005;
+ il rimborso delle spese anticipate limitatamente al periodo di ferie non godute.
Modalità di fruizione
Per i dirigenti non si applica la regola prevista per i docenti secondo cui le ferie possono essere fruite unicamente durante il periodo estivo o nei periodi di sospensione dell'attività didattica. I dirigenti possono usufruire delle ferie in qualsiasi periodo dell'anno scolastico. Il CCNL 11/4/2006 riconosce al Dirigente piena autonomia nell'individuare le modalità di fruizione delle ferie. Dispone in proposito l'art. 16, comma 8, del CCNL 11/4/2006: "Costituisce specifica responsabilità del dirigente programmare ed organizzare le proprie ferie comunicandole al Direttore dell'ufficio scolastico regionale, in modo da garantire la continuità del servizio". La fruizione legittima delle ferie, diversamente da quanto stabilito dal precedente contratto collettivo, non presuppone più l'assenso del direttore regionale. Il Dirigente scolastico una volta individuato il periodo di gradimento per la fruizione delle ferie deve darne solo comunica zione al Direttore regionale a fini conoscitivi.
Rinvio delle ferie
Le ferie devono essere usufruite nel corso dell'anno scolastico in cui si maturano. Qualora ciò non fosse possibile per gravi esigenze personali o di servizio, le stesse dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno scolastico successivo. E in caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili, tale termine può essere prorogato fino alla fine dell'anno scolastico successivo.
Nel caso di malattia o infortunio il dirigente non perde il diritto a godere delle ferie. In presenza di tali circostanze, il godimento delle ferie può avvenire anche oltre i predetti termini prescritti in via ordinaria.
Sospensione delle ferie
Le ferie possono essere sospese nei casi previsti dal contratto, vale a dire per malattia con prognosi superiore a tre giorni o per ricovero ospe-daliero. In tali casi, la sospensione delle ferie non è automatica. Il dirigente infatti deve darne tempestiva informazione all'amministrazione, producendo la relativa certificazione sanitaria., al fine di permettere all'amministrazione di disporre gli opportuni accertamenti sanitari. Si rileva che nel settore privato in caso di interruzione delle ferie per malattia è necessario che la malattia non sia compatibile con le finalità delle ferie, circostanza questa che deve essere provata mediante l'accertamento sanitario (Corte di Cassazione 23/2/1998, n.1947).
Retribuzione
Durante le ferie al dirigente spetta l'intera retribuzione in godimento, ivi compresa la retribuzione di posizione.
Il pagamento delle ferie non fruite
Le ferie in quanto diritto irrinunciabile, in linea di principio, non possono essere monetizzate in caso di mancata fruizione. Il contratto collettivo prevede il pagamento dell'indennità sostitutiva per ferie non fruite solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora per qualsiasi causa le residue ferie non siano state fruite dal dirigente per esigenze di servizio (art.16, comma 13°, del CCNL 11/4/2006). La norma quindi presuppone, perché sia legittimo il pagamento delle ferie, che la mancata fruizione sia stata determinata da motivate esigenze di servizio. Nell'anno di cessazione possono anche veri-ficarsi quelle cause legali che non fanno perdere il diritto alle ferie, ma ne costituiscono un legittimo impedimento alla fruizione, quali l'astensione obbligatoria e la malattia ininterrotta. In tali casi compete anche il pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie. Vi è infine il caso di risoluzione del rapporto di lavoro per recesso del Dirigente con preavviso lavorato che consente il pagamento dell'indennità sostitutiva, ciò in ragione del fatto che l'art. 32, comma 6, del CCNL 11/4/2006, sancisce il divieto di concedere le ferie durante il periodo di preavviso.
Nell'ambito dei motivi che legittimano il pagamento delle ferie non fruite sicuramente quello che presenta aspetti particolari e problematici è quello delle esigenze di servizio.
Va infatti tenuto conto che il CCNL riconosce al Dirigente piena autonomia nell'individuare le modalità di fruizione delle ferie. Dispone, in proposito, l'art. 16, comma 8, del CCNL 11/4/2006: "Costituisce specifica responsabilità del dirigente programmare ed organizzare le proprie ferie comunicandole al Direttore dell'ufficio scolastico regionale in modo da garantire la continuità del servizio". La fruizione delle ferie non presuppone più il preventivo assenso del direttore regionale. Quindi, il Dirigente scolastico una volta individuato il periodo di gradimento per la fruizione del ferie deve darne solo comunicazione al Direttore regionale, fermo restando che deve essere garantita la continuità del servizio. Sulla corretta interpretazione della norma giova richiamare la sentenza della Corte costituzionale n.543 del
La norma costituzionale sancisce la irrinun-ciabilità delle ferie, e quindi la loro non disponibilità neppure da parte del titolare del diritto, perché li reputa indispensabili a reintegrare le energie psico-fisiche del lavoratore; quindi, tale norma non tollera che le stesse possano essere monetizzate se non per fronteggiare esigenze di servizio eccezionali, posto che l'indennità sostitutiva non è certo in grado di surrogare gli effetti del mancato riposo sulla salute del dipendente. Al riguardo registriamo anche il consolidato orientamento della giurisprudenza, secondo cui i soggetti che rivestono la qualifica dirigenziale, qualora non fruiscano del periodo di riposo annuale non hanno il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute, tranne che provino la ricorrenza di eccezionali ed obiettive necessità di servizio ostative alla suddetta fruizione. (Cassazione 7/3/96,1793 e 27/8/96, n.7883).
Il CCNL dell'area V, come sopra richiamato, prevede che le ferie siano fruite in periodi programmati dallo stesso dirigente "in modo da garantire la continuità del servizio" (16, comma 8), e non siano monetizzabili (comma 13) salvo che all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e qualora ne residuano di non fruite per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del dirigente.
Il dirigente scolastico, a cui compete programmare e organizzare le proprie ferie, deve darne solo comunicazione al Direttore regionale, non essendo più previsto il consenso preventivo (accordo). Di conseguenza, riteniamo che non sia nel potere del Direttore regionale paralizzare la decisione del dirigente scolastico di auto-assegnarsi le ferie qualora dovesse ravvisare concrete e specifiche esigenze di servizio, attribuendo il contratto collettivo alla specifica responsabilità del dirigente valutare tali esigenze e garantire la continuità del servizio.
Per giustificare il pagamento delle ferie vanno esplicitate le ragioni dell'impossibilità al godimento delle stesse. Non deve ritenersi una valida ragione quella prevista dall'ari.32, comma 6 del CCNL 11/4/2006 il quale sancisce il divieto di concedere le ferie durante il periodo di preavviso.
Il Direttore regionale può rinunciare a tale previsione solo con il consenso dell'altra parte (art.32. comma 5, del CCNL 11/4/2006) e ciò nonostante il preavviso del dipendente sia posto a tutela dell' amministrazione. Il dipendente, infatti potrebbe non avere interesse a prestare il consenso per una risoluzione del rapporto prima della scadenza del preavviso per non rimanere senza retribuzione.
Qualora l'interesse del Dirigente fosse quello della preferenza per l'indennità sostitutiva anziché per il riposo, solo la presenza di motivate esigenze di servizio possono derogare alla previsione contenuta nell'ari. 16 del CCNL 11/4/2006 il quale impone il godimento delle ferie salva I' impossibilità non dipendente dalla volontà del dirigente.
Coordinando le due norme appare evidente che il pagamento dell' indennità sostitutiva non possa essere una scelta del dirigente dettata da preferenze personali. Questa ci sembra una interpretazione del contratto coerente e compatibile con l'art.36 della Costituzione.