di Mario D'Adamo
Il nulla osta al trasferimento di un alunno da una scuola all'altra deve essere rilasciato, anche se richiesto in corso d'anno scolastico. Non si tratta di un provvedimento che l'autorità scolastica (il dirigente scolastico) possa rifiutare né di un atto che debba sottostare a una previa, discrezionale valutazione di opportunità . Se gli esercenti la patria potestà lo richiedono, il trasferimento deve essere autorizzato. Un avvertimento importante per questo avvio di anno, per dirigenti e genitori. A dirlo da ultimo la sentenza n. 59/2009 del TAR Sicilia, sezione II di Catania, che ha accolto il ricorso di due genitori di un alunno, ai quali il dirigente scolastico di un istituto comprensivo di Messina aveva rifiutato il nulla osta al trasferimento del loro figlio ad altro istituto. La sentenza è disponibile da pochi giorni sul sito ufficiale di Indire.
La vicenda. A causa di sopravvenute esigenze, che hanno modificato l'organizzazione familiare e che sono andate a incidere anche sulla collocazione geografica delle scuole dei figli, i due genitori il 10 settembre 2007 chiedono il nulla osta per far frequentare a uno dei figli un altro istituto cittadino. Il dirigente scolastico nega il rilascio, perché, secondo lui, il trasferimento può essere autorizzato solo in presenza di «situazioni particolari, opportunamente motivate» (circ. min. 12 giugno 2007, n. 51), e perché, se autorizzato, comporterebbe la diminuzione di una classe. Il nuovo istituto, infine, si troverebbe nella stessa città e nella stessa circoscrizione territoriale.
Le ragioni della famiglia e quelle dei giudici. I giudici amministrativi, accogliendo il ricorso dei genitori e le loro obiezioni, hanno buon gioco a dimostrare che il regolamento vincola il rilascio del nulla osta al semplice fatto che l'alunno sia in regola sul piano disciplinare e con il pagamento delle tasse scolastiche. Non pone nessun'altra condizione. E in ogni caso, la richiesta dei genitori è motivata. Quanto all'ipotesi di soppressione di una classe, proprio la circolare n. 51/2007, citata dal preside, richiama l'obbligo per i dirigenti scolastici di disporre accorpamenti di classe allorché il numero degli alunni risulti inferiore a quello previsionale. In altre parole, il dirigente deve accorpare le classi, non negare il nulla osta. Che l'istituto richiesto, infine, appartenga allo stesso bacino territoriale della scuola di provenienza è del tutto ininfluente, poiché gli unici in grado di apprezzare la possibilità di raggiungere agevolmente la scuola sono i genitori e non il dirigente scolastico.
Mentre spetta al dirigente scolastico della nuova scuola decidere se accogliere l'iscrizione in relazione ai limiti, e solo a essi, derivanti dall'obiettiva capienza della scuola.
Il nulla osta al trasferimento di un alunno è atto dovuto
Indirizzo web della Sentenza del Tar della Sicilia: