Orario settimanale ATA: assolta la preside che l’ha ridotto


Ata, ecco il premio per i disagi
ItaliaOggi – 13 ottobre 2009

di Mario D'Adamo
Ricette contro la crisi
A causa dei tagli di organico del personale Ata, chi resta può essere chiamato a prestazioni lavorative più gravose e in orari articolati per turni e rientri invece delle canoniche sei ore antimeridiane. Creatività gestionale e competenza giuridico-amministrativa del dirigente scolastico, però, possono contribuire a rendere accettabili orari anomali e assicurare l'erogazione del servizio scolastico senza apprezzabili modifiche per gli utenti. Basta cogliere le opportunità messe a disposizione dagli strumenti normativi contrattuali e legislativi. Come ha fatto la dirigente di un istituto di Marina di Carrara, sottoscrivendo un contratto che attribuiva il beneficio della riduzione di un'ora di lavoro settimanale a 17 dipendenti su 18, destinato a compensare il personale del disagio patito. E ciò anche se non ricorrevano le condizioni di legittimità del beneficio, l'orario di funzionamento essendo sì superiore a nove ore giornaliere per più di tre giorni ma non alle dieci richieste dall'art. 54 del ccnl 2002-2005, ora 55 del nuovo contratto. Il caso risale all'anno scolastico 2006/2007 ma la lezione può valere ancora oggi, quando i tagli all'organico del personale docente e Ata sono ben più pesanti e consistenti. Esso viene alla ribalta con una sentenza, con la quale la Corte dei conti, sezione giurisdizionale della Toscana, assolve la preside (sentenza dell'11 settembre 2009, n. 518). Per effetto della riduzione d'organico, quell'anno la preside si vide costretta a rimodulare l'orario di lavoro del personale ata in tutti i plessi scolastici dell'istituto carrarese «al fine di adeguare le risorse di personale divenute più scarse alle esigenze del servizio sempre cogenti». Il personale dovette rinunciare all'orario normale (sei ore antimeridiane prestate continuativamente), per essere sottoposto a turnazioni e a rientri pomeridiani, al fine di assicurare la custodia e la sorveglianza dei locali durante tutto l'orario di funzionamento delle scuole e, al termine, garantirne le pulizie. Ritenendo che la rimodulazione dell'orario, comportando un maggior impegno, consentisse di riconoscere il beneficio della riduzione, la dirigente stipulò il relativo contratto integrativo d'istituto, nei confronti del quale la segretaria, prima, il collegio sindacale, poi, mossero rilievi. La procura presso la Corte dei conti contestò alla dirigente un danno all'erario di circa ottomila euro, pari al valore di 510 ore di lavoro non prestato. Ma i giudici toscani, con una sentenza illuminata, l'hanno assolta da responsabilità erariali, pur confermando che la situazione di fatto non corrispondeva alla prescrizione contrattuale. I giudici hanno dato atto alla dirigente di avere operato per garantire piena efficienza al servizio scolastico, ricorrendo agli strumenti contrattuali «in maniera formalmente difforme ma sostanzialmente ammissibile».

 
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