CONTRATTO DI ISTITUTO
In data , presso la sede del Liceo Scientifico-Classico “Marie Curie” in Via Cialdini 181, Meda (Milano)
tra
il Dirigente Scolastico Roberto Pellegatta
e
le R.S.U. di Istituto Stefania Brambilla CISL Scuola
Sergio Frittoli CGIL Scuola
Il rappresentante SNALS Fausto Valtorta
il rappresentante CISL Scuola Francesca Gardi
VIENE SOTTOSCRITTO IL SEGUENTE CONTRATTO DI ISTITUTO
ai sensi dell’art. 6, comma 5, del C.C.N.L. del Comparto scuola 1998-2001.
PREMESSA
Le relazioni sindacali sono un aspetto rilevante nel più ampio processo di comunicazione dentro la scuola.
A tal fine con il presente contratto si intendono perseguire i seguenti obiettivi:
1. La ricerca di un clima interno teso alla collaborazione, affinché il servizio scolastico sia orientato ai criteri di qualità formativa, efficienza ed efficacia.
2. La realizzazione di un servizio scolastico finalizzato ad una adeguata risposta alle attesa dell’utenza, con il massimo concorso di tutte le componenti professionali.
3. La costante ricerca di maggiori standard qualitativi delle condizioni del lavoro, della professionalità del personale, attraverso iniziative che incrementino le competenze dei singoli, rappresenta un elemento chiave del servizio scolastico.
4. La tutela dell’occupazione e tutte le iniziative che, direttamente e/o indirettamente, contribuiscono a tale scopo.
5. La ricerca di soluzioni idonee e condivise, tese a prevenire eventuali cause di contenzioso.
6. La correttezza nonché il rigoroso rispetto delle regole e delle norme comportamentali, oltre che delle competenze dei vari organismi, quale condizione essenziale per il buon esito delle relazioni sindacali. Tutto ciò costituisce pertanto impegno reciproco delle parti che sottoscrivono il contratto.
La premessa è parte integrante del contratto qui sottoscritto.
Capo I
DIRITTI SINDACALI
Art. 1 - Assemblee Sindacali
1. La dichiarazione individuale e preventiva di partecipazione alle assemblee, espressa in forma scritta dal personale che intende parteciparvi durante il proprio orario di servizio, fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile. I partecipanti alle assemblee non sono tenuti ad apporre firme di presenza, né ad assolvere ad altri ulteriori adempimenti.
2. Quando siano convocate assemblee che prevedono la partecipazione del personale A.T.A., il Dirigente Scolastico rispetta l’intesa raggiunta con le R.S.U. sul numero minimo di lavoratori necessario per assicurare i servizi essenziali alle attività indifferibili, coincidenti con l’assemblea, tenendo conto dei criteri individuati nell’intesa.
3. In mancanza di un’Intesa ai sensi del comma precedente, ai fini della garanzia dell’espletamento dei servizi essenziali il Dirigente Scolastico può chiedere la permanenza in servizio al di n° 1 Assistente Amministrativo per l’intera scuola e di n° 1 Collaboratore Scolastico per ciascun plesso.
Art. 2 – Permessi sindacali
1. Per lo svolgimento delle loro funzioni, compresi gli incontri necessari per l’espletamento delle relazioni sindacali a livello di Unità Scolastica, le RSU si avvalgono di permessi sindacali, nei limiti complessivi individuali e con le modalità previste dalla normativa vigente. Tali permessi saranno consentiti anche ai Delegati delle OO.SS. (art. 10 comma 2 accordo quadro 7/8/’98).
2. La fruibilità dei permessi di cui al comma 1), è da richiedere di norma con un preavviso di almeno tre giorni.
Art. 3 – Bacheca sindacale
1. Il Dirigente Scolastico assicura la predisposizione di idonee bacheche, per la R.S.U. e per le Organizzazioni Sindacali riconosciute. Tali bacheche, collocate una in sala docenti ed una nell’atrio segreteria, saranno riservate alla esposizione di materiale sindacale.
2. Le R.S.U. hanno il diritto di affiggere nella propria bacheca materiale di interesse sindacale e del lavoro, senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico, a cui verrà consegnata copia per conoscenza.
3. Stampati e documenti da esporre nelle bacheche possono essere inviati anche direttamente, tramite qualsiasi mezzo di comunicazione, dalle Organizzazioni Sindacali di livello provinciale e/o nazionale: in tal caso il D.S., senza farne registrazione a protocollo, garantisce al più presto la consegna ai componenti delle R.S.U. ed a quelle delle OO.SS. che ne cureranno l’affissione alle bacheche individuate.
Art. 4 – Agibilità sindacale
1. Si ribadiscono le normative contrattuali in essere per il monte ore a disposizione per le R.S.U.:
– 30 minuti per lavoratore in ragione d’anno (1/1/2001 – 31/12/2001). In tal senso il monte ore complessivo a disposizione dei componenti le R.S.U. per l’anno 2001 è di n° 47 ore.
– Per le riunioni richieste dalle R.S.U. con il D.S., e che si svolgono durante l’orario di servizio, si attingerà dal monte ore sopra citato.
– Per le riunioni richieste esplicitamente dal D.S. non si darà luogo alle trattenute da monte ore.
2. Alle R.S.U. è riservata non ad uso esclusivo, nel locale antistante il bar, una sede per riunioni ed incontri, nonché l’utilizzo di un armadio per la raccolta del materiale sindacale.
3. Alle R.S.U. è consentito comunicare con il personale durante l’orario di servizio, per motivi di carattere sindacale. Tali comunicazioni devono avvenire al di fuori dell’orario di lezione e non devono interrompere la normale attività di servizio. Qualora le comunicazioni interrompano la normale attività di servizio si darà luogo ad un congruo preavviso e, in caso di riunioni, alle procedure conseguenti.
4. Per gli stessi motivi, alle R.S.U. è consentito l’utilizzo dei seguenti strumenti di comunicazione presenti nella scuola: - telefono delle vicepresidenza con uso consentito per utenze sindacali. In tal senso occorre segnalare alla segreteria i numeri telefonici ed indicarli sul quaderno delle chiamate; - fax con consegna del materiale da inviare all’addetto del protocollo; - fotocopiatrice e fotostampatore, garantendo la riproduzione di materiale sindacale, consegnando il lavoro al Direttore Amministrativo, tenendo conto dei tempi di esercizio in relazione ai carichi di lavoro esistenti; - personal computer, quello collocato nel locale R.S.U. nel rispetto delle norme vigenti per l’uso delle apparecchiature informatiche; - Internet, concordando le modalità con il responsabile del laboratorio, fermo restando il giusto rispetto degli scopi strettamente sindacali in termine di navigazione, utenti in indirizzo e contenuti dei messaggi.
5. Fermo restando l’obbligo del puntuale adempimento dei propri doveri contrattuali, senza lavoratori è consentito raccogliere contributi e svolgere opera di proselitismo per la propria Organizzazione Sindacale, secondo quanto disposto dall’art. 26 del L.300/70.
Capo II
SERVIZI MINIMI
Art. 5 – Contingenti minimi di Personale Educativo ed A.T.A. in caso di sciopero
1. Ai sensi dell’art. 6 del CCNL Scuola 26/05/99 i contingenti minimi di Personale Educativo ed A.T.A. in caso di sciopero sono oggetto di contrattazione integrativa a livello di singola istituzione scolastica.
2. Nelle scuole in cui per qualsivoglia motivo non è stata effettuata la contrattazione integrativa di cui al comma precedente, per quanto concerne la materia oggetto del presente articolo si applica quanto disposto dal comma seguente.
3. Come definito dalla L. 146/90, dalla L. 83/2000, dall’Allegato CCNL Scuola 1999 e dall’Accordo Integrativo Nazionale del 08/10/99, si conviene che in caso di sciopero del Personale Educativo ed A.T.A. il servizio deve essere garantito esclusivamente in presenza delle particolari situazioni di seguito elencate: - svolgimento di qualsiasi tipo di esame finale e/o scrutini finali: n°1 Assistente Amministrativo, n° 1 Assistente Tecnico e n° 1 Collaboratore Scolastico; - la predisposizione degli atti per il trattamento economico del personale supplente temporaneo : il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, n°1 Assistente Amministrativo e n° 1 Collaboratore Scolastico.
Capo III
RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
Art. 6 – Calendario degli incontri
1. All’inizio di ogni anno scolastico e comunque non oltre il 15 settembre le parti concordano un calendario annuale di massima degli incontri in modo tale da effettuare per tempo la contrattazione integrativa necessaria sulle materie previste dall’art. 6 del CCNL scuola 1999.
2. Le riunioni della R.S.U. avvengono su convocazione da parte del D.S. con cinque giorni di preavviso, su proposta di una delle parti con data, orario e ordine del giorno e previa accettazione scritta delle stessa
3. Almeno 48 ore prima degli incontri il Dirigente Scolastico fornisce la documentazione relativa all’ordine del giorno. Agli incontri partecipa anche il Direttore Amministrativo. In ogni fase degli incontri sono ammessi i rappresentanti nominati per iscritto dalle OO.SS. territoriali rappresentative. Di ogni incontro è redatto un verbale, approvato e sottoscritto dalle Parti nella seduta seguente. Ognuna delle parte detiene un registro dei verbali approvati.
4. Gli incontri possono concludersi con un’intesa che viene sottoscritta seduta stante ed affissa all’albo di istituto.
Art. 7 - Trasparenza
1. Il dirigente Scolastico e le R.S.U. concordano le modalità di applicazione dell’art. 10 del C.C.N.L., in materia di semplificazione e trasparenza.
2. L’affissione all’albo dei prospetti analitici relativi all’utilizzo del Fondo d’Istituto e indicanti i nominativi, le attività, gli impegni orari ed i relativi compensi orari, in quanto prevista da precise norme contrattuali in materia di rapporto di lavoro, non costituisce violazione della privacy. Copia dei prospetti affissi viene consegnata alle R.S.U., nell’ambito del diritto all’informazione.
Art. 8 – Accesso agli atti
Le R.S.U. hanno diritto di accesso agli atti inerenti i procedimenti di contrattazione, in ogni fase del procedimento medesimo. L’accesso ed il rilascio di copuie avviene in attuazione della L. 241/96 e successive modifiche. A parziale deroga alle stesse il rilascio di copia degli atti avviene senza oneri e, di norma, entro tre giorni dalla richiesta.
Capo III
MODALITA’ DI FRUIZIONE DEI PERMESSI PER L’AGGIORNAMENTO
Art. 9 – Aggiornamento
1. Il personale docente ha diritto a cinque giorni di aggiornamento, alle condizioni previste dall’art. 12 del C.C.N.L. 98/01. La richiesta, scritta, deve essere inoltrata almeno 5 giorni prima, salvo casi eccezionali e deve contenere l’indicazione della disponibilità di colleghi per la sostituzione nel caso che non vi siano docenti disponibili nell’orario in vigore. Il Dirigente Scolastico con comunicazione scritta entro 48 ore dalla presentazione della domanda può respingerla con precise motivazioni. Eventuali, successive ed imprevedibili variazioni delle condizioni che hanno consentito la concessione, non ne determinano la revoca.
2. In presenza di più richieste per gli stessi giorni si darà priorità al primo richiedente.
Capo IV
CHIUSURE PREFESTIVE
Art. 10 – Modalità
Durante i periodi di sospensione delle attività didattiche e salvaguardando periodi in cui siano previste attività programmate dagli organi collegiali, è possibile la chiusura della scuola nelle giornate prefestive, fermo restando l’obbligo del recupero.
La chiusura è disposta dal Capo d’Istituto, su proposta del Direttore Amministrativo, o su richiesta dei 2/3 del personale, di norma con unico provvedimento all’inizio dell’anno.
L’eventuale diniego del Capo dell’Istituto dovrà essere motivato e reso noto. In relazione a sopravvenute esigenze di servizio il Capo d’Istituto può chiedere la revisione del provvedimento adottato.
Contestualmente al provvedimento di chiusura della scuola deve essere concordato e predisposto il piano di recupero individuale dell’orario settimanale non lavorato per il personale che non abbia chiesto per lo stesso giorno congedo, recuperi, ecc..
Viene definito il criterio per il piano di recupero delle giornate non lavorate con i seguenti criteri prioritari: - ore relative a prestazioni eccedenti oltre l’orario di lavoro anche tra quelle previste per l’eventuale accesso al Fondo di Istituto; - festività soppresse; - ferie.
Capo V
DURATA DELL’INTESA
Art. 11 – Durata e validità delle intese
1. Le intese raggiunte hanno validità con decorrenza dal giorno della sottoscrizione e fino ad eventuale nuovo accordo, salvo nuove disposizioni di legge o contrattuali in contrasto con le stesse.
2. Su richiesta motivata di una delle Parti, le intese possono essere sottoposto a integrazioni e/o modifiche.
Art. 12– Conciliazione
1. In caso di controversia su una delle materie oggetto di esame e possibile intesa, si farà ricorso alla procedura per la conciliazione, prevista dall’art. 16 del C.C.N.L. 95/98.
Capo VI
NORMA TRANSITORIA
Art. 13 – Sospensiva cautelare
Visto il verbale del Comitato dei Garanti del e visto che lo stesso verbale non contiene indicazioni in merito alla surroga del terzo membro dichiarato decaduto dal Comitato medesimo, visto inoltre che le norme vigenti in materia R.S.U. non danno in proposito chiare indicazioni, le parti convengono di inviare un quesito al Comitato per conoscere con quale procedura tale posto vada ricostituito per poter avere la piena attuazione del Collegio perfetto. Fino alla risposta del comitato ed alla ricostituzione completa della R.S.U., si conviene di ritenere a valore provvisorio ogni contrattazione interna.
Letto, approvato e sottoscritto in Meda il maggio 2001.
Il Dirigente Scolastico
R.S.U. dell’Istituto
Rappresentante SNALS
Rappresentante CISL Scuola