L'avvio dell'anno scolastico 2002-2003 vede l'entrata in vigore degli articoli del DLgs 31 marzo 1998 n. 112 relativi alle competenze delle Regioni in materia scolastica. Fra tali competenze rientra anche (art. 138, comma 1, lett. d) la determinazione del calendario scolastico. Sono state quindi adottate apposite delibere che hanno diversamente regolamentato, regione per regione, le date di inizio delle lezioni, i giorni di vacanza ed i periodi di sospensione. Si è molto discusso circa i margini che questa innovazione lascia agli adattamenti decisi dalle singole scuole. In particolare, due sono le questioni dibattute: - se le scuole abbiano ancora la facoltà di anticipare/ritardare l'inizio delle lezioni; - se la loro potestà di intervento debba rispettare solo il limite minimo di 200 giorni di lezione, oppure anche la durata superiore effettivamente determinata regione per regione.
Per rispondere correttamente, occorre ricordare che la recente legge di modifica costituzionale, nell'estendere le materie devolute alle Regioni, fa però esplicitamente salva "l'autonomia delle istituzioni scolastiche". Quest'ultima, peraltro, non costituisce un concetto generico o astratto, ma è definita in concreto dal DPR 275/99, che vincola le scuole al rispetto delle determinazioni delle Regioni. Ne discende che: - le regioni devono destinare un congruo numero di giorni, in aggiunta ai 200 minimi di legge per l'arricchimento dell'offerta formativa (art. 74, comma 7-bis del Testo Unico). Poiché questa determinazione è loro attribuita esplicitamente dalla legge, su di essa non si esercita l'autonomia delle scuole; - invece, l'indicazione dell'inizio e del termine delle lezioni - non essendo esplicitamente riservata alle Regioni da alcuna norma positiva - deve intendersi come formulata solo a fini ordinatori, anche per consentire di individuare, attraverso la differenza, il numero di giorni di lezione da assicurare all'utenza. Su tali date si esercita quindi legittimamente il potere di adattamento delle scuole.
Ulteriori considerazioni che è possibile formulare in merito sono:
- il riferimento alla durata minima di 200 giorni va letto nel contesto dell'art. 74, che regola le operazioni di competenza del Ministro e dei Sovrintendenti regionali (a partire da quest'anno, delle Regioni) e non quelle delle scuole. Queste devono invece fare riferimento all'art. 5 del DPR 275/99, che vincola la loro possibilità di adattamento al rispetto delle determinazioni regionali;
- l'eventuale anticipo deciso dalle scuole - oltre che per variare la durata dei periodi di vacanza o per introdurre "ponti" - può essere utilizzato per recuperare parte dell'eventuale riduzione adottata nella durata delle singole ore di lezione (che non sia dettata da cause di forza maggiore; in proposito si veda la nostra riflessione pubblicata il 16.9.2000 su questo sito, ancora pienamente valida oggi);
- in via generale, non vanno recuperati i giorni di lezione perduti per cause esterne (elezioni, nevicate eccezionali, ordinanze dei sindaci, ecc.), mentre vanno recuperati quelli derivanti da decisioni autonome delle scuole. L'anno scolastico resta valido anche se le cause di forza maggiore hanno determinato la discesa del totale sotto i 200 giorni;
- le delibere delle Regioni debbono essere adottate entro il 30 giugno. Ciò comporta che, se una scuola volesse deliberare di anticipare l'inizio, in teoria non potrebbe farlo prima di quella data (non si può "adattare" quello che ancora non c'è). Ma a quel punto - primi di luglio - sarebbe troppo tardi per riunire gli organi collegiali ed informare efficacemente l'utenza. Quindi, limitatamente all'anticipo, la modifica può essere deliberata anche prima. Gli altri interventi, invece, trattandosi di "adattamenti" al calendario determinato dalle Regioni, debbono essere operati dopo la pubblicazione dello stesso (in pratica, a settembre);
- l'autonomia organizzativa delle scuole può prevedere la distribuzione delle ore di lezione anche su base diversa da quella settimanale, avendo come vincolo solo il monte ore annuale. Pertanto, possono essere deliberati giorni di sospensione delle lezioni anche senza un anticipo nella data di inizio delle lezioni, purché le ore delle singole discipline vengano recuperate nell'arco dell'anno, per esempio attraverso rientri pomeridiani o prolungamenti delle attività antimeridiane.
Va ricordato infine che la questione del calendario è strumentale, in quanto serve a garantire alle scuole il tempo necessario ad attuare il piano dell'offerta formativa. Dovrebbe quindi essere affrontata, da tutti coloro che hanno voce in capitolo, in spirito di servizio e con la piena consapevolezza delle implicazioni contenute in ciascuna delle opzioni possibili. Alcune Regioni invece hanno determinato il proprio calendario in modo tale da collocare il termine delle lezioni al 14 o al 16 di giugno. Eppure, tutti sanno che il 18 giugno iniziano gli Esami di Stato e che gli scrutini finali (art. 193.1 del Testo Unico) debbono svolgersi al termine delle lezioni. Delle due, l'una: - gli scrutini dovrebbero svolgersi in due giorni, il che è impossibile; e se lo si facesse, lo si farebbe con grave danno per la qualità del lavoro e per il diritto degli studenti ad un giudizio sereno e meditato; - si dovrebbe anticiparli all'ultima settimana prima del termine delle lezioni, in contrasto con la norma ed a costante rischio di impugnazione da parte di chiunque vi abbia interesse (per esempio, un alunno non promosso). Nessuna delle due ipotesi può essere ragionevolmente accettata da chi abbia realmente a cuore gli interessi della scuola e dei suoi utenti.
Le fonti normative cui fare riferimento sono (vedi appendice): - il DPR 16 aprile 1994, n. 297, all'art. 74 (commi 3, 5, 7 e 7 bis); - il DLgs 31 marzo 1998, n. 112, all'art. 138, comma 1, lett. d); - il DPR 8 marzo 1999, n. 275, art. 5, comma 2; - l'annuale O.M. sul calendario scolastico nazionale (per quest'anno, la OM 51 del 10 maggio 2002), che fissa la data di inizio degli esami di Stato e le festività comuni a tutto il territorio nazionale; - le delibere, regione per regione, delle singole Giunte. (fonte: www.anp.it)