CISL: consentiti scrutini prima della fine scuola


Con una nota indirizzata alle proprie strutture periferiche, la Cisl-Scuola rassicura i dirigenti scolastici: le diffide dei Cobas non hanno ragione d'essere sul piano giuridico.

 

Effettuazione degli scrutini – il Quadro Normativo

CislScuola  -  Roma, 20 maggio 2010

L'art. 74, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni,

dispone che «le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e

quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30

giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità»

L'articolo 138, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. attribuisce

alle regioni la delega per la determinazione del calendario scolastico

Il d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, attribuisce alle scuole autonomia didattica e organizzativa,

disponendo che «Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle istituzioni

scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa, nel rispetto

delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni

a norma dell'articolo 138, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.

112.»

Gli scrutini finali avvengono, secondo un calendario fissato dal dirigente scolastico (V. in

proposito l’O.M. n. 134 del 2 maggio 2000), e non più sulla base di una calendarizzazione

prevista dai provvedimenti sulla determinazione del calendario scolastico, che si occupano

ormai esclusivamente di fissare le date di inizio e termine delle lezioni e delle attività

didattiche e le date di svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione. Non esiste

quindi alcuna disposizione che espressamente preveda che gli scrutini debbano svolgersi

soltanto dopo la conclusione delle lezioni, considerando, tra l’altro, che i nuovi ordinamenti

quantificano l’offerta formativa da assicurare all’utenza nella forma di un monte ore annuo

assegnato a ciascun percorso di studio.

LO SCIOPERO DURANTE IL PERIODO DEGLI SCRUTINI – QUADRO NORMATIVO

La legge 146/1990 all’articolo 1, comma 2, lettera d), prevede che si considerano servizi

essenziali, per quanto riguarda l’istruzione: l’istruzione pubblica, con particolare riferimento

all’esigenza di assicurare la continuità dei servizi degli asili nido, delle scuole materne e

delle scuole elementari, nonché lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami

Il protocollo d’intesa sull’attuazione della legge 146 – tuttora applicabile – allegato al

CCNL del 26 maggio 1999, prevede all’articolo 3, comma 3, lettera g), che gli scioperi

proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l’effettuazione degli scrutini

finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell’attività

valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di

istruzione. Negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un

differimento delle operazioni di scrutinio superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza

programmata della conclusione.

Da quanto descritto non emergono motivi che possano validamente sostenere sul piano giuridico le

diffide rivolte in questi giorni ai dirigenti scolastici specie laddove si contesta la legittimità di uno

svolgimento degli scrutini prima del termine delle lezioni.

Va da sé che l’unico effetto di questo tipo di azione di sciopero sarebbe solo quello di differire un

adempimento che le istituzioni scolastiche sono comunque tenute a svolgere in tempi utili per la

conclusione regolare dell’anno scolastico, fermo restando che sarebbe illegittima e sanzionabile ai

sensi della legge 146/90 un’astensione dal lavoro in riferimento agli scrutini delle classi terminali

dei cicli scolastici tale da porre a rischio le operazioni di esame conclusivo dei cicli stessi.

 
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