TAR respinge bocciatura per collegio imperfetto


Liceale respinto dal Consiglio di Classe imperfetto: il padre fa ricorso ed il Tar annulla tutto

Tecnica della Scuola  -  27 agosto 2010

di Alessandro Giuliani

La vicenda riguarda un alunno del liceo classico, non ammesso al quinto ginnasio: nello scrutinio di giugno mancavano, però, i docenti di spagnolo e di informatica. I giudici di primo grado hanno appurato che la mancanza del quorum integrale, come previsto nei collegi con funzioni giudicatrici, è motivo di annullamento.

Un’altra sentenza che dà ragione ad uno studente respinto durante uno scrutinio a cui non erano presenti tutti i docenti del Consiglio di Classe: stavolta la decisione è del Tar del Lazio che, con la sentenza 31634 del 25 agosto, ha accolto il ricorso del padre di un alunno del liceo classico, non ammesso al quinto ginnasio. Prendendo in esame i motivi della richiesta, i giudici di primo grado non hanno potuto fare altro che rilevare l’ennesimo errore di forma in cui è incappato un istituto scolastico durante le valutazioni di fine anno scolastico: se uno o più professori non hanno partecipato agli scrutini la bocciatura di uno studente non è legittima e può essere annullata.

Per il legale incaricato dal genitore dello studente a ricorrere contro a decisione del Consiglio di Classe, alla presenza del capo d’istituto, non è stato complicato riuscire a dimostrare l’errore: dagli atti risultava, infatti, che durante il decisivo scrutinio di giugno il professore di spagnolo e quello di informatica non avevano partecipato alla riunione. Il Tar non ha potuto fare altro che dare ragione ai ricorrenti ed annullare la sentenza di bocciatura del ragazzo, dal momento che "il Consiglio di classe, nell'attività valutativa degli alunni opera come un Collegio perfetto e come tale deve operare con la partecipazione di tutti i suoi componenti, essendo richiesto il quorum integrale nei collegi con funzioni giudicatrici, nel caso in cui un docente sia impedito a partecipare per motivi giustificati il Dirigente scolastico deve affidare l'incarico di sostituirlo ad un altro docente della stessa materia in servizio presso la stessa scuola". Una procedura che nella scuola i capi d’istituto, come gli stessi docenti, conoscono bene. Ma che evidentemente si continua a disapplicare con troppa disinvoltura. La stessa norma fa intendere, del resto, che il docente assente possa anche essere sostituito con un collega di una materie affine. E, come ultima possibilità, semplicemente con un collega dell’istituto. Non porsi nemmeno il problema dell’assenza del titolare della materia, invece, non è previsto. E siccome non pochi studenti, soprattutto tra i meno studiosi, conoscono più i diritti che i doveri, sarebbe bene evitare certe leggerezze.

27/08/2010

 
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