Il parto prematuro posticipa il congedo
Tecnica della
Scuola - 14 luglio 2011
di Lara
Con una recente sentenza della Corte Costituzionale
- la n. 116/2011- è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo
16, lett. c, D.Lgs. 151/2001, “nella parte in cui non consente, nel caso di
parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o
privata, che la madre lavoratrice possa fruire, a sua richiesta, del congedo
obbligatorio che le spetta”.
Considerata l’immediata applicabilità della sentenza e nelle more di
eventuali diverse indicazioni da parte del Ministero del Lavoro, l’Inps ha
emanato il messaggio n. 14448 dell’11 luglio 2011, con il quale fornisce alle
Sedi le prime indicazioni operative.
Nel recepire quanto disposto dalla sentenza in questione, l’Inps
dispone che in caso di parto prematuro con conseguente ricovero del neonato in
struttura ospedaliera, la lavoratrice madre ha la possibilità di fruire del
congedo di maternità spettante dopo il parto (ex art. 16, lett. c e d, D.Lgs.
151/2001) dalla data di ingresso del neonato nella casa familiare (coincidente
con la data delle dimissioni del neonato stesso), offrendo al contempo al
datore di lavoro la propria prestazione lavorativa nel periodo intercorrente
tra la nascita prematura del figlio e il giorno in cui lo stesso viene portato
a casa.
Tale differimento - precisa l’Inps - non può essere richiesto in caso
di parto “a termine” (ossia di parto verificatosi in coincidenza della data
presunta del parto, oppure in data successiva alla data medesima), nonché nelle
ipotesi di parto prematuro allorquando il ricovero del neonato non sia
conseguenza della prematurità della nascita, ma sia dovuto ad altri motivi.
Per ottenere il differimento, la lavoratrice deve pertanto acquisire la
certificazione medica dalla quale possa rilevarsi il rapporto causa-effetto
esistente tra la nascita prematura del neonato e l’immediato ricovero dello
stesso. La certificazione può essere rilasciata dalla struttura ospedaliera,
sia pubblica sia privata, presso la quale il neonato è ricoverato. E sarà la
stessa struttura ospedaliera ad attestare la data di dimissioni del neonato.
Ovviamente, tale posticipo può essere richiesto solo se le condizioni
di salute della lavoratrice lo consentono e quindi, l’interessata, prima di
riprendere l’attività lavorativa nel periodo di prevista astensione, deve farsi
rilasciare le certificazioni mediche attestanti la compatibilità delle proprie
condizioni di salute con la ripresa del lavoro.
In caso di decesso o grave infermità della madre, abbandono del neonato
da parte della madre o affidamento esclusivo del neonato al padre, anche il
lavoratore padre ha la possibilità di differire l’inizio del congedo di
paternità alla data di ingresso del neonato nella casa familiare.
Oltre alla documentazione di cui sopra, il padre lavoratore dovrà
presentare anche i documenti che attestano la situazione che ha determinato
l’insorgere del congedo di paternità.