Istruzione e Formazione Professionale: accordi su figure e standard formativi


Gli Accordi sono stati sanciti il 27 luglio in sede di Conferenza Stato Regioni e Conferenza Unificata

CgilScuola  -   04/08/2011

Continua il percorso di costruzione del sistema nazionale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) nell’ambito del secondo ciclo del sistema educativo.

Il 27 luglio scorso, in sede di Conferenza Stato-Regioni, è stato sancito l’Accordo “riguardante gli atti necessari per il passaggio al nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226”.

Con questo Accordo, che dovrà essere recepito con Decreto del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali,

  • vengono messi a regime, a partire dall’a.s. 2011/12, i percorsi di durata triennale e quadriennale finalizzati al conseguimento dei titoli di qualifica e di diploma professionale
  • viene istituito il Repertorio nazionale dell’offerta di Istruzione e Formazione Professionale costituito da “figure nazionali” di differente livello (Allegato 1 e sub Allegati A) e B). Ciascuna figura, correlata a specifiche aree professionali, può articolarsi in indirizzi. Figure ed indirizzi possono ulteriormente declinarsi, a livello regionale, in profili coerenti con le specificità territoriali del mercato del lavoro. Le figure nazionali sono quelle già individuate dallAccordo in sede di Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010. Tuttavia vengono specificate fin d’ora modalità e procedure per la “manutenzione” del Repertorio nazionale nonché delle competenze tecnico-professionali comuni e delle competenze di base;
  • sono confermati gli standard minimi formativi delle competenze tecnico-professionali comuni a tutti i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui all’allegato 3 dell’Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010
  • sono descritte le singole figure nazionali (Allegato 2 per i percorsi triennali e Allegato 3 per quelli quadriennali), non solo in termini standard minimi formativi delle competenze tecnico-professionali, ma anche in riferimento ai processi e alle attività di lavoro;
  • sono definiti gli standard minimi formativi relativi alle competenze di base linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico sociali ed economiche (allegato 4)
  • sono adottati i modelli e relative note di compilazione per l’attestato di qualifica professionale (Allegato 5) e per il diploma professionale (Allegato 6)
  • è adottato il modello e relative note di compilazione per l’attestazione intermedia delle competenze acquisite per gli studenti che interrompono i percorsi di istruzione e formazione professionale (Allegato 7)

Sempre il 27 luglio, in sede di Conferenza Unificata, è stato sancito l’Accordo “riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.”

L’Accordo, che dovrà essere recepito con Decreto del Presidente della Repubblica, definisce le  aree professionali a cui occorre fare riferimento per l’individuazione delle figure nazionali che costituiscono il “Repertorio nazionale dell’offerta di Istruzione e Formazione Professionale”.

In precedenza erano stati sottoscritti

  • l’Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni del 5 febbraio 2009 per la definizione delle condizioni e delle fasi relative della messa a regime del sistema del secondo ciclo di Istruzione e Formazione Professionale
  • l’Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010 che ha definito le modalità di avvio del primo anno dei percorsi di IeFP e, in prima applicazione, il Repertorio nazionale delle figure professionali relativo alle qualifiche professionali e ai diplomi professionali
  • l’Intesa in sede di Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010 su fine del regime sostitutivo (surrogatorio) dello Stato in tema di qualifiche professionali e avvio dei percorsi sussidiari da parte degli Istituti Professionali Statali (IPS).

Occorre ricordare, infine, che il Decreto Legge 98/11, all’art. 19 comma 16, prevede l’adozione, entro 12 mesi, di un apposito decreto finalizzato a “garantire la piena coerenza del nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale” con le ”intervenute modifiche ordinamentali al sistema di istruzione secondaria superiore”.

 I testi degli accordi
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