Incidenti a scuola: non c’è colpa se c’è sorveglianza


L’alunno cade mentre va in bagno, ma se la sorveglianza è oculata la scuola non ha colpe

Tecnicadellascuola – 2 dicembre 2011

A stabilirlo la Corte di Appello di Salerno, che come in primo grado ha ritenuto che “il fatto si era realizzato per caso fortuito”: i due insegnanti ed il bidello erano al loro posto. In caso contrario sarebbe scattato il dolo: il docente assume per contratto, oltre all’obbligo di educare, anche la protezione e vigilanza degli alunni.

Se un alunno si provoca delle lesioni cadendo accidentalmente in corridoio mentre si reca in bagno, ma il corpo insegnante ed il personale Ata sono al loro posto ed il dirigente scolastico ha predisposto la macchina organizzativa per prevenire il danno, quanto accaduto non può essere computato a nessuno se non al caso fortuito. A ribadire il concetto è stata la Corte di Appello di Salerno, che ha così confermato la sentenza di primo grado, ritenendo che “il fatto si era realizzato per caso fortuito, in quanto la sorveglianza di ben due insegnanti e di un bidello nelle circostanze di causa era assidua ed oculata”.

La sentenza, tuttavia, non deve far pensare che i giudici vogliano sottrarre i dipendenti delle istituzioni scolastiche dal loro ruolo di educatori e, prima ancora, di attenti vigilanti degli alunni e studenti che gli vengono affidati. Secondo la Corte di Appello si Salerno, infatti, “la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante non ha natura extracontrattuale bensì contrattuale, atteso che - quanto all’istituto scolastico - l’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo alla scuola, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a se stesso”.

I giudici della sezione campana rammentano, inoltre, che normativamente “tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell’ambito del quale l’insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l’allievo si procuri da solo un danno alla persona”. Quando però non c’è dolo, quando l’incidente avviene casualmente, nella fattispecie a seguito di un urto involontario con un compagno di scuola, non si possono cercare colpevoli a tutti i costi. Quasi un inno all’operare sempre, quando si hanno in affido bambini o ragazzi, con oculatezza e rispetto delle regole.

 

 La sentenza
Spaziatore
Scarica file   Scarica il file .pdf
Spaziatore
Corte-di-Cassazione-Ordinanza-n.-24835-2011.pdf

Tipo documento: Microsoft Edge PDF Document
Dimensione: 1.015.719 Bytes
Tempo download: 4 minuti e 42 secondi circa con un modem 28,8 Kb/s
Spaziatore
 
Salva Segnala Stampa Esci Home