Orizzontescuola – 10 dicembre 2012 - Lalla
Messaggio INPS n. 24705 del 30 dicembre 2011 sulla fruizione dei benefici ex art. 42, comma 5, del D.lgs. 151/2001 e art. 33, comma3 della legge n. 104/92.
l'Inps ha precisato
1) il diritto familiare del lavoratore in situazione di disabilità grave a beneficiare del congedo straordinario e dei permessi ex art. 33, comma 3, della legge n. 104/92, durante il periodo di svolgimento dell´attività lavorativa da parte del disabile medesimo non può essere escluso a priori ma deve essere valutato caso per caso;
2) l´art. 33, comma 3, della legge n. 104/92, il quale stabilisce che il diritto ai tre giorni di permesso retribuito "non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l´assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità " deve essere inteso nel senso che è possibile la contemporanea fruizione dei permessi di cui alla legge n. 104/92 sia da parte del lavoratore con disabilità grave che del familiare lavoratore referente dell´assistenza.