Scheda/Chiarimenti permessi legge n. 104/1992


Chiarimenti su permessi e congedi ex legge n. 104/1992

Orizzontescuola – 10 dicembre 2012 - Lalla

Messaggio INPS n. 24705 del 30 dicembre 2011 sulla fruizione dei benefici ex art. 42, comma 5, del D.lgs. 151/2001 e art. 33, comma3 della legge n. 104/92.

 

l'Inps ha precisato

 

1) il diritto familiare del lavoratore in situazione di disabilità grave a beneficiare del congedo straordinario e dei  permessi ex art. 33, comma 3, della legge n. 104/92, durante il periodo di svolgimento dell´attività lavorativa da parte del disabile medesimo non può essere escluso a priori ma deve essere valutato caso per caso;

 

2) l´art. 33, comma 3, della legge n. 104/92, il quale stabilisce che il diritto ai tre giorni di permesso retribuito "non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l´assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità" deve essere inteso nel senso che è possibile la contemporanea fruizione dei permessi di cui alla legge n. 104/92  sia da parte del lavoratore con disabilità grave che del familiare lavoratore referente dell´assistenza.

 
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