Tecnicadellascuola - 10 gennaio 2012 - A.G.
Lo ha deciso il Tar della Toscana perché nel 2004 all’orale lo studente non fu interrogato su tutte le materie del quinto liceo, come invece indicava l'Ordinanza. L’entità del risarcimento tiene conto anche dell'iscrizione, l'anno successivo alla bocciatura, ad un istituto privato.
Per bocciare uno studente al termine delle prove dela maturità è bene che presidenti e commissari ottemperino al meglio tutte le indicazioni previste dal regolamento ministeriale sugli Esami di Stato conclusivi della scuola secondaria superiore. In caso contrario, qualora si decida di respingere un candidato senza aver seguito un percorso “netto”, le possibilità di incorrere in un ricorso e perderlo sono tutt’altro che remote. Come quelle che il Miur debba anche risarcire lo studente “danneggiato” con una somma adeguata.
La conferma è arrivata il 10 gennaio, quando è stato quantificato, dal Tar della Toscana, il risarcimento che il ministero dell'Istruzione dovrà effettuare nei confronti di uno studente che era stato bocciato all'esame di maturità, nel 2004, al termine dell’esame di maturità svolto presso il liceo artistico Leon Battista Alberti di Firenze: secondo il Tar un equo risarcimento è pari a 5mila euro.
I giudici del tribunale amministrativo hanno, in sostanza, accolto le istanze dei legali del giovane ricorrente. In particolare, quella secondo cui lo studente, all'orale, non fu interrogato su tutte le materie dell'ultimo anno, come invece prevedeva l'allora Ordinanza ministeriale in vigore: la n. 35 dell'8 aprile 2003. La sentenza, per la quale l'esame non fu quindi sufficientemente approfondito, è del 2006. Il Ministero non si è mai opposto e ora è arrivata la quantificazione del risarcimento: i 5mila euro, che tengono conto anche dell'iscrizione, l'anno successivo alla bocciatura, ad un istituto privato.
Secondo gli avvocati dello studente si tratterebbe del primo caso di risarcimento per una bocciatura in Italia.