Sentenza/Il dirigente non decide l'orario scolastico


Il dirigente non decide l'orario

ItaliaOggi – 6 giugno 2012 - Antimo Di Geronimo

Un'ordinanza del Tar Toscana nega che la riforma Brunetta abbia modificato la materia

Sabato libero, conta la delibera del consiglio di istituto

Il dirigente scolastico non ha il potere di disattendere o dichiarare illegittime le delibere del consiglio di istituto concernenti l'orario scolastico. Il decreto Brunetta, infatti, ha semplicemente decontrattualizzato la materia, ma non ha modificato le competenze degli organi collegiali della scuola. É quanto si evince da un'ordinanza sospensiva del Tar della Toscana (347/2012) depositata il 30 maggio scorso, con la quale ha sospeso il provvedimento di un dirigente scolastico. Che aveva rifiutato di attenersi ad una deliberazione del consiglio di istituto della sua scuola riguardante la scansione dell'orario di lezione. Il preside, infatti aveva comunicato al presidente del consiglio di istituto di ritenere «che la delibera del consiglio di istituto n. 10 del 19.12.2011 sia illegittima e che la competenza in materia di adattamento del modello scolastico (sabato libero) sia del dirigente scolastico, sentiti gli organi collegiali e considerate le necessità degli enti locali». Di qui l'esperimento dell'azione giudiziale da parte di un gruppo di genitori, che terminava con l'accoglimento del ricorso e la sospensione del provvedimento. La questione è frutto di un equivoco, abbastanza diffuso, ingenerato dall'entrata in vigore del decreto Brunetta. Che ha indotto alcuni dirigenti scolastici a ritenere che la decontrattualizzazione di alcune materie gestionali (tra cui l'orario scolastico) abbia ingenerato l'assunzione di pieni poteri in tali materie da parte dei dirigenti. Sulla base di questa convinzione, c'è stato persino un dirigente scolastico che ha trasferito d'ufficio una lavoratrice a un plesso distante circa 40 chilometri, pur essendo inamovibile ai sensi della legge 104/92. Ma le cose stanno diversamente. La decontrattualizzazione, infatti, ha riportato in vita le disposizioni di legge che regolavano questi ambiti prima della loro devoluzione al tavolo negoziale. Nel caso specifico, l'art.10 del decreto legislativo 297/94, per quanto riguarda le competenza del consiglio di istituto. E l'art. 7 per quelle del collegio dei docenti. Il procedimento è caratterizzato da tre fasi. Nella prima fase, il consiglio di istituto detta le regole per la compilazione dell'orario e la relativa scansione settimanale, compresa l'eventuale settimana corta. Dopo di che il collegio dei docenti dà un parere tecnico sulla relativa attuazione. Infine, il dirigente scolastico vi dà attuazione con un provvedimento, che deve essere informato ai criteri dettati dal consiglio di istituto, avuto riguardo alle valutazioni fornite dal collegio. Nel caso in esame, invece, il dirigente scolastico «non ha portato a termine il procedimento di fissazione dell'orario delle lezioni per il prossimo anno scolastico» si legge nell'ordinanza, «assumendo le determinazioni di sua spettanza.. limitandosi ad una statuizione di mera illegittimità della determinazione assunta dal consiglio d'istituto, che esula dai suoi poteri e determina un illegittimo arresto procedimentale». Quanto alla questione delle regole da applicare, va segnalato che, a seguito dell'intesa raggiunta il 3 maggio scorso tra governo e sindacati, la materia dell'orario scolastico dovrebbe ritornare nell'alveo della contrattazione integrativa. Scongiurando così l'insorgenza di ulteriore contenzioso.

 

 La sentenza del TAR
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