Interrorgazione n. 5-07246 a risposta immediata in commissione dell’on. Elan Centemero al Ministro dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca
Premesso che:
La Corte Costituzionale, con la sentenza 147 del 4 giugno2012, riconosce la fondatezza del ricorso presentato da sette Regioni, e dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, comma 4, del d.l. 98/2011,poi convertito nella legge111/2011, in tema di dimensionamento scolastico, dispone che: “Per garantire un processo dicontinuita’ didattica nell’ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall’anno scolastico 2011-2012 la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado; gli istituti comprensivi per acquisire l’autonomia devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche”.
La sentenza 147 dichiara l’illegittimità della riportata disposizione essendo la programmazione del dimensionamento della rete scolastica, in base all’articolo 138 del D.Lgs 112/98, funzione della regione sulla base dei piani provinciali.
Molte Regioni, tra cui la Lombardia, hanno approvato Piani di dimensionamento della rete scolastica, in attuazione di una misura finalizzata a “garantire la continuità didattica”, ma anche, come specificato da una prima circolare applicativa del MIUR del 2011, n. 8220, rispondente “a finalità di contenimento della spesa e al raggiungimento dell’obiettivo della stabilizzazione della finanza pubblica”.
Sono stati effettuati ricorsi al T.A.R., da parte delle istituzioni scolastiche e delle famiglie e alla Corte Costituzionale da parte delle giunte delle Regioni Puglia, Toscana, Emilia-Romagna, Umbria, sulla base della complessa ripartizione delle competenze legislative tra Stato eRegioni, così come disegnata dall’art. 117 della Costituzione, che lascia alla legislazione esclusiva dello Stato le “norme generali sull’istruzione”, demandando alla potestà legislativa concorrente Stato-Regioni la materia dell’istruzione, che si esplica tramite poteri legislativi autonomi ma circoscritti.
Nel caso del dimensionamento già una sentenza della Consulta, la n. 200 del 2009,aveva riscostruito il variegato e stratificato quadro normativo in materia. La Corte, nel ricordare che le “norme generali sull’istruzione” attengono alla competenza legislativa esclusiva statale, richiamava la precedente pronuncia del 2004, n. 13, rammentando che “nel complesso intrecciarsi in una stessa materia di norme generali, principi fondamentali, leggi regionali e determinazioni autonome delle istituzioni scolastiche… il prescritto ambito di legislazione regionale sta proprio nella programmazione della rete scolastica. E’ infatti implausibile che il legislatore costituzionale abbia voluto spogliare le Regioni di una funzion eche era già ad esse conferita nella forma della competenza delegata dall’art.138 del decreto legislativo n. 112 del 1998”.
La sentenza della Corte Costituzionale richiama anche altre norme intervenute nel tempo, come il DPR 233/1998 ola legge 189/2008 (di conversione del DL 154/2008) che ribadiscono la competenza delle Regioni, e degli enti locali, in ordine al dimensionamento scolastico.
La Corte ha riconosciuto, con la recente sentenza 147,la competenza delle Regioni, ricordando le proprie precedenti pronunce a proposito del dimensionamento e negando che le disposizioni censurate possano rappresentare norme generali dell’istruzione (di competenza statale nell’ambito della legislazione esclusiva) ma anche escludendo che le stesse possano ricomprendersi nei “principi fondamentali”, riservati allo Stato nell’ambito della legislazione concorrente.
Le norme censurate, secondo la Corte, esplicano un “intervento di dettaglio, da parte dello Stato, in una sfera che, viceversa, deve rimanere affidata alla competenza regionale”.
La Legge n. 59 articolo 21 comma 3 del 15 marzo 1997 afferma che “I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche… anche tra loro unificate nell'ottica di garantire agli utenti una più agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a particolari situazioni territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze e alla varietà delle situazioni locali e alla tipologia dei settori di istruzione compresi nell'istituzione scolastica. Le deroghe dimensionali saranno automaticamente concesse nelle province il cui territorio è per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale siano disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi” e al comma 4 afferma che “La personalità giuridica e l'autonomia sono attribuite alle istituzioni scolastiche…a mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui al comma 3 attraverso piani di dimensionamento della rete scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 contestualmente alla gestione di tutte le funzioni amministrative che per loro natura possono essere esercitate dalle istituzioni autonome”.
Il D.P.R. n. 233del 18 giugno 1998 recita che il raggiungimento delle dimensioni ottimali delle istituzioni scolastiche ha lo scopo di garantire l’efficace esercizio dell’autonomia, dando stabilità nel tempo alle istituzioni scolastiche, offrendo alle comunità locali una pluralità di scelte. I parametri individuati all’articolo 2 comma 2 del suddetto Regolamento prevedono di norma una popolazione scolastica compresa tra 500 e 900 alunni, escludendo le piccole isole, i comuni montani e le aree geografiche contraddistinte da specificità etniche o linguistiche, che possono essere ridotti fino a 300.
Molte istituzioni scolastiche sono in reggenza a causa della non ancora immissione in ruolo dei candidati che hanno superato le prove del concorso per Dirigente Scolastico, creando un grave disservizio al sistema nazionale di istruzione
Per sapere:
RISPOSTA IN COMMISSIONE
Seduta Commissione Cultura del 4 luglio 2012
Interrogazione a risposta immediata n. 5-07246 degli On.li Centemero e altri
In relazione a quanto rappresentato dagli Onorevoli interroganti, si informa che i piani di dimensionamento della rete scolastica per l’anno scolastico 2012/2013 sono stati approvati da tutte le Regioni e troveranno applicazione dal prossimo 1° settembre 2012. Nel solo caso del Molise il piano predisposto dalla Regione non troverà per il momento attuazione a causa di un contenzioso instaurato presso il TAR competente.
Per gli anni scolastici successivi al 2012/2013 le Regioni potranno riprendere in esame il processo di dimensionamento già attuato o completarlo nei termini previsti per questa fase di interventi.
Nel determinare i piani, ogni Regione delibera le linee guida a cui attenersi, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998. Per quanto attiene invece alla generalità degli istituti comprensivi, le stesse hanno tenuto conto del comma 4 dell’articolo 19 del decreto legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011, che, come è noto, è stato successivamente dichiarato incostituzionale con sentenza della Corte Costituzionale n. 147 del 2012.
Ai fini della corretta attuazione della citata sentenza, si rileva l’opportunità di costituire un tavolo di concertazione con la Conferenza Unificata nell’ambito del quale dovranno essere individuate le soluzioni più appropriate alla questione in argomento (a tal proposito si ricorda che tale soluzione è stata proposta anche dal Presidente della Conferenza Stato-Regioni, dott. Vasco Errani).
In proposito, il Ministero sta elaborando un parametro che consenta di determinare il contingente di dirigenti scolastici da assegnare a ciascuna Regione.
Tale parametro dovrà rispondere a due criteri fondamentali:
2742 numero di alunni di ciascuna Regione;
2743 contenimento della spesa pubblica, già raccomandato in sede di accertato mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dall’articolo 64.
L’assegnazione di un contingente di dirigenti scolastici consentirà alla Regione di definire la propria rete scolastica prescindendo da un numero fisso di alunni, minimo o massimo, per ciascuna istituzione scolastica e definendo il dimensionamento delle stesse a seconda delle esigenze legate alle varie realtà territoriali, con particolare riferimento alle scuole di montagna e delle piccole isole.
Quanto alla questione, rappresentata nell’atto parlamentare, relativa all’esatta ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni in materia di istruzione in applicazione del titolo V della Costituzione, si informa che è stata elaborata al riguardo una bozza di intesa con rappresentanti delle Regioni stesse, il cui testo è stato presentato alle organizzazioni sindacali, con l’obiettivo di definire in maniera condivisa le rispettive competenze legislative.