Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata.
(Chiarimenti in merito all'esenzione delle scuole paritarie dal pagamento dell'IMU - n. 3-02384)
PRESIDENTE. L'onorevole Capitanio Santolini ha facoltà di illustrare, per un minuto, la sua interrogazione n. 3-02384, concernente chiarimenti in merito all'esenzione delle scuole paritarie dal pagamento dell'IMU (Vedi l'allegato A - Interrogazioni a risposta immediata).
LUISA CAPITANIO SANTOLINI. Signor Presidente, questa interrogazione a risposta immediata è quanto mai urgente proprio perché le scuole cattoliche hanno il problema dell'IMU in quanto il Presidente Monti aveva precisato che le scuole cattoliche esenti dall'ICI-IMU saranno quelle che svolgono la propria attività con modalità concretamente ed effettivamente non commerciali.
A questo, però, non è seguita poi una decisione chiara del Governo. Alcune scuole non hanno pagato l'IMU perché si ritengono servizio pubblico e, dunque, hanno ricevuto una cartella di sollecito di pagamento. La legge n. 62 del 2000 dichiara che le scuole paritarie svolgono un servizio pubblico e quindi, in quanto servizio pubblico, non dovrebbero pagare l'IMU, esattamente come le scuole statali.
Chiediamo al Governo chiarimenti in questo senso, perché urge saperlo anche alle famiglie.
PRESIDENTE. Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, Dino Piero Giarda, ha facoltà di rispondere.
DINO PIERO GIARDA, Ministro per i rapporti con il Parlamento.
Signor Presidente, affinché sia applicabile l'esenzione ai fini dell'ICI a favore degli enti non commerciali, nella circolare n. 2 del 26 gennaio 2009 del Dipartimento delle finanze si richiede che venga rispettato, in primo luogo, un requisito di carattere soggettivo, rappresentato dal fatto che l'immobile deve essere utilizzato da un ente non commerciale, ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi e, in secondo luogo, un requisito di carattere oggettivo, in base al quale gli immobili utilizzati devono essere destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività tassativamente elencate dalla norma. Inoltre, in base alla modifica apportata dall'articolo 91-bis del decreto-legge n. 1 del 2012, dette attività devono essere svolte con modalità non commerciali.
Questo intervento del legislatore è finalizzato a chiarire, in modo più preciso, l'ambito di applicazione della disposizione di esenzione, a seguito dell'abrogazione, ad opera del comma 3 dell'articolo 91-bis del citato decreto-legge, dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge n. 203 del 30 settembre 2005, il quale prevedeva che l'esenzione in discorso si applicasse solo qualora l'attività svolta negli immobili oggetto dell'esenzione fosse di natura non esclusivamente commerciale.
Questo stesso intervento è stato anche ritenuto utile al fine di superare le criticità sollevate dalla Commissione europea, come chiarito dal Presidente del Consiglio con il suo intervento alla Commissione industria del Senato del 27 febbraio scorso, individuando gli enti non commerciali attraverso il doppio criterio soggettivo ed oggettivo.
Con specifico riferimento alle istituzioni scolastiche paritarie, il Dipartimento delle finanze ha evidenziato che, se le medesime rispettano il doppio criterio, continuano a godere dell'esenzione dall'IMU, in quanto la modifica apportata dal comma 1 dell'articolo 91-bis del decreto-legge n. 1 del 2012 all'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, non comporta nulla di nuovo nel panorama delle esenzioni sia dell'ICI che dell'IMU. In questo contesto deve essere, quindi, indirizzata l'eventuale attività dei comuni diretta a richiedere il pagamento del nuovo tributo locale.
Occorre rilevare, infine, che nelle more della definizione del regolamento, finalizzato a disciplinare modalità e procedure concernenti l'applicazione di detta disposizione, mantengono la loro validità le istruzioni fornite con la richiamata circolare n. 2 del Dipartimento delle finanze del 2009, che ha illustrato compiutamente gli aspetti relativi all'applicazione dell'esenzione prevista dal citato articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 504 del 1992 nel senso sopra indicato.
PRESIDENTE. L'onorevole Galletti, cofirmatario dell'interrogazione, ha facoltà di replicare.
GIAN LUCA GALLETTI. Signor Presidente, non è molto semplice interpretare la risposta del Ministro Giarda. Dico una cosa: stiamo parlando di scuole pubbliche, che sono inserite nel sistema integrato di istruzione nazionale.
Non possono, quindi, essere enti commerciali. Sono per forza enti non commerciali, perché sennò, signor Ministro, è come sostenere che un ospedale è un ente commerciale, perché riscuote il ticket. Possiamo dire una cosa del genere? Sarebbe un'aberrazione. L'ospedale è un ospedale pubblico e come tale non può essere un ente commerciale.
La stessa cosa capita per le scuole paritarie. Le scuole paritarie svolgono una funzione pubblica, sono nel sistema integrato nazionale e, quindi, non possono essere interpretate come enti commerciali.
Stiamo attenti su questo punto, perché stiamo parlando dell'affermazione di un principio costituzionalmente riconosciuto, che è la libertà di educazione, e stiamo soprattutto parlando di un sistema, quello delle scuole paritarie, che ogni anno fa risparmiare allo Stato 6 miliardi di euro, vuole dire un importo molto più elevato di tutta la spending review che voi state facendo sull'anno 2012. Stiamo parlando di questa roba qui.
Quindi io chiedo al Ministro di approfondire ancora l'argomento e, se non abbiamo una scappatoia con l'attuale normativa per non fare pagare alle scuole paritarie l'IMU, di intervenire immediatamente dal punto di vista legislativo, nel primo provvedimento utile, perché venga chiarito in maniera definitiva che le scuole paritarie non debbono pagare l'IMU.
OGGETTO: Interpellanza urgente n. 2-01575 dell’On. le TOCCAFONDI
In merito all’interpellanza in esame, concernente l’applicazione dell’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU), di cui all’art. 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo. 30 dicembre 1992, n. 504, sentiti gli Uffici dell’Amministrazione si rappresenta quanto segue.
Occorre, innanzitutto, precisare che, in materia di esenzioni, la disciplina dell’IMU ha tracciato compiutamente il quadro normativo di riferimento applicabile al tributo stesso, delineato in maniera espressa dalle disposizioni recate dall’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, dagli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall’art. 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, e del decreto legge 2 marzo 2012, n.16.
Le ricordate disposizioni richiamano specificatamente solo alcune delle agevolazioni già previste per l’imposta comunale sugli immobili (ICI), tra le quali rientra quella di cui al citato art. 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 504 del 1992, il quale stabilisce che sono esenti dal tributo locale gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.
La citata lettera i), come precisato nella circolare n. 2/DF del 26 gennaio 2009, richiede, affinchè sia applicabile l’esenzione, che vengano rispettati:
· un requisito di carattere soggettivo, rappresentato dal fatto che l’immobile deve essere utilizzato da un ente non commerciale di cui all’art. 73 (ex art. 87), comma 1, lettera c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR);
· un requisito di carattere oggettivo, in base al quale gli immobili utilizzati devono essere destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività tassativamente elencate dalla norma.
Inoltre, in base alla modifica apportata dall’art. 91-bis del decreto legge n. 1 del 2012, dette attività devono essere svolte con modalità non commerciali. Tale intervento del legislatore è finalizzato a chiarire in modo più preciso l’ambito di applicazione della disposizione di esenzione a seguito dell’abrogazione, ad opera del comma 3 dell’art. 91-bis, dell’art. 7, comma 2-bis del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, il quale prevedeva che l’esenzione in discorso si applicasse solo qualora l’attività svolta negli immobili oggetto di esenzione fosse di natura non esclusivamente commerciale. Il medesimo intervento chiarificatore è stato anche ritenuto utile al fine di superare le criticità sollevate dalla Commissione europea, come chiarito dal Presidente del Consiglio con il suo intervento alla Commissione Industria del Senato del 27 febbraio 2012, individuando gli enti non commerciali “attraverso un doppio criterio, soggettivo ed oggettivo; il primo, la natura e il fine non lucrativo perseguito dagli stessi enti; il secondo, lo svolgimento da parte dell’ente di attività al di fuori del regime della libera concorrenza di mercato.”.
Occorre rilevare, che nelle more della definizione del regolamento previsto dall’art. 91-bis, comma 3, del decreto legge n. 1 del 2012, che deve disciplinare le modalità e le procedure concernenti l’applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2013, di detta disposizione, mantengono la loro validità le istruzioni fornite con la circolare n. 2/DF del 2009, che ha illustrato compiutamente gli aspetti relativi all’applicazione dell’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992.
Sulla questione è opportuno, altresì, rilevare che diversamente da quanto affermato nell’interpellanza in esame, nella circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 non viene effettuato alcun riferimento ai requisiti che le scuole paritarie devono possedere per il riconoscimento dell’esenzione, ma il documento di prassi amministrativa, nel paragrafo “8. Le agevolazioni e le esenzioni” si limita semplicemente a riportare il testo dell’art. 91-bis del D.L. n. 1 del 2012.
Nell’interpellanza viene, peraltro, evidenziato che le “istituzioni scolastiche paritarie, in quanto scuole e non enti non assistenziali, sono considerate fiscalmente enti commerciali. Questo ha significato che le scuole dell’infanzia paritarie, anche se senza scopo di lucro, avrebbero dovuto pagare”.
A questo proposito si deve precisare che nel caso in cui dette istituzioni fossero effettivamente enti commerciali, tale circostanza non comporterebbe nulla di nuovo nel panorama delle esenzioni sia dell’ICI sia dell’IMU, giacchè sin dall’istituzione dell’ICI la natura di ente non commerciale ha costituito il requisito soggettivo necessario per godere dell’esenzione in questione.
Pertanto, la mancanza di detto requisito ha sempre determinato la non applicabilità dell’esenzione di cui al citato art. 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992.
Per quanto concerne, infine, la richiesta di precisare “se le onlus – comprese quelle di “diritto” di cui all’articolo 10, comma 8, e il “ramo onlus” di cui all’articolo 10, comma 9, del decreto legislativo n. 460 del 1997 e indipendentemente dalla forma – giuridica in virtù della non lucratività sancita dalla norma istitutiva siano considerate esenti da Imu”, si ribadisce che l’esenzione in parola può essere accordata esclusivamente nel caso in cui vengano rispettati i requisiti previsti dall’art. 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992.
Giova ricordare che i comuni in base all’art. 21 del citato decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, “possono deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti”. Tale disposizione, come precisato nella circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012, è applicabile anche all’IMU in virtù del richiamo generale ai tributi locali contenuto nella norma e non può operare nei confronti della quota di imposta riservata allo Stato di cui all’art. 13, comma 11, del decreto legge n. 201 del 2011, poiché l’art. 21 in commento si riferisce espressamente “ai tributi di pertinenza degli enti locali”.