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(D.D.G. pubblicato su G.U. 4^ serie speciale, n° 94 del 26/11/2004)
CORSO
CONCORSO SELETTIVO DI FORMAZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI DIRIGENTI SCOLASTICI
PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO E PER LA SCUOLA SECONDARIA
SUPERIORE E PER GLI ISTITUTI EDUCATIVI
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO
il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed il relativo
regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica
3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni,
recante misure sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi;
VISTO il decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 2000, n. 324
recante disposizioni in materia di accesso alla qualifica di dirigente a
norma dell’art. 28, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
VISTO
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2001 n. 341,
concernente il regolamento relativo ai criteri per la composizione delle
commissioni esaminatrici del corso concorso selettivo di formazione dei
dirigenti scolastici;
VISTA
la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante norme sul dimensionamento della rete
scolastica con particolare riferimento all’art. 21;
VISTO
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni,
contenente norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento agli artt. 25 e 29;
VISTA
la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002), con particolare riferimento agli articoli 19 e
22, commi 8, 10 e 11;
VISTA
la legge 18 giugno 2002, n. 136 recante disposizioni sull’equiparazione tra il
diploma di educazione fisica e la laurea in scienze delle attività motorie e
sportive;
VISTO
il decreto legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito nella legge 29 novembre
2002, n. 268 recante misure urgenti per la scuola, l’università, la ricerca
scientifica e tecnologica e l’alta formazione artistica e musicale, con
particolare riferimento all’art. 6, comma 1, lettera c);
VISTA
la legge 10 giugno 1982, n. 349, riguardante l’interpretazione autentica delle
norme in materia di valutabilità dell’anno scolastico e dei requisiti di
ammissione ai concorsi direttivi ed ispettivi nelle scuole di ogni ordine e
grado;
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 370,
concernente l’esenzione dall’imposta di bollo per le domande di concorso e di
assunzione presso le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo e
negli enti locali;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e il
relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 27 giugno 1992, n. 352;
VISTA la legge 10 aprile 1991, n. 125,
concernente azioni positive per la realizzazione della parità uomo - donna nel
lavoro;
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104
e successive modificazioni, legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate;
VISTO
il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato
il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTA
la legge 12 marzo 1999, n. 68, contenente norme per il diritto al lavoro dei
disabili;
VISTA
la legge 24 marzo 2001, n. 127 concernente il differimento del termine per
l’esercizio della delega prevista dalla legge 31 dicembre 1996, n. 676, in
materia di trattamento dei dati personali;
VISTO
il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente il codice in materia
di protezione dei dati personali;
VISTO
il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, relativo alla riforma
dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11, della legge 15 marzo
1997 n. 59;
VISTO
il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319, recante
norme di organizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca;
VISTO
il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, recante il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
VISTO
il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dell’autonoma area della
dirigenza scolastica del comparto scuola;
VISTA
la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante “Delega al Governo per la definizione
delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni
in materia di istruzione e formazione professionale”;
VISTO
il parere espresso dal Consiglio Nazionale della pubblica istruzione
nell’adunanza del 10 novembre 2004 prot. n. 15950, che si accoglie parzialmente
in relazione alla contestuale esigenza dell’Amministrazione di valorizzare i
punteggi degli incarichi di servizio più strettamente connessi ai compiti di
direzione delle istituzioni scolastiche e di supporto tecnico alle medesime,
nonché all’esigenza di assicurare l’omogenea applicazione del criterio della
non cumulabilità, per ciascun anno, dei punteggi relativi agli incarichi/servizi
prestati, con esclusione, pertanto, del servizio di ruolo di cui al punto 1)
della tabella di valutazione dei titoli di servizio e professionali;
VISTA
la consistenza delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici distinte per
settori formativi e articolate secondo la dimensione regionale;
VISTA
la legge 24 dicembre 2003 n. 350 (legge finanziaria 2004);
VISTO
il decreto del Presidente della Repubblica del 3 luglio 2004, registrato alla
Corte dei Conti il 2 agosto 2004 (Reg. n. 8 Fog. n. 367), con il quale si
autorizza questo Ministero, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.lgs. del 30
marzo 2001, n. 165 ad avviare procedure di reclutamento per dirigenti
scolastici per ulteriori millecinquecento unità rispetto a quelle autorizzate
con il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2002;
VISTO
il D.L. 28 maggio 2004 n. 136 convertito con modificazione in legge 27 luglio
2004 n. 186, recante disposizioni
urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica
amministrazione, con particolare riferimento all’art. 8 bis;
TENUTO
CONTO dei dati rilevati a mezzo del sistema informativo del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in ordine al numero dei posti
da mettere a concorso;
RITENUTO,
pertanto, di dover procedere all’emanazione del bando del corso concorso
selettivo di formazione previsto dall’art. 29 del D.lgs. n. 165/2001 e
dall’art. 22, comma 8, della legge 28 dicembre 2001 n. 448;
VISTA
la nota del 30 settembre 2004 con la quale il Ministro dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca delega il Direttore generale della Direzione generale per il
personale della scuola alla firma del bando del corso concorso selettivo di
formazione previsto dall’art. 29 del decreto legislativo n. 165/2001;
INFORMATE
le organizzazioni sindacali rappresentative;
D E C R E T A
Art. 1
Concorso e posti
1. In attuazione
dell’art. 29 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell’art. 22, commi 8 e 10
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è
indetto un corso concorso selettivo di formazione per il reclutamento
nell’ambito dell’amministrazione scolastica periferica di dirigenti scolastici
dei ruoli regionali per la scuola primaria e secondaria di primo grado, per la
scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative.
2. Il numero dei
posti messi a concorso a livello regionale, distinto rispettivamente per il
settore formativo della scuola primaria e secondaria di primo grado e per il
settore della scuola secondaria superiore e per il settore delle istituzioni
educative, in relazione all’autorizzazione di cui al decreto del Presidente
della Repubblica citato in premessa, è determinato in n. 1.500 posti
complessivi come riportato nell’allegato 1, che è parte integrante del presente
decreto.
3.
Per i posti relativi alle scuole con lingua di insegnamento
sloveno riportati nell’allegato 1, il Direttore generale dell’Ufficio
scolastico regionale del Friuli Venezia-Giulia provvederà ad indire apposito
bando.
Art. 2
1. In
applicazione dell’art. 29, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 22,
comma 10, della legge n. 448/2001, la procedura concorsuale si svolge in tutte
le sue fasi a livello regionale.
2. L’Ufficio
scolastico regionale, in particolare, cura l’organizzazione del corso concorso,
nomina le commissioni giudicatrici, vigila sul regolare e corretto espletamento
della procedura concorsuale, approva le graduatorie di merito al termine delle
varie fasi e procede alle esclusioni previste dall’art. 7.
Art. 3
Articolazione della procedura concorsuale
1. La procedura
concorsuale a livello regionale si articola nel modo seguente:
a) selezione per
titoli;
b) concorso di
ammissione;
c) periodo di
formazione;
d) esame finale.
2.
Dopo l’esame finale vengono compilate e approvate contestualmente graduatorie
generali di merito distinte per i tre settori formativi e sono dichiarati i
vincitori nei limiti dei posti messi a concorso (all. 1), di cui al precedente
art. 1, comma 2.
1. Al corso concorso di cui all’art. 1 è
ammesso a partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni
scolastiche statali che ha maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio
effettivamente prestato di almeno sette anni con possesso di laurea o titolo
equiparato nei rispettivi settori formativi della scuola primaria e secondaria
di primo grado o della scuola secondaria superiore o degli istituti educativi.
Il requisito di servizio di sette anni si intende posseduto anche se il
servizio sia stato prestato in settori formativi diversi.
2. Il servizio
effettivamente prestato di cui al comma 1, è valido se effettuato per almeno
180 giorni per anno scolastico.
3.
Si considera valido soltanto il servizio effettivamente
prestato nelle scuole statali a partire dalla data di effettiva assunzione nel
ruolo docente ed educativo con esclusione dei periodi di retrodatazione
giuridica.
4.
Sono considerati validi ai fini dell’ammissione al concorso
i servizi valutabili a tutti gli effetti come servizio d’istituto ai sensi
delle disposizioni vigenti.
5.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione.
6.
Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.
7.
L’Ufficio scolastico regionale può disporre l’esclusione dei
candidati, per carenza di requisiti, in qualsiasi momento della procedura
concorsuale.
Art. 5
1. La domanda di ammissione al corso
concorso selettivo di formazione, redatta su carta semplice, conformemente
all’allegato 2), può essere presentata direttamente, o spedita a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento, all’Ufficio scolastico regionale
ubicato nel capoluogo della regione prescelta, entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
La domanda di ammissione si considera prodotta in tempo
utile purché venga consegnata o spedita entro il termine suindicato.
In caso di invio della domanda di ammissione a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento fa fede il timbro a data dell’ufficio
postale accettante.
In caso di consegna personale fa fede la ricevuta rilasciata
dall’Ufficio scolastico regionale.
2.
Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza è
prorogata al primo giorno feriale utile. Le domande dei candidati residenti o
comunque in servizio all’estero, da produrre entro il suindicato termine,
potranno essere inoltrate tramite la competente autorità diplomatica o
consolare.
3.
La domanda, a pena di esclusione, deve essere presentata in
una sola regione e per i posti di un solo settore formativo, a scelta del
candidato, per il quale, dopo la nomina in ruolo, si siano maturati almeno
sette anni di servizio. Il settore formativo di partecipazione al concorso per
gli insegnanti di scuola materna è quello relativo alla scuola primaria e
secondaria di primo grado.
Ove i sette anni di servizio siano stati
prestati in settori formativi diversi, il settore formativo di partecipazione
al concorso è quello ove il candidato ha prestato più anni di servizio di
ruolo. A parità di anni di servizio in più settori formativi, per un periodo
inferiore a sette anni in ciascun settore formativo, il candidato deve indicare
il settore formativo ove presta servizio al momento della domanda.
Art.
6
1. Nella domanda di ammissione (all. 2)
gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità e a pena di
esclusione dal corso concorso selettivo di formazione:
a) il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il
cognome di nascita);
b) la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice
fiscale;
c) la laurea posseduta con l’esatta indicazione
dell’Università che l’ha rilasciata, dell’anno accademico in cui è stato
conseguito e del voto riportato;
d) il settore formativo al quale si intende concorrere;
e) la regione nella quale s’intende partecipare;
f) la cattedra
e/o il posto di titolarità;
g) la sede e istituto di titolarità e di servizio (i docenti
in esonero sindacale, distaccati, utilizzati, comandati o collocati fuori ruolo
indicheranno l’ultima istituzione scolastica di appartenenza, nonché
l’istituzione o l’ufficio presso il quale prestano servizio e la data di
inizio);
h) la data della prima nomina in ruolo nonché eventualmente
quella della nomina nel ruolo di attuale appartenenza;
i) l’effettiva anzianità di servizio dopo la nomina in ruolo
nei settori formativi;
l) gli eventuali periodi per i quali è stato adottato un
provvedimento interruttivo del computo dell’effettivo servizio (tale
dichiarazione deve essere resa anche se negativa);
m) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 497
del D.lgs. 16.4.1994, n. 297;
n) di non aver presentato analoga domanda di partecipazione
al concorso in altra regione o per altro settore formativo;
o) i titoli suscettibili di valutazione secondo l’allegata
tabella di valutazione dei titoli, posseduti alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione della domanda di ammissione;
p) i titoli di riserva e/o preferenza a parità di merito di
cui all’art. 15 del presente bando, posseduti alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande di ammissione al corso concorso;
q) di autorizzare l’amministrazione scolastica al
trattamento dei dati personali contenuti nella domanda e dei dati relativi agli
esiti delle singole prove ai fini di cui all’art. 23.
Il candidato è, altresì, tenuto a
indicare il recapito ben chiaro presso il quale desidera che vengano inviate le
eventuali comunicazioni relative al concorso. E’ onere del candidato comunicare
mediante lettera raccomandata, indirizzata all’ufficio ove è stata inoltrata la
domanda di partecipazione al concorso, qualsiasi cambiamento del proprio
recapito.
2. L’Amministrazione non assume
responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del
concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici o,
comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
3. Il candidato
portatore di handicap deve specificare l’eventuale ausilio necessario in
relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi
per l’espletamento delle prove, da documentarsi entrambi a mezzo di idoneo
certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per
territorio, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 104/1992 e dell’art. 16
della legge n. 68/1999.
4. Ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 le
dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di
autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si
applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 445.
La firma in
calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione (art. 39 decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445).
Art. 7
1. Non sono
ammessi al corso concorso:
a) coloro che
hanno presentato o inviato la domanda oltre il termine indicato nell’art. 5,
comma 1, e coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 4,
comma 1, del presente bando e di quelli generali per l’accesso agli impieghi
civili delle pubbliche amministrazioni previsti dalla normativa vigente;
b) coloro che
non hanno apposto la propria firma in calce alla domanda di partecipazione;
c) coloro che
hanno presentato domanda di ammissione al concorso per più regioni o per più
settori formativi.
Art. 8
1. La commissione giudicatrice è unica in
relazione ai posti dirigenziali messi a concorso relativi ai tre settori
formativi ed è nominata con decreto del
dirigente generale dell’Ufficio scolastico regionale competente, secondo le
indicazioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30
maggio 2001, n. 341, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 207 - serie generale - del 6 settembre 2001.
2. Al fine di assicurare la pari
opportunità tra uomini e donne almeno un terzo dei posti dei componenti delle
commissioni esaminatrici deve essere riservato, salvo motivata impossibilità,
alle donne.
Art. 9
1. Le domande di
partecipazione al corso concorso, i titoli valutabili e i documenti, non sono
soggetti all’imposta di bollo (art. 1, legge n. 370/1988 e successive
modificazioni).
2. I titoli
valutabili sono quelli di cui alla tabella di valutazione dei titoli, allegata
al presente decreto e devono pervenire, in allegato alla domanda, entro il
termine di scadenza previsto per la presentazione della domanda di ammissione.
3. I titoli di cui al comma 2 possono essere
prodotti:
a) in originale
o copia autenticata;
b) in fotocopia
accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui
all’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.
445, attestante la conoscenza del fatto che la copia è conforme all’originale
(all. 3). Tale dichiarazione deve essere sottoscritta davanti al dipendente
addetto a ricevere la documentazione, oppure presentata o spedita già
sottoscritta, in allegato alla domanda, unitamente alla copia fotostatica del
documento d’identità del dichiarante medesimo;
c) con
autocertificazione mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione (all.
4), o mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio (all. 3).
4. L’Amministrazione si riserva di effettuare idonei
controlli sul contenuto delle dichiarazioni di cui al comma 3 (art. 71 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000). Qualora dal controllo
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante
decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non
veritiere.
Art. 10
1. La selezione di cui all’art. 3, comma
1, lett. a) è diretta ad individuare in ciascuna regione, mediante la
valutazione, da parte della commissione, dei titoli culturali, professionali e
di servizio, indicati nell’apposita
tabella di valutazione dei titoli, che è parte integrante del presente decreto,
i candidati che possono partecipare al concorso di ammissione di cui all’art.
11.
2. Espletata la
selezione, la commissione esaminatrice redige contestualmente graduatorie
generali regionali di merito, distinte per i tre settori formativi della scuola
primaria e secondaria di primo grado, della scuola secondaria superiore e delle
istituzioni educative, secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo
conseguito da ciascun candidato, derivante dalla somma dei punteggi assegnati
nella valutazione dei titoli di cui alla tabella indicata nel comma 1.
3.
In base all’esito
delle predette operazioni è ammesso al concorso di ammissione un numero di
candidati pari a sette volte i posti messi a
concorso per ciascun settore formativo. Sono comunque ammessi alle prove
del concorso di ammissione i candidati che in ciascun settore formativo hanno
riportato lo stesso punteggio del candidato che occupa l’ultimo posto utile
della rispettiva graduatoria.
4.
Con decreto del
dirigente generale dell’Ufficio scolastico regionale competente sono approvati
gli atti della commissione, le graduatorie di cui al precedente comma 2, con
l’indicazione del numero dei candidati ammessi a sostenere le prove d’esame di
cui al successivo art. 11.
5.
Il decreto di
approvazione delle graduatorie generali regionali di merito è pubblicato
all’albo dell’Ufficio scolastico regionale competente. Di detta pubblicazione è
dato contemporaneo avviso tramite la rete Intranet del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Art.
11
1. Le prove di esame per i candidati del
settore formativo della scuola primaria e secondaria di primo grado, della scuola secondaria superiore e delle
istituzioni educative, che superano la selezione per titoli, consistono in due
prove scritte e in una prova orale.
2. Le prove
scritte, uniche per i tre settori formativi, si svolgono in distinte giornate e
tendono ad accertare le conoscenze e le competenze relative alle aree tematiche
e agli ambiti di riferimento sottoindicati.
3. La prima
prova scritta consiste nella stesura di un saggio attinente alle seguenti
tematiche:
·
lo sviluppo della conoscenza, nei diversi settori
disciplinari, in una società globale e multiculturale (aspetti epistemologici e
storici);
·
la progettualità formativa alla luce dell’evoluzione del
contesto politico ed economico, scientifico e tecnologico, culturale e sociale
in Italia e in Europa (aspetti di lettura del contesto e di progettazione
formativa);
·
valori, comportamenti, pratiche giovanili e trasformazioni
della società civile (aspetti di conoscenza della popolazione utente e
problematiche educative);
·
principi dell’apprendimento, efficienza ed efficacia
dell’azione formativa e qualità del servizio scolastico (aspetti gestionali
della formazione e di funzionamento della comunità scolastica).
La seconda
prova scritta consiste nella predisposizione di un progetto, a partire da un
insieme di dati forniti, attinente ai seguenti ambiti:
·
analisi delle esigenze formative;
·
lo sviluppo professionale del personale docente e non
docente;
·
la scuola e le attività di promozione culturale nel
territorio;
·
i processi d’innovazione nella scuola dell’autonomia;
·
il piano dell’offerta formativa;
·
criteri di verifica della qualità della formazione e del
servizio scolastico.
4.
Il tempo a
disposizione per ciascuna prova scritta (stesura del saggio e predisposizione
del progetto) è di sei ore.
5. Il saggio è valutato con riferimento ai seguenti criteri:
·
Padronanza dei temi affrontati,
·
Articolazione del contenuto proposto e
delle relative argomentazioni;
·
Chiarezza e correttezza della forma
espressiva.
6. Il progetto predisposto è valutato con riferimento ai seguenti criteri:
·
Analisi del contesto
·
Obiettivi del progetto
·
Articolazione e programma degli interventi
·
Criteri di verifica
·
Innovatività
7. Le prove
scritte sono valutate in trentesimi.
8. Superano le
prove scritte e sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che
conseguono una votazione di almeno 21/30 in ciascuna delle due prove scritte.
9. Ai candidati
che conseguono l’ammissione alla prova orale è data comunicazione dell’esito a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima del
giorno fissato per la prova orale, con l’indicazione dei voti riportati nelle
prove scritte e del luogo, del giorno e dell’ora in cui dovranno sostenere il
colloquio.
10. La prova
orale tende a completare la valutazione della preparazione professionale del
candidato sulle tematiche oggetto della prova scritta con l'ulteriore
accertamento di conoscenze, capacità professionali, e competenze idonee anche a
gestire i processi di trasformazione e innovazione nella scuola dell’autonomia.
11. La prova orale è articolata nelle
seguenti due parti:
a) un
colloquio di gruppo, alla presenza della commissione, consistente nella
discussione tra i candidati (al massimo n. 6), su un tema proposto dalla
commissione medesima.
La discussione fa riferimento alle
seguenti aree tematiche:
·
il ruolo del dirigente scolastico;
·
i progetti innovativi nella Scuola
dell’Autonomia;
·
gli utenti della scuola: gli studenti, le
famiglie, i soggetti del territorio;
Il tempo della discussione è di circa
45 minuti.
b) un colloquio individuale con la
commissione nel quale sono discussi e analizzati due quesiti estratti a sorte
dal candidato. Ogni quesito proposto descrive un contesto e una situazione e
pone un problema o una questione che il candidato deve esaminare e discutere.
I quesiti vertono sulle seguenti aree
tematiche:
·
obiettivi formativi e criteri di
verifica;
· le richieste dell’utenza e la
promozione dello sviluppo della scuola;
·
le difficoltà di apprendimento;
·
l’integrazione nei gruppi classi e il
ruolo docente.
12. Il colloquio di gruppo è valutato con riferimento ai seguenti criteri:
· Padronanza dei temi affrontati;
·
Competenza a comunicare e a negoziare;
·
Competenza ad organizzare e a coordinare;
·
Competenza a promuovere idee innovative;
·
Flessibilità.
13. Il colloquio individuale è valutato con riferimento ai seguenti
criteri:
·
Competenza sui processi formativi;
·
Competenza gestionale;
·
Competenza ad innovare ;
·
Competenza relazionale.
14. La valutazione del colloquio di gruppo
e di quello individuale è espressa in trentesimi, con un unico voto.
15. Superano la prova orale i candidati che
conseguono la votazione di almeno 21/30.
16. Al termine di ogni seduta dedicata alla
prova orale, la commissione giudicatrice forma l’elenco dei candidati
esaminati, con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati che è affisso nella
sede degli esami.
17. Ultimate le
prove scritte ed orali del concorso di ammissione, ai fini dell’accesso al
corso di formazione, le commissioni formano graduatorie generali di merito,
distinte per il settore formativo della scuola primaria e secondaria di primo
grado, della scuola secondaria superiore e degli istituti educativi secondo
l’ordine decrescente della valutazione complessiva finale conseguita da ciascun
candidato, risultante dalla somma della media dei voti riportati nelle prove
scritte e del voto riportato nella prova orale.
18. Con
provvedimento del dirigente generale dell’Ufficio scolastico regionale
competente, accertata la regolarità delle procedure, tenuto conto di quanto
stabilito dalla normativa vigente in caso di parità di punteggio conseguito da
più candidati, sono approvate le graduatorie generali di merito e di quelle
degli ammessi al corso di formazione - distinte per settore formativo della
scuola primaria e secondaria di primo grado, della scuola secondaria superiore
e degli istituti educativi - entro il limite del numero dei posti messi a
concorso maggiorato del 10%.
19. Il decreto di
approvazione delle graduatorie di cui al comma precedente, è pubblicato
all’albo dell’Ufficio scolastico regionale. Di tale pubblicazione viene data
contemporanea comunicazione tramite la rete Intranet del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Art. 12
1.
Per essere ammessi a
sostenere tutte le prove d’esame i concorrenti dovranno essere muniti di valido
documento di riconoscimento.
Art.
13
1.
Le prove d’esame di
cui agli articoli 11 e 17 si svolgono
nel capoluogo di regione.
2. Sarà cura
dell’Ufficio scolastico regionale determinare il calendario delle prove scritte
di cui agli articoli 11 e 17, contenente l’indicazione della data e del luogo
ove le stesse prove si terranno.
3. La notizia
del luogo, dell’ora del giorno, del mese e dell’anno in cui si terranno le
prove scritte previste dagli articoli 11 e 17 (esame finale) sarà comunicata ai
candidati dall’Ufficio scolastico regionale almeno quindici giorni prima dello
svolgimento delle stesse, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o
telegramma.
4. Contemporaneamente,
all’albo dell’Ufficio scolastico regionale sarà affisso l’elenco delle sedi
d’esame, con la loro esatta ubicazione e con l’indicazione della destinazione
dei candidati distribuiti in ordine alfabetico tra le varie sedi. Di tale
affissione sarà data comunicazione tramite la rete Intranet del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Copia di detti elenchi sarà
disponibile presso i competenti Uffici scolastici regionali.
5. I candidati,
muniti di documento di riconoscimento valido, si devono presentare nelle
rispettive sedi di esame in tempo utile, tenendo conto che le operazioni di
appello e di identificazione hanno inizio alle ore 8.00, onde consentire di
iniziare le prove scritte con la necessaria tempestività.
6. Perde il
diritto a sostenere la prova il concorrente che non si presenta nel giorno,
luogo e ora stabiliti.
7. La vigilanza
durante le prove scritte è affidata dall’Ufficio scolastico regionale agli
stessi membri della commissione esaminatrice, cui possono essere aggregati, ove
necessario, commissari di vigilanza scelti dal medesimo Ufficio scolastico
regionale. Anche per la scelta dei commissari di vigilanza valgono i motivi di
incompatibilità previsti per i componenti della commissione giudicatrice. Qualora
le prove scritte abbiano luogo in più
edifici, la medesima autorità scolastica istituisce per ciascun edificio un
comitato di vigilanza, formato secondo le specifiche istruzioni contenute nel
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modificazioni.
8. In caso di
assenza di uno o più componenti della commissione giudicatrice del corso
concorso, le prove d’esame si svolgono alla presenza del comitato di vigilanza.
9. Ai fini di
quanto previsto dall’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, circa la
possibilità di svolgere le prove d’esame con l’uso degli ausili necessari e nei
tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap,
i candidati portatori di handicap devono specificare nella domanda di
partecipazione al concorso l’ausilio richiesto in relazione al proprio handicap
e l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi. Devono inoltre inviare alla
competente autorità scolastica regionale una specifica istanza dieci giorni
prima della prova, al fine di concordare con l’Ufficio le modalità di
svolgimento della prova. L’istanza può essere inviata anche a mezzo fax e le
modalità di svolgimento della prova possono essere concordate anche
telefonicamente. Dell’accordo raggiunto l’amministrazione redige un sintetico
verbale che invia all’interessato.
10. Le prove
scritte di cui agli articoli 11 e 17 sono predisposte dalla commissione
giudicatrice.
11. Le prove del
corso concorso non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della
legge 8 marzo 1989, n.101, nei giorni di festività religiose ebraiche, nonché
nei giorni di festività religiose valdesi (art. 6, comma 2, decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487).
12. Per lo
svolgimento delle prove si applicano, ove compatibili, le disposizioni dettate
al riguardo dagli articoli 5 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica n. 686/1957 e successive modificazioni.
Art.
14
1. I titoli di
riserva e/o preferenza elencati all’art. 15 devono essere posseduti non oltre
la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione al corso concorso e i relativi certificati in carta semplice,
ovvero le dichiarazioni sostitutive nei casi previsti dalla legge devono essere
presentati, a pena di decadenza, da parte dei candidati interessati al
competente Ufficio scolastico regionale, che ha curato la procedura
concorsuale, entro quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in
cui hanno sostenuto e superato il colloquio di cui all’art. 11.
Art.
15
1. Ai sensi
dell’art. 8 bis del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136 convertito con legge
27 luglio 2004, n. 186 si applicano le riserve di posti previste dalla legge 12
maggio 1999, n. 68.
2. Ai sensi dell’art. 5, quarto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modificazioni, a parità di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti
di medaglia al valore militare;
2) i mutilati ed
invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed
invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed
invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di
guerra;
6) gli orfani
dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani
dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in
combattimento;
9) gli insigniti
di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché
i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei
mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei
mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei
mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13) i genitori
vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi
o non sposati dei caduti di guerra;
14) i genitori
vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi
o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori
vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi
o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che
abbiano prestato il servizio militare come combattenti;
17) coloro che
abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno,
alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
18) i coniugati
ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19) gli invalidi
e i mutilati civili;
20) i militari
volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o
rafferma.
A parità di
merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero
dei figli a carico;
b) dall’aver
prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c) dalla minore
età.
Art. 16
Durata, struttura e contenuti del periodo di
formazione
1. L’organizzazione
e lo svolgimento del periodo di formazione sono curati dagli Uffici scolastici
regionali con la collaborazione dell’Istituto nazionale di documentazione per
l’innovazione e la ricerca educativa (I.N.D.I.R.E.) e degli Istituti regionali
di ricerca educativa (I.R.R.E.). Il periodo di
formazione si svolge presso una o più sedi da stabilire dagli Uffici scolastici
regionali, che provvederanno a disporre la destinazione dei candidati ammessi,
dandone comunicazione in tempo utile.
2. Il corso di
formazione, comprensivo di moduli di formazione comune e di moduli di
formazione specifici per i diversi settori formativi, ha una durata di nove mesi e si articola in 160 ore
di lezione frontale e in 80 ore di tirocinio con valutazione finale.
Il corso di
formazione ha inizio dopo la pubblicazione delle graduatorie dei candidati
ammessi al periodo di formazione di cui all’art. 11, comma 19.
3. Le attività di formazione sono
finalizzate fondamentalmente a incrementare la
competenza di analisi del contesto esterno alla scuola e di progettualità
formativa; la competenza di gestione dell’organizzazione scolastica; le
competenze giuridiche, finanziarie e informatiche e la competenza a relazionarsi
con i soggetti interni ed esterni all’organizzazione scolastica.
I
contenuti delle attività formative sono indicati nell’apposito allegato tecnico
che è parte integrante del presente decreto.
4. I moduli di
formazione comune per tutti i settori formativi si caratterizzano come attività
comune di riflessione, fondazione e consolidamento delle competenze richieste
per l’esercizio del ruolo di dirigente scolastico. La loro durata complessiva è
indicata nell’apposito allegato tecnico.
5. I moduli di
formazione specifica si caratterizzano come attività specifica per ciascuno dei
settori formativi previsti relativamente alla conoscenza del contesto, delle
caratteristiche e delle esigenze formative della popolazione di riferimento. La
loro durata complessiva è indicata nell’apposito allegato tecnico.
6. Il periodo di
tirocinio di cui al comma 2, si caratterizza come attività diretta a
predisporre un progetto relativo ai profili dell’autonomia tra quelli già
promossi o da promuovere all’interno dell’istituzione scolastica presso la
quale si svolge il tirocinio medesimo. Il tutoraggio dell’attività di tirocinio
è curato dal dirigente dell’istituzione scolastica ospitante.
7. Coloro che
non si presentano, senza giustificato e documentato motivo, il giorno
dell’inizio del corso presso la sede prevista sono considerati rinunciatari.
8. Il numero
delle assenze, debitamente giustificate e documentate, non può superare 1/6
delle ore complessive di lezione frontale e 1/6 delle ore complessive di
tirocinio.
9. Al termine
del periodo di formazione i candidati, che non hanno superato il numero di
assenze di cui al comma 8, svolgono l’esame finale di cui all’art. 17.
Prima di
detto esame, i medesimi candidati devono presentare il progetto di cui al comma
6 del presente articolo all’Ufficio scolastico regionale, che provvederà ad
inoltrarlo alla commissione esaminatrice.
Art.
17
1. L’esame
finale, davanti la commissione di cui all’art. 2 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 341 del 30 maggio 2001, al termine del periodo di
formazione, si articola in una prova scritta e in una prova orale ed è
finalizzato ad accertare il possesso delle competenze richieste per l’esercizio
del ruolo di dirigente scolastico.
2. La prova
scritta mira all’accertamento delle capacità del candidato di analizzare e
risolvere problemi professionali e verte sulle tematiche trattate e
approfondite durante il periodo di formazione. La prova scritta si intende
superata se il candidato consegue un punteggio non inferiore a 21/30.
3. La prova
orale, a cui partecipano i candidati che hanno superato la prova scritta, tende
a completare la valutazione della preparazione professionale del candidato e si
articola:
a) nella
presentazione e discussione del progetto relativo ai profili dell’autonomia,
predisposto dal candidato in occasione del tirocinio;
b) nella
discussione di tre quesiti relativi alla gestione dell’organizzazione
scolastica; all’analisi del contesto esterno alla scuola e alla progettazione
formativa; a temi di natura giuridica e finanziaria, secondo i contenuti
approfonditi e le esperienze maturate nei moduli di formazione comune e nei
moduli di formazione specifica di cui all’apposito allegato tecnico;
c) nell’accertamento
della conoscenza della lingua inglese, con prevalente riferimento alla
pratica informatica, e
dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più
diffuse da realizzarsi anche mediante una verifica applicativa, nonché
nell’accertamento della conoscenza delle
problematiche e delle potenzialità organizzative connesse all’uso degli
strumenti informatici.
La valutazione della prova orale è
espressa in trentesimi con un unico voto. Superano la prova orale i candidati
che conseguono una votazione non inferiore a 21/30.
Art. 18
Graduatorie
1. Ultimati i
lavori concorsuali, la commissione forma graduatorie generali di merito,
distinte per il settore formativo della scuola primaria e secondaria di primo
grado, della scuola secondaria superiore e delle istituzioni educative, secondo
la votazione complessiva determinata dalla somma dei voti riportati nella prova
scritta e in quella orale di cui all’art. 17.
2. Con provvedimento
del dirigente generale dell’Ufficio scolastico regionale competente, accertata
la regolarità delle procedure, tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa
vigente in caso di parità di punteggio conseguito da più candidati, sono
approvate le graduatorie generali di merito, distinte per ciascun settore
formativo e sono dichiarati i vincitori del corso concorso nei limiti dei posti
messi a concorso nei rispettivi settori formativi, tenuto conto di eventuali
beneficiari della riserva dei posti di cui all’art. 15.
3. Il
provvedimento di approvazione delle graduatorie generali di merito con declaratoria dei vincitori del corso
concorso in parola è pubblicato all’albo dell’Ufficio scolastico regionale.
Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative.
Della pubblicazione è data comunicazione tramite la rete Intranet del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Art.
19
Presentazione
dei documenti di rito.
1. I candidati
utilmente collocati nella graduatoria devono presentare o inviare all’Ufficio
scolastico regionale competente entro il termine perentorio di trenta giorni
dal ricevimento dell’apposita comunicazione o, comunque, non oltre il primo
mese di servizio, a pena decadenza da ogni diritto conseguente alla
partecipazione al concorso, il certificato medico attestante l’idoneità fisica
al nuovo impiego. Detto certificato, rilasciato da un medico dell’azienda
sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare in servizio
permanente effettivo, deve attestare che il candidato è fisicamente idoneo al
servizio continuativo ed incondizionato di dirigente scolastico.
2. Nel
certificato, completo dei dati anagrafici, debbono essere precisati gli estremi
dell’attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue
prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 ed effettuati presso un istituto
o un laboratorio autorizzato.
3. Qualora il
candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato deve farne
menzione con la dichiarazione che l’imperfezione stessa non è tale da menomare
l’attitudine dell’aspirante all’impiego stesso ed al normale e regolare
rendimento di lavoro.
4. Qualora il
candidato sia invalido, il certificato medico deve essere rilasciato
esclusivamente dalla A.S.L. di appartenenza dell’aspirante e contenere, oltre
all’attestazione che è stato eseguito il prescritto accertamento sierologico ed
una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonché una
descrizione delle condizioni attuali risultanti da un esame obiettivo, anche la
dichiarazione che l’invalido non ha perduto la capacità lavorativa e che il suo
stato fisico è compatibile con l’esercizio delle funzioni da svolgere.
5. Sono
confermate le eccezioni e le deroghe in materia di presentazione dei documenti
di rito, previste dalle disposizioni vigenti a favore di particolari categorie.
Art.
20
1. I candidati
dichiarati vincitori in ciascun settore formativo e in regola con la prescritta
documentazione hanno titolo ad essere assunti in servizio in qualità di
dirigente scolastico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel limite
dei posti effettivamente vacanti e disponibili annualmente. Le assunzioni sono
effettuate per ciascun settore formativo nell’ordine delle graduatorie finali
di cui all’art. 18, previa
stipulazione di apposito
contratto individuale di
lavoro, a norma del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del
personale con qualifica dirigenziale dell’autonoma area della dirigenza
scolastica del comparto scuola.
2. Il numero dei
posti annualmente vacanti e disponibili per le assunzioni dei vincitori,
distinti per il settore formativo della scuola primaria e secondaria di primo
grado, della scuola secondaria superiore e delle istituzioni educative, è
determinato prima delle assunzioni, a norma delle vigenti disposizioni, tenendo
conto dei posti riservati alla mobilità,
con decreto del dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale
competente, da pubblicare all’albo dell’Ufficio medesimo.
3. I dirigenti
assunti in servizio sono soggetti al periodo di prova disciplinato dal
contratto collettivo nazionale di cui al comma 1.
4. Ai dirigenti
scolastici assunti in servizio compete il trattamento economico relativo alla
predetta qualifica prevista dal ripetuto contratto collettivo nazionale di
lavoro e dalla normativa vigente.
Art.
21
Decadenza dal
diritto di stipula del contratto individuale di lavoro
1. Il rifiuto
della assunzione o la mancata presentazione senza giustificato motivo nel
giorno indicato per la stipula del contratto individuale di lavoro implica la
decadenza dal relativo diritto con depennamento dalla relativa graduatoria.
2. Nel caso di
rinuncia o decadenza dalla nomina di candidati vincitori l’Amministrazione può
procedere ad altrettante assunzioni di candidati secondo l’ordine della
graduatoria concorsuale.
Art.
22
1. Avverso i
provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale è ammesso, per i
soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni,
dalla data di pubblicazione all’albo o di notifica all’interessato.
Art. 23
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi
dell’art 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informano i
candidatiti che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di
partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tale scopo
dall’Amministrazione è finalizzato unicamente all’espletamento del concorso
medesimo ed avverrà con l’utilizzo anche delle procedure informatizzate, nei
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso
di comunicazione a terzi. I dati resi anonimi, potranno, inoltre, essere
utilizzati ai fini di elaborazioni statistiche.
2. Il
conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di
partecipazione al concorso e il possesso dei titoli, pena rispettivamente
l’esclusione dal concorso e/o la valutazione dei titoli stessi.
3. Ai candidati
sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo n. 196,
in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o
raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi rivolgendo le richieste al competente Ufficio scolastico
regionale, titolare del trattamento dei dati.
4. Il
responsabile del trattamento dei dati personali è il dirigente dell’Ufficio
scolastico regionale competente.
Art.
24
1. Per quanto
non previsto dal presente bando, valgono in quanto applicabili le disposizioni
sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nel decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche, nelle
disposizioni citate in premessa e nel vigente contratto collettivo nazionale di
lavoro del personale con qualifica dirigenziale dell’autonoma area della
dirigenza scolastica del comparto scuola.
Il
presente decreto è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - IV serie speciale - “Concorsi ed esami”.
Dal giorno
della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative (centoventi
giorni per il ricorso al Presidente della Repubblica e sessanta giorni per il
ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente).
Roma,
F.to
IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe
Cosentino
RECLUTAMENTO DIRIGENTI SCOLASTICI
TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI PER LA SELEZIONE DEI
CANDIDATI DA AMMETTERE AL CONCORSO DI
AMMISSIONE
(Art. 29, comma 3, secondo periodo D.lgs. n. 165/2001)
I punteggi, rapportati a 20/20, sono
attribuiti ai titoli raggruppati nelle seguenti categorie :
Titoli
culturali punteggio
massimo 9/20
Titoli
di servizio e professionali punteggio massimo 11/20
TITOLI CULTURALI
(fino ad
un massimo di punti
9)
1.
Titolo di
ammissione - diploma di laurea -
( fino ad un massimo di punti
5 ) |
|
|
votazione fino a 79/110 |
punti |
1,00 |
votazione da 80/110 a 84/110 |
punti |
1,50 |
votazione
da 85/110 a 89/110 |
punti |
2,00 |
votazione da 90/110 a 94/110 |
punti |
2,50 |
votazione da 95/110 a 99/110 |
punti |
3,00 |
votazione da 100/110 a 104/110 |
punti |
3,50 |
votazione da 105/110 a 109/110 |
punti |
4,00 |
votazione da 110/110 |
punti |
4,50 |
votazione 110/110 con lode |
punti |
5,00 |
Nota - Le lauree e i titoli ad
esse dichiarati equiparati dalle disposizioni vigenti diversamente classificate
devono essere rapportate a 110.
Ove la votazione non si desuma dalla
certificazione o dalla dichiarazione si attribuirà il punteggio minimo. Nel
caso di più diplomi di laurea si valuta quello con punteggio maggiore.
2. Altri titoli culturali (1)
(fino a un massimo di punti 4) |
|
|
a) Per ogni altra laurea |
punti |
1,50 |
b) Per ogni
diploma o attestato di corsi di specializzazione o di perfezionamento con
esame individuale finale, previsti dall’ordinamento universitario o
direttamente attivati da istituti di istruzione universitaria statali e non
statali riconosciuti ai fini del rilascio di titoli aventi valore legale
ovvero realizzati dalle predette istituzioni universitarie attraverso propri
consorzi o avvalendosi della
collaborazione di soggetti pubblici e privati per ogni
anno di durata del corso |
punti |
0,50 |
c) dottorato di ricerca |
punti |
2,00 |
d) borse di
studio conseguite a seguito di pubblico concorso indetto da Università,
C.N.R. ed Enti pubblici di ricerca ed usufruite per almeno un biennio per ogni
anno |
punti |
0,50 |
e)
master in scienze dell’educazione o in organizzazione dei servizi educativi o
per l’organizzazione e la direzione delle istituzioni scolastiche conseguito presso università in Italia o
all’estero, di durata almeno annuale per ogni
attestato di esame conclusivo con esito positivo |
punti |
1,00 |
f) altri
master conseguiti presso università in Italia e all’estero, di durata almeno
annuale per ogni
attestato di esame conclusivo con esito positivo |
punti |
0,50 |
Nota (1)
- Qualora in uno stesso
anno accademico siano stati
conseguiti più titoli relativi
alle
lettere b), e) ed f) si valuta solo quello che dà titolo a maggiore punteggio.
TITOLI DI SERVIZIO E PROFESSIONALI (2)
(3)
(fino ad un
massimo di punti 11)
1. Per ogni
anno di servizio di ruolo in qualità
di personale docente ed educativo (si
valutano complessivamente 15
anni di servizio con l’attribuzione di un punteggio massimo
di punti 6,00) |
punti |
0,40 |
2. Per il
servizio prestato quale preside incaricato oppure vice rettore incaricato o
vice direttrice incaricata negli istituti educativi per ciascun anno fino ad un
massimo di punti 6,00 |
punti |
1,50 |
3. Per ogni
anno di servizio prestato come collaboratore vicario in circoli didattici
dati in reggenza oppure come collaboratore vicario in istituzione scolastica
di qualsiasi ordine e grado, qualora tale funzione sia stata svolta per più
di 180 giorni in assenza del titolare fino ad un
massimo di punti 3,50 |
punti |
0,70 |
4. Per ogni
anno di servizio prestato come collaboratore-vicario e/o vicepreside o
direttore di scuola coordinata di istituto professionale fino ad un massimo di punti 3,00 |
punti |
0,60 |
5. Per ogni
anno di servizio prestato come collaboratore del Capo d’Istituto, ai sensi
dell’art. 7, comma 2, lett. h) del d.lgs. n. 297/1994 e come collaboratore
del dirigente scolastico nominato ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. d) del
C.C.N.L. comparto scuola 2000/2001 e ai sensi dell’art. 31 del vigente
C.C.N.L. dello stesso comparto relativo al quadriennio 2002/2005 fino ad un massimo di punti 1,50 |
punti |
0,30 |
6. Per ogni
anno di servizio di addetto alla vigilanza di plessi, succursali, sezioni
staccate o sedi coordinate fino ad un
massimo di punti 1,00 |
punti |
0,20 |
7. Per ogni
anno di incarico per l’espletamento di specifiche funzioni obiettivo e
funzioni strumentali al P.O.F. fino ad un
massimo di punti 1,00 |
punti |
0,20 |
8. Per ogni
anno quale rappresentante della componente docente nella giunta esecutiva del
consiglio di circolo/istituto, del consiglio scolastico distrettuale, del consiglio scolastico provinciale, di
componente degli organi esecutivi del Consiglio nazionale della pubblica
istruzione fino ad un
massimo di punti 1,00 |
punti |
0,20 |
9. Per ogni
anno quale rappresentante della componente docente nel Consiglio di circolo o
di istituto, nel Comitato di Valutazione, nel Consiglio scolastico
distrettuale, nel Consiglio scolastico provinciale, nel Consiglio Nazionale
della Pubblica Istruzione fino ad un
massimo di punti 0,75 |
punti |
0,15 |
10. Per ogni
anno di incarico per l’organizzazione e il coordinamento periferico del
servizio di educazione fisica di cui all’art. 307 del D.lgs. n. 297/94 fino ad un massimo di punti 2,00 |
punti |
0,40 |
11. Per ogni
anno di servizio prestato presso le Università in qualità di supervisore del
tirocinio ai sensi dell’art. 1, comma 4, della legge n. 315/1998 fino ad un massimo di punti 1,00 |
punti |
0,20 |
12. Per ogni
anno di servizio prestato presso l’amministrazione scolastica centrale e
periferica per compiti connessi con l’attuazione della autonomia scolastica
ex art. 26, comma 8, della legge n. 448/98, nonché per ogni anno di servizio
prestato quale componente del Nucleo provinciale a supporto dell’autonomia
scolastica fino ad un massimo di punti 2,00 |
punti |
0,40 |
13. Per ogni
anno di servizio in qualità di segretario o componente del Consiglio
direttivo dell’ex I.R.R.S.A.E. e C.E.D.E., oppure di direttore o componente
del Consiglio direttivo dell’ex B.D.P. di cui al D.lgs. n. 297/1994 e di
direttore o componente degli organi di amministrazione e scientifici dell’I.N.Val.S.I.,
I.N.D.I.R.E. e I.R.R.E fino ad un
massimo di punti 2,50 |
punti |
0,50 |
14. Per ogni
anno di servizio prestato in qualità di “comandato” o “collocato fuori ruolo”
ai sensi dei rispettivi bandi di concorso presso ex I.R.R.S.A.E., B.D.P., C.E.D.E.
e I.R.R.E., I.N.D.I.R.E., I.N.Val.S.I. e Ministero Affari Esteri fino ad un
massimo di punti 2,00 |
punti |
0,40 |
15. Per
l’inclusione nella graduatoria di merito del corso-concorso per il
reclutamento dei dirigenti scolastici indetto con D.D.G. 17.12.2002,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - IV Serie speciale - n. 100 del
20.12.2002 |
punti |
1,20 |
16. Per
l’inclusione nella graduatoria di
merito in concorso per titoli ed esami per l’accesso al ruolo direttivo di cui al Capo II -
Sezione III - del D.lgs. n. 297/1994 (si valuta
un solo concorso) |
punti |
1,00 |
17. Per ogni
anno di servizio di ruolo prestato presso amministrazioni statali, regionali
ed enti locali in qualifica dirigenziale fino
ad un massimo di punti 1,00 |
punti |
0,20 |
18. Per ogni
anno di servizio di ruolo prestato presso amministrazioni statali, regionali
ed enti locali in qualifica corrispondente all’ex carriera direttiva fino
ad un massimo di punti 0,50 |
punti |
0,10 |
Nota (2) - Sono valutati i servizi effettivamente prestati
per almeno 180 giorni per ciascun anno scolastico e quelli validi a tutti gli
effetti come servizio d’istituto.
I punteggi previsti dalla presente
tabella sono cumulabili tra di loro fino al limite massimo.
Qualora in uno stesso anno scolastico
siano stati prestati più incarichi/servizi si valuta solo quello che dà titolo
a maggior punteggio.
Il punteggio per gli incarichi/servizi
è attribuito in aggiunta a quello per il servizio di cui al punto 1) che rimane
sempre valutabile anche in caso di esonero dall’insegnamento per attendere
proprio a detti incarichi/servizi.
Nota (3) - Gli
incarichi debbono essere stati
previamente conferiti con atto formale ed effettivamente prestati.
ALLEGATO
TECNICO
Contenuti
dell’attività formativa del primo corso-concorso ordinario, ai sensi dell’art.
16.
MODULI DI FORMAZIONE COMUNE
(120 ore
complessive)
Il dirigente scolastico nel nuovo quadro di sistema
a) Il quadro
di sistema
·
I processi di innovazione in corso nei sistemi scolastici e
formativi europei.
·
Il nuovo titolo V della Costituzione della Repubblica
Italiana: i rapporti Stato, Regioni, Enti Locali e i riflessi in campo
scolastico e formativo.
·
Il cambiamento della Pubblica Amministrazione: la cultura
del servizio, del progetto, della trasparenza e dell’affidabilità.
·
La riorganizzazione dell’Amministrazione scolastica.
·
La riforma del sistema educativo di istruzione e formazione:
i processi in atto.
·
L’istituzione scolastica autonoma: aspetti formativi,
giuridici, amministrativi, organizzativi, comunicativi e relazionali.
b) Il
dirigente scolastico: profilo, ruolo e funzioni
·
Le dimensioni del ruolo e le relative competenze: culturali,
gestionali, amministrative, finanziarie, organizzative, relazionali.
·
Le responsabilità del ruolo: prescritte e discrezionali.
·
La gestione delle relazioni sindacali d’istituto. Il
processo negoziale e la conduzione delle trattative.
·
La gestione delle risorse professionali. La formazione come
leva strategica per lo sviluppo organizzativo e professionale. Le metodologie
per la formazione degli adulti professionalizzati e le opportunità offerte
dalle nuove tecnologie.
La gestione amministrativo-contabile e il controllo di
gestione
·
Il programma annuale e il controllo di gestione.
·
La contabilità e il budget.
·
L’attività contrattuale.
·
I controlli interni ed esterni.
·
I rendiconti periodici e l’analisi dei risultati con
riferimento ai parametri della efficacia e della efficienza.
·
La qualità nei servizi della Pubblica Amministrazione.
Il lavoro per obiettivi e per progetti
·
La gestione dei progetti (project management).
·
La conduzione dei gruppi di progetto.
La comunicazione e le relazioni nel contesto scolastico
·
La comunicazione organizzativa all’interno dell’istituzione
scolastica.
·
La comunicazione istituzionale verso l’esterno.
·
La comunicazione interpersonale.
·
La gestione dei conflitti.
·
Il contesto relazionale.
·
I rapporti con i soggetti all’interno all’organizzazione
scolastica: docenti, genitori, organi collegiali, direttori dei servizi
generali e amministrativi, personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.
·
I rapporti con gli enti locali e gli altri soggetti del
territorio.
·
I rapporti con l’Amministrazione Scolastica.
La sicurezza nella scuola
·
La normativa sulla sicurezza nella scuola e le
responsabilità del dirigente scolastico.
·
Sicurezza, prevenzione e protezione: obblighi, procedure e
soggetti.
·
La promozione della cultura della sicurezza come base per i
comportamenti di tutti i componenti della comunità scolastica.
L’informatica e la lingua straniera
·
Il ruolo dell’innovazione tecnologica nella scuola.
·
Le reti tra scuole e i portali web.
·
Hardware, software, humanware.
·
L’uso degli strumenti informatici.
·
L’uso del software per la videoscrittura.
·
L’uso del software per il foglio di calcolo.
·
L’uso di internet e della posta elettronica.
·
Elementi di conoscenza della lingua inglese con prevalente
riferimento alla pratica informatica.
MODULI DI FORMAZIONE SPECIFICA
(40 ore)
L’analisi del contesto esterno alla scuola
·
Le dimensioni del contesto: economiche e socio-culturali.
·
I bisogni educativi specifici del contesto.
·
La mappa dei soggetti e delle risorse.
·
L’integrazione tra scuola e territorio, tra scuole e tra
sistemi formativi.
·
Il partenariato. Il lavoro in rete.
La progettazione dell’offerta formativa e dei percorsi
didattici
·
L’elaborazione del Piano dell’offerta formativa.
· La
personalizzazione dei percorsi didattico-educativi: attività obbligatorie
comuni, obbligatorie opzionali, facoltative.
· Gli alunni
con difficoltà di apprendimento: strategie di intervento.
· Gli alunni in
situazione di handicap: strategie di intervento.
· La dimensione
orientativa dei percorsi formativi.
· L’organizzazione
didattica per la personalizzazione e l’individualizzazione: tempi, spazi,
gruppi di alunni, utilizzazione delle risorse professionali.
· La
valutazione degli alunni: le funzioni e le competenze dell’I.N.Val.S.I. e
quelle dei docenti.
· Il portfolio
delle competenze individuali.
·
La valutazione della qualità dell’offerta formativa: le
funzioni e le competenze dell’I.N.Val.S.I. e l’autovalutazione d’istituto.