Concorso ordinario dirigenza statale: il bando e gli allegati


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(D.D.G. pubblicato su G.U. 4^ serie speciale, n° 94 del 26/11/2004)

BOZZA PROVVISORIA RISERVATA N

                                                                                             

CORSO CONCORSO SELETTIVO DI FORMAZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI DIRIGENTI SCOLASTICI PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO E PER LA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE E PER GLI ISTITUTI EDUCATIVI

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni ed integrazioni;

         VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, recante misure sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;

         VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 324  recante disposizioni in materia di accesso alla qualifica di dirigente a norma dell’art. 28, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2001 n. 341, concernente il regolamento relativo ai criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici del corso concorso selettivo di formazione dei dirigenti scolastici;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante norme sul dimensionamento della rete scolastica con particolare riferimento all’art. 21;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, contenente norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento agli artt. 25 e 29;

VISTA la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002), con  particolare riferimento agli articoli 19 e 22, commi 8, 10 e 11;

VISTA la legge 18 giugno 2002, n. 136 recante disposizioni sull’equiparazione tra il diploma di educazione fisica e la laurea in scienze delle attività motorie e sportive;

VISTO il decreto legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito nella legge 29 novembre 2002, n. 268 recante misure urgenti per la scuola, l’università, la ricerca scientifica e tecnologica e l’alta formazione artistica e musicale, con particolare riferimento all’art. 6, comma 1, lettera c);

VISTA la legge 10 giugno 1982, n. 349, riguardante l’interpretazione autentica delle norme in materia di valutabilità dell’anno scolastico e dei requisiti di ammissione ai concorsi direttivi ed ispettivi nelle scuole di ogni ordine e grado;

         VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l’esenzione dall’imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo e negli enti locali;

         VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352;

         VISTA la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente azioni positive per la realizzazione della parità uomo - donna nel lavoro;

         VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni, legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, contenente norme per il diritto al lavoro dei disabili;

VISTA la legge 24 marzo 2001, n. 127 concernente il differimento del termine per l’esercizio della delega prevista dalla legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di trattamento dei dati personali;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente il codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, relativo alla riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11, della legge 15 marzo 1997 n. 59;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319, recante norme di organizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445,  recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dell’autonoma area della dirigenza scolastica del comparto scuola;

VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”;

 

 

VISTO il parere espresso dal Consiglio Nazionale della pubblica istruzione nell’adunanza del 10 novembre 2004 prot. n. 15950, che si accoglie parzialmente in relazione alla contestuale esigenza dell’Amministrazione di valorizzare i punteggi degli incarichi di servizio più strettamente connessi ai compiti di direzione delle istituzioni scolastiche e di supporto tecnico alle medesime, nonché all’esigenza di assicurare l’omogenea applicazione del criterio della non cumulabilità, per ciascun anno, dei punteggi relativi agli incarichi/servizi prestati, con esclusione, pertanto, del servizio di ruolo di cui al punto 1) della tabella di valutazione dei titoli di servizio e professionali;

VISTA la consistenza delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici distinte per settori formativi e articolate secondo la dimensione regionale;

VISTA la legge 24 dicembre 2003 n. 350 (legge finanziaria 2004);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 3 luglio 2004, registrato alla Corte dei Conti il 2 agosto 2004 (Reg. n. 8 Fog. n. 367), con il quale si autorizza questo Ministero, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165 ad avviare procedure di reclutamento per dirigenti scolastici per ulteriori millecinquecento unità rispetto a quelle autorizzate con il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2002;

VISTO il D.L. 28 maggio 2004 n. 136 convertito con modificazione in legge 27 luglio 2004 n. 186,  recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione, con particolare riferimento all’art. 8 bis;

TENUTO CONTO dei dati rilevati a mezzo del sistema informativo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in ordine al numero dei posti da mettere a concorso;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’emanazione del bando del corso concorso selettivo di formazione previsto dall’art. 29 del D.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 22, comma 8, della legge 28 dicembre 2001 n. 448;

VISTA la nota del 30 settembre 2004 con la quale il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca delega il Direttore generale della Direzione generale per il personale della scuola alla firma del bando del corso concorso selettivo di formazione previsto dall’art. 29 del decreto legislativo n. 165/2001;

INFORMATE le organizzazioni sindacali rappresentative;

 

 

D E C R E T A

 

 

Art. 1

Concorso e posti

 

1.     In attuazione dell’art. 29 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell’art. 22, commi 8 e 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,  è indetto un corso concorso selettivo di formazione per il reclutamento nell’ambito dell’amministrazione scolastica periferica di dirigenti scolastici dei ruoli regionali per la scuola primaria e secondaria di primo grado, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative.

2.     Il numero dei posti messi a concorso a livello regionale, distinto rispettivamente per il settore formativo della scuola primaria e secondaria di primo grado e per il settore della scuola secondaria superiore e per il settore delle istituzioni educative, in relazione all’autorizzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica citato in premessa, è determinato in n. 1.500 posti complessivi come riportato nell’allegato 1, che è parte integrante del presente decreto.

3.   Per i posti relativi alle scuole con lingua di insegnamento sloveno riportati nell’allegato 1, il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia-Giulia provvederà ad indire apposito bando.

 

 

Art. 2

Organizzazione del concorso

 

1.     In applicazione dell’art. 29, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 22, comma 10, della legge n. 448/2001, la procedura concorsuale si svolge in tutte le sue fasi a livello regionale.

2.     L’Ufficio scolastico regionale, in particolare, cura l’organizzazione del corso concorso, nomina le commissioni giudicatrici, vigila sul regolare e corretto espletamento della procedura concorsuale, approva le graduatorie di merito al termine delle varie fasi e procede alle esclusioni previste dall’art. 7.

 

 

Art. 3

Articolazione della procedura concorsuale

 

1.     La procedura concorsuale a livello regionale si articola nel modo seguente:

a)     selezione per titoli;

b)     concorso di ammissione;

c)      periodo di formazione;

d)     esame finale.

2. Dopo l’esame finale vengono compilate e approvate contestualmente graduatorie generali di merito distinte per i tre settori formativi e sono dichiarati i vincitori nei limiti dei posti messi a concorso (all. 1), di cui al precedente art. 1, comma 2.

 

 

Art. 4

Requisiti  per l’ammissione

 

1.   Al corso concorso di cui all’art. 1 è ammesso a partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche statali che ha maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno sette anni con possesso di laurea o titolo equiparato nei rispettivi settori formativi della scuola primaria e secondaria di primo grado o della scuola secondaria superiore o degli istituti educativi. Il requisito di servizio di sette anni si intende posseduto anche se il servizio sia stato prestato in settori formativi diversi.

2.   Il servizio effettivamente prestato di cui al comma 1, è valido se effettuato per almeno 180 giorni per anno scolastico.

3.   Si considera valido soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole statali a partire dalla data di effettiva assunzione nel ruolo docente ed educativo con esclusione dei periodi di retrodatazione giuridica.

4.   Sono considerati validi ai fini dell’ammissione al concorso i servizi valutabili a tutti gli effetti come servizio d’istituto ai sensi delle disposizioni vigenti.

5.   I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione.

6.   Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.

7.   L’Ufficio scolastico regionale può disporre l’esclusione dei candidati, per carenza di requisiti, in qualsiasi momento della procedura concorsuale.

 

 

Art. 5

Termine e modalità di presentazione delle domande

 

1.   La domanda di ammissione al corso concorso selettivo di formazione, redatta su carta semplice, conformemente all’allegato 2), può essere presentata direttamente, o spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all’Ufficio scolastico regionale ubicato nel capoluogo della regione prescelta, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

La domanda di ammissione si considera prodotta in tempo utile purché venga consegnata o spedita entro il termine suindicato.

In caso di invio della domanda di ammissione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.

In caso di consegna personale fa fede la ricevuta rilasciata dall’Ufficio scolastico regionale.

2.   Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile. Le domande dei candidati residenti o comunque in servizio all’estero, da produrre entro il suindicato termine, potranno essere inoltrate tramite la competente autorità diplomatica o consolare.

3.   La domanda, a pena di esclusione, deve essere presentata in una sola regione e per i posti di un solo settore formativo, a scelta del candidato, per il quale, dopo la nomina in ruolo, si siano maturati almeno sette anni di servizio. Il settore formativo di partecipazione al concorso per gli insegnanti di scuola materna è quello relativo alla scuola primaria e secondaria di primo grado.

Ove  i sette anni di servizio siano stati prestati in settori formativi diversi, il settore formativo di partecipazione al concorso è quello ove il candidato ha prestato più anni di servizio di ruolo. A parità di anni di servizio in più settori formativi, per un periodo inferiore a sette anni in ciascun settore formativo, il candidato deve indicare il settore formativo ove presta servizio al momento della domanda.

 

 

Art. 6

Dichiarazioni da formulare nella domanda

 

1.   Nella domanda di ammissione (all. 2) gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dal corso concorso selettivo di formazione:

a) il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita);

b) la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale;

c) la laurea posseduta con l’esatta indicazione dell’Università che l’ha rilasciata, dell’anno accademico in cui è stato conseguito e del voto riportato;

d) il settore formativo al quale si intende concorrere;

e) la regione nella quale s’intende partecipare;

f)   la cattedra e/o il posto di titolarità;

g) la sede e istituto di titolarità e di servizio (i docenti in esonero sindacale, distaccati, utilizzati, comandati o collocati fuori ruolo indicheranno l’ultima istituzione scolastica di appartenenza, nonché l’istituzione o l’ufficio presso il quale prestano servizio e la data di inizio);

h) la data della prima nomina in ruolo nonché eventualmente quella della nomina nel ruolo di attuale appartenenza;

i) l’effettiva anzianità di servizio dopo la nomina in ruolo nei settori formativi;

l) gli eventuali periodi per i quali è stato adottato un provvedimento interruttivo del computo dell’effettivo servizio (tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa);

m) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 497 del D.lgs. 16.4.1994,  n.  297;

n) di non aver presentato analoga domanda di partecipazione al concorso in altra regione o per altro settore formativo;

o) i titoli suscettibili di valutazione secondo l’allegata tabella di valutazione dei titoli, posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

p) i titoli di riserva e/o preferenza a parità di merito di cui all’art. 15 del presente bando, posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al corso concorso;

q) di autorizzare l’amministrazione scolastica al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda e dei dati relativi agli esiti delle singole prove ai fini di cui all’art. 23.

Il candidato è, altresì, tenuto a indicare il recapito ben chiaro presso il quale desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni relative al concorso. E’ onere del candidato comunicare mediante lettera raccomandata, indirizzata all’ufficio ove è stata inoltrata la domanda di partecipazione al concorso, qualsiasi cambiamento del proprio recapito.

2.   L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni  dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

3.   Il candidato portatore di handicap deve specificare l’eventuale ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove, da documentarsi entrambi a mezzo di idoneo certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 104/1992 e dell’art. 16 della legge n. 68/1999.

4.   Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445.

La firma in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione (art. 39 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445).

 

 

 

 

 

Art. 7

Cause di esclusione dal corso concorso selettivo di formazione

 

1.   Non sono ammessi al corso concorso:

a)   coloro che hanno presentato o inviato la domanda oltre il termine indicato nell’art. 5, comma 1, e coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 4, comma 1, del presente bando e di quelli generali per l’accesso agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni previsti dalla normativa vigente;

b)  coloro che non hanno apposto la propria firma in calce alla domanda di partecipazione;

c)   coloro che hanno presentato domanda di ammissione al concorso per più regioni o per più settori formativi.

 

 

Art. 8

Commissioni giudicatrici

 

1.   La commissione giudicatrice è unica in relazione ai posti dirigenziali messi a concorso relativi ai tre settori formativi ed è  nominata con decreto del dirigente generale dell’Ufficio scolastico regionale competente, secondo le indicazioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2001, n. 341, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 - serie generale - del 6 settembre 2001.

2.   Al fine di assicurare la pari opportunità tra uomini e donne almeno un terzo dei posti dei componenti delle commissioni esaminatrici deve essere riservato, salvo motivata impossibilità, alle donne.

 

 

Art. 9

Norme sulla documentazione e valutazione dei titoli

 

1.     Le domande di partecipazione al corso concorso, i titoli valutabili e i documenti, non sono soggetti all’imposta di bollo (art. 1, legge n. 370/1988 e successive modificazioni).

2.     I titoli valutabili sono quelli di cui alla tabella di valutazione dei titoli, allegata al presente decreto e devono pervenire, in allegato alla domanda, entro il termine di scadenza previsto per la presentazione della domanda di ammissione.

 

 

 

3.     I titoli  di cui al comma 2 possono essere prodotti: 

a)   in originale o copia autenticata;

b)  in fotocopia accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, attestante la conoscenza del fatto che la copia è conforme all’originale (all. 3). Tale dichiarazione deve essere sottoscritta davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, oppure presentata o spedita già sottoscritta, in allegato alla domanda, unitamente alla copia fotostatica del documento d’identità del dichiarante medesimo;

c)   con autocertificazione mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione (all. 4), o mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio (all. 3).

4. L’Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle dichiarazioni di cui al comma 3 (art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000). Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

 

 

Art. 10

Selezione per titoli

 

1.   La selezione di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) è diretta ad individuare in ciascuna regione, mediante la valutazione, da parte della commissione, dei titoli culturali, professionali e di servizio,  indicati nell’apposita tabella di valutazione dei titoli, che è parte integrante del presente decreto, i candidati che possono partecipare al concorso di ammissione di cui all’art. 11.

2.   Espletata la selezione, la commissione esaminatrice redige contestualmente graduatorie generali regionali di merito, distinte per i tre settori formativi della scuola primaria e secondaria di primo grado, della scuola secondaria superiore e delle istituzioni educative, secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato, derivante dalla somma dei punteggi assegnati nella valutazione dei titoli di cui alla tabella indicata nel comma 1.

3.   In base all’esito delle predette operazioni è ammesso al concorso di ammissione un numero di candidati pari a sette volte i posti messi a  concorso per ciascun settore formativo. Sono comunque ammessi alle prove del concorso di ammissione i candidati che in ciascun settore formativo hanno riportato lo stesso punteggio del candidato che occupa l’ultimo posto utile della rispettiva graduatoria.

 

 

 

4.   Con decreto del dirigente generale dell’Ufficio scolastico regionale competente sono approvati gli atti della commissione, le graduatorie di cui al precedente comma 2, con l’indicazione del numero dei candidati ammessi a sostenere le prove d’esame di cui al successivo art. 11.

5.   Il decreto di approvazione delle graduatorie generali regionali di merito è pubblicato all’albo dell’Ufficio scolastico regionale competente. Di detta pubblicazione è dato contemporaneo avviso tramite la rete Intranet del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

 

 

Art. 11

Prove del concorso di ammissione e relative graduatorie

 

1.   Le prove di esame per i candidati del settore formativo della scuola primaria e secondaria di primo grado, della  scuola secondaria superiore e delle istituzioni educative, che superano la selezione per titoli, consistono in due prove scritte e in una prova orale.

2.   Le prove scritte, uniche per i tre settori formativi, si svolgono in distinte giornate e tendono ad accertare le conoscenze e le competenze relative alle aree tematiche e agli ambiti di riferimento sottoindicati.

3.   La prima prova scritta consiste nella stesura di un saggio attinente alle seguenti tematiche:

·      lo sviluppo della conoscenza, nei diversi settori disciplinari, in una società globale e multiculturale (aspetti epistemologici e storici);

·      la progettualità formativa alla luce dell’evoluzione del contesto politico ed economico, scientifico e tecnologico, culturale e sociale in Italia e in Europa (aspetti di lettura del contesto e di progettazione formativa);

·      valori, comportamenti, pratiche giovanili e trasformazioni della società civile (aspetti di conoscenza della popolazione utente e problematiche educative);

·      principi dell’apprendimento, efficienza ed efficacia dell’azione formativa e qualità del servizio scolastico (aspetti gestionali della formazione e di funzionamento della comunità scolastica).

La seconda prova scritta consiste nella predisposizione di un progetto, a partire da un insieme di dati forniti, attinente ai seguenti ambiti:

·      analisi delle esigenze formative;

·      lo sviluppo professionale del personale docente e non docente;

·      la scuola e le attività di promozione culturale nel territorio;

·      i processi d’innovazione nella scuola dell’autonomia;

·      il piano dell’offerta formativa;

·      criteri di verifica della qualità della formazione e del servizio scolastico.

4.   Il tempo a disposizione per ciascuna prova scritta (stesura del saggio e predisposizione del progetto) è di sei ore.

5.   Il saggio è valutato con riferimento ai seguenti criteri:

·      Padronanza dei temi affrontati,

·      Articolazione del contenuto proposto e delle relative argomentazioni;

·      Chiarezza e correttezza della forma espressiva.

6.   Il progetto predisposto è valutato con riferimento ai seguenti criteri:

·      Analisi del contesto

·      Obiettivi del progetto

·      Articolazione e programma degli interventi

·      Criteri di verifica

·      Innovatività

7.   Le prove scritte sono valutate in trentesimi.

8.   Superano le prove scritte e sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che conseguono una votazione di almeno 21/30 in ciascuna delle due prove scritte.

9.   Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale è data comunicazione dell’esito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima del giorno fissato per la prova orale, con l’indicazione dei voti riportati nelle prove scritte e del luogo, del giorno e dell’ora in cui dovranno sostenere il colloquio.

10.   La prova orale tende a completare la valutazione della preparazione professionale del candidato sulle tematiche oggetto della prova scritta con l'ulteriore accertamento di conoscenze, capacità professionali, e competenze idonee anche a gestire i processi di trasformazione e innovazione nella scuola dell’autonomia.

11.   La prova orale è articolata nelle seguenti due parti: 

a) un colloquio di gruppo, alla presenza della commissione, consistente nella discussione tra i candidati (al massimo n. 6), su un tema proposto dalla commissione medesima.

La discussione fa riferimento alle seguenti aree tematiche:

·      il ruolo del dirigente scolastico;

·      i progetti innovativi nella Scuola dell’Autonomia;

·      gli utenti della scuola: gli studenti, le famiglie, i soggetti del territorio;

·      la soddisfazione del personale docente e non docente;

·      l’organizzazione della scuola: tecnologia, processi e relazioni.

Il tempo della discussione è di circa 45 minuti.

b) un colloquio individuale con la commissione nel quale sono discussi e analizzati due quesiti estratti a sorte dal candidato. Ogni quesito proposto descrive un contesto e una situazione e pone un problema o una questione che il candidato deve esaminare e discutere.

I quesiti vertono sulle seguenti aree tematiche:

·      obiettivi formativi e criteri di verifica;

·      le richieste dell’utenza e la promozione dello sviluppo della scuola;

·      le difficoltà di apprendimento;

·      l’integrazione nei gruppi classi e il ruolo docente.

12.   Il colloquio di gruppo è valutato con riferimento ai seguenti criteri:

·      Padronanza dei temi affrontati;

·      Competenza a comunicare e a negoziare;

·      Competenza ad organizzare e a coordinare;

·      Competenza a promuovere idee innovative;

·      Flessibilità.

13.   Il colloquio individuale è valutato con riferimento ai seguenti criteri:

·      Competenza sui processi formativi;

·      Competenza gestionale;

·      Competenza ad innovare ;

·      Competenza relazionale.

14.   La valutazione del colloquio di gruppo e di quello individuale è espressa in trentesimi, con un unico voto.

15.   Superano la prova orale i candidati che conseguono la votazione di almeno 21/30.

16.   Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati che è affisso nella sede degli esami.

17.   Ultimate le prove scritte ed orali del concorso di ammissione, ai fini dell’accesso al corso di formazione, le commissioni formano graduatorie generali di merito, distinte per il settore formativo della scuola primaria e secondaria di primo grado, della scuola secondaria superiore e degli istituti educativi secondo l’ordine decrescente della valutazione complessiva finale conseguita da ciascun candidato, risultante dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto riportato nella prova orale.

18.   Con provvedimento del dirigente generale dell’Ufficio scolastico regionale competente, accertata la regolarità delle procedure, tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa vigente in caso di parità di punteggio conseguito da più candidati, sono approvate le graduatorie generali di merito e di quelle degli ammessi al corso di formazione - distinte per settore formativo della scuola primaria e secondaria di primo grado, della scuola secondaria superiore e degli istituti educativi - entro il limite del numero dei posti messi a concorso maggiorato del 10%.

 

 

 

19.   Il decreto di approvazione delle graduatorie di cui al comma precedente, è pubblicato all’albo dell’Ufficio scolastico regionale. Di tale pubblicazione viene data contemporanea comunicazione tramite la rete Intranet del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

 

 

Art.  12

Documenti di riconoscimento

 

1.   Per essere ammessi a sostenere tutte le prove d’esame i concorrenti dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento.

 

 

Art. 13

Diario e sede di svolgimento delle prove d’esame

 

1.   Le prove d’esame di cui agli articoli 11  e 17 si svolgono nel capoluogo di regione.

2.   Sarà cura dell’Ufficio scolastico regionale determinare il calendario delle prove scritte di cui agli articoli 11 e 17, contenente l’indicazione della data e del luogo ove le stesse prove si terranno.

3.   La notizia del luogo, dell’ora del giorno, del mese e dell’anno in cui si terranno le prove scritte previste dagli articoli 11 e 17 (esame finale) sarà comunicata ai candidati dall’Ufficio scolastico regionale almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle stesse, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma.

4.   Contemporaneamente, all’albo dell’Ufficio scolastico regionale sarà affisso l’elenco delle sedi d’esame, con la loro esatta ubicazione e con l’indicazione della destinazione dei candidati distribuiti in ordine alfabetico tra le varie sedi. Di tale affissione sarà data comunicazione tramite la rete Intranet del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Copia di detti elenchi sarà disponibile presso i competenti Uffici scolastici regionali.

5.   I candidati, muniti di documento di riconoscimento valido, si devono presentare nelle rispettive sedi di esame in tempo utile, tenendo conto che le operazioni di appello e di identificazione hanno inizio alle ore 8.00, onde consentire di iniziare le prove scritte con la necessaria tempestività.

6.   Perde il diritto a sostenere la prova il concorrente che non si presenta nel giorno, luogo e ora stabiliti.

 

 

 

7.   La vigilanza durante le prove scritte è affidata dall’Ufficio scolastico regionale agli stessi membri della commissione esaminatrice, cui possono essere aggregati, ove necessario, commissari di vigilanza scelti dal medesimo Ufficio scolastico regionale. Anche per la scelta dei commissari di vigilanza valgono i motivi di incompatibilità previsti per i componenti della commissione giudicatrice. Qualora le prove scritte  abbiano luogo in più edifici, la medesima autorità scolastica istituisce per ciascun edificio un comitato di vigilanza, formato secondo le specifiche istruzioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.

8.   In caso di assenza di uno o più componenti della commissione giudicatrice del corso concorso, le prove d’esame si svolgono alla presenza del comitato di vigilanza.

9.   Ai fini di quanto previsto dall’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, circa la possibilità di svolgere le prove d’esame con l’uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap, i candidati portatori di handicap devono specificare nella domanda di partecipazione al concorso l’ausilio richiesto in relazione al proprio handicap e l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi. Devono inoltre inviare alla competente autorità scolastica regionale una specifica istanza dieci giorni prima della prova, al fine di concordare con l’Ufficio le modalità di svolgimento della prova. L’istanza può essere inviata anche a mezzo fax e le modalità di svolgimento della prova possono essere concordate anche telefonicamente. Dell’accordo raggiunto l’amministrazione redige un sintetico verbale che invia all’interessato.

10.   Le prove scritte di cui agli articoli 11 e 17 sono predisposte dalla commissione giudicatrice.

11.   Le prove del corso concorso non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n.101, nei giorni di festività religiose ebraiche, nonché nei giorni di festività religiose valdesi (art. 6, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487).

12.   Per lo svolgimento delle prove si applicano, ove compatibili, le disposizioni dettate al riguardo dagli articoli 5 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957 e successive modificazioni.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 14

Termine per la produzione dei titoli di riserva e/o preferenza

 

1.   I titoli di riserva e/o preferenza elencati all’art. 15 devono essere posseduti non oltre la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al corso concorso e i relativi certificati in carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive nei casi previsti dalla legge devono essere presentati, a pena di decadenza, da parte dei candidati interessati al competente Ufficio scolastico regionale, che ha curato la procedura concorsuale, entro quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto e superato il colloquio di cui all’art. 11.

 

 

Art. 15

Riserve e preferenze a parità di merito

 

1.     Ai sensi dell’art. 8 bis del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136 convertito con legge 27 luglio 2004, n. 186 si applicano le riserve di posti previste dalla legge 12 maggio 1999, n. 68.

2.       Ai sensi dell’art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, a parità di merito i titoli di preferenza sono:

1)  gli insigniti di medaglia al valore militare;

2)  i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3)  i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4)  i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

5)  gli orfani di guerra;

6)  gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

7)  gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

8)  i feriti in combattimento;

9)  gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;

10)  i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

11)  i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

12)  i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

13)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;

14)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;

15)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

16)  coloro che abbiano prestato il servizio militare come combattenti;

17)  coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

18)  i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;

19)  gli invalidi e i mutilati civili;

20)  i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

     A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:

a)   dal numero dei figli a carico;

b)  dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;

c)   dalla minore età.

 

 

Art. 16

 Durata, struttura e contenuti del periodo di formazione

 

1.   L’organizzazione e lo svolgimento del periodo di formazione sono curati dagli Uffici scolastici regionali con la collaborazione dell’Istituto nazionale di documentazione per l’innovazione e la ricerca educativa (I.N.D.I.R.E.) e degli Istituti regionali di ricerca educativa (I.R.R.E.). Il periodo di formazione si svolge presso una o più sedi da stabilire dagli Uffici scolastici regionali, che provvederanno a disporre la destinazione dei candidati ammessi, dandone comunicazione in tempo utile.

2.   Il corso di formazione, comprensivo di moduli di formazione comune e di moduli di formazione specifici per i diversi settori formativi, ha una  durata di nove mesi e si articola in 160 ore di lezione frontale e in 80 ore di tirocinio con valutazione finale.

Il corso di formazione ha inizio dopo la pubblicazione delle graduatorie dei candidati ammessi al periodo di formazione di cui all’art. 11, comma 19.

3. Le attività di formazione sono finalizzate fondamentalmente a incrementare la competenza di analisi del contesto esterno alla scuola e di progettualità formativa; la competenza di gestione dell’organizzazione scolastica; le competenze giuridiche, finanziarie e informatiche e la competenza a relazionarsi con i soggetti interni ed esterni all’organizzazione scolastica.

I contenuti delle attività formative sono indicati nell’apposito allegato tecnico che è parte integrante del presente decreto.

 

 

4.   I moduli di formazione comune per tutti i settori formativi si caratterizzano come attività comune di riflessione, fondazione e consolidamento delle competenze richieste per l’esercizio del ruolo di dirigente scolastico. La loro durata complessiva è indicata nell’apposito allegato tecnico.

5.   I moduli di formazione specifica si caratterizzano come attività specifica per ciascuno dei settori formativi previsti relativamente alla conoscenza del contesto, delle caratteristiche e delle esigenze formative della popolazione di riferimento. La loro durata complessiva è indicata nell’apposito allegato tecnico.

6.   Il periodo di tirocinio di cui al comma 2, si caratterizza come attività diretta a predisporre un progetto relativo ai profili dell’autonomia tra quelli già promossi o da promuovere all’interno dell’istituzione scolastica presso la quale si svolge il tirocinio medesimo. Il tutoraggio dell’attività di tirocinio è curato dal dirigente dell’istituzione scolastica ospitante.

7.   Coloro che non si presentano, senza giustificato e documentato motivo, il giorno dell’inizio del corso presso la sede prevista sono considerati rinunciatari.

8.   Il numero delle assenze, debitamente giustificate e documentate, non può superare 1/6 delle ore complessive di lezione frontale e 1/6 delle ore complessive di tirocinio.

9.   Al termine del periodo di formazione i candidati, che non hanno superato il numero di assenze di cui al comma 8, svolgono l’esame finale di cui all’art. 17.

Prima di detto esame, i medesimi candidati devono presentare il progetto di cui al comma 6 del presente articolo all’Ufficio scolastico regionale, che provvederà ad inoltrarlo alla commissione esaminatrice.

 

 

Art. 17

Esame finale

 

1.   L’esame finale, davanti la commissione di cui all’art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 341 del 30 maggio 2001, al termine del periodo di formazione, si articola in una prova scritta e in una prova orale ed è finalizzato ad accertare il possesso delle competenze richieste per l’esercizio del ruolo di dirigente scolastico.

2.   La prova scritta mira all’accertamento delle capacità del candidato di analizzare e risolvere problemi professionali e verte sulle tematiche trattate e approfondite durante il periodo di formazione. La prova scritta si intende superata se il candidato consegue un punteggio non inferiore a 21/30.

 

 

 

3.   La prova orale, a cui partecipano i candidati che hanno superato la prova scritta, tende a completare la valutazione della preparazione professionale del candidato e si articola:

a)   nella presentazione e discussione del progetto relativo ai profili dell’autonomia, predisposto dal candidato in occasione del tirocinio;

b)  nella discussione di tre quesiti relativi alla gestione dell’organizzazione scolastica; all’analisi del contesto esterno alla scuola e alla progettazione formativa; a temi di natura giuridica e finanziaria, secondo i contenuti approfonditi e le esperienze maturate nei moduli di formazione comune e nei moduli di formazione specifica di cui all’apposito allegato tecnico;

c)   nell’accertamento della conoscenza della lingua inglese, con prevalente riferimento    alla    pratica    informatica,   e  dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse da realizzarsi anche mediante una verifica applicativa, nonché nell’accertamento della conoscenza delle  problematiche e delle potenzialità organizzative connesse all’uso degli strumenti informatici. 

La valutazione della prova orale è espressa in trentesimi con un unico voto. Superano la prova orale i candidati che conseguono una votazione non inferiore a 21/30.

 

 

Art. 18

Graduatorie

 

1.   Ultimati i lavori concorsuali, la commissione forma graduatorie generali di merito, distinte per il settore formativo della scuola primaria e secondaria di primo grado, della scuola secondaria superiore e delle istituzioni educative, secondo la votazione complessiva determinata dalla somma dei voti riportati nella prova scritta e in quella orale di cui all’art. 17.

2.   Con provvedimento del dirigente generale dell’Ufficio scolastico regionale competente, accertata la regolarità delle procedure, tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa vigente in caso di parità di punteggio conseguito da più candidati, sono approvate le graduatorie generali di merito, distinte per ciascun settore formativo e sono dichiarati i vincitori del corso concorso nei limiti dei posti messi a concorso nei rispettivi settori formativi, tenuto conto di eventuali beneficiari della riserva dei posti di cui all’art. 15.

 

 

 

 

3.   Il provvedimento di approvazione delle graduatorie generali di merito con  declaratoria dei vincitori del corso concorso in parola è pubblicato all’albo dell’Ufficio scolastico regionale. Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative. Della pubblicazione è data comunicazione tramite la rete Intranet del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

 

 

Art. 19

Presentazione dei documenti di rito.

 

1.   I candidati utilmente collocati nella graduatoria devono presentare o inviare all’Ufficio scolastico regionale competente entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell’apposita comunicazione o, comunque, non oltre il primo mese di servizio, a pena decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso, il certificato medico attestante l’idoneità fisica al nuovo impiego. Detto certificato, rilasciato da un medico dell’azienda sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare in servizio permanente effettivo, deve attestare che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato di dirigente scolastico.

2.   Nel certificato, completo dei dati anagrafici, debbono essere precisati gli estremi dell’attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

3.   Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione con la dichiarazione che l’imperfezione stessa non è tale da menomare l’attitudine dell’aspirante all’impiego stesso ed al normale e regolare rendimento di lavoro.

4.   Qualora il candidato sia invalido, il certificato medico deve essere rilasciato esclusivamente dalla A.S.L. di appartenenza dell’aspirante e contenere, oltre all’attestazione che è stato eseguito il prescritto accertamento sierologico ed una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonché una descrizione delle condizioni attuali risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l’invalido non ha perduto la capacità lavorativa e che il suo stato fisico è compatibile con l’esercizio delle funzioni da svolgere.

5.   Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di presentazione dei documenti di rito, previste dalle disposizioni vigenti a favore di particolari categorie.

 

 

 

Art. 20

Assunzione in servizio

 

1.   I candidati dichiarati vincitori in ciascun settore formativo e in regola con la prescritta documentazione hanno titolo ad essere assunti in servizio in qualità di dirigente scolastico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel limite dei posti effettivamente vacanti e disponibili annualmente. Le assunzioni sono effettuate per ciascun settore formativo nell’ordine delle graduatorie finali di cui all’art. 18,  previa stipulazione  di  apposito  contratto  individuale  di  lavoro, a norma del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale dell’autonoma area della dirigenza scolastica del comparto scuola.

2.   Il numero dei posti annualmente vacanti e disponibili per le assunzioni dei vincitori, distinti per il settore formativo della scuola primaria e secondaria di primo grado, della scuola secondaria superiore e delle istituzioni educative, è determinato prima delle assunzioni, a norma delle vigenti disposizioni, tenendo conto dei posti riservati alla mobilità,  con decreto del dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale competente, da pubblicare all’albo dell’Ufficio medesimo.

3.   I dirigenti assunti in servizio sono soggetti al periodo di prova disciplinato dal contratto collettivo nazionale di cui al comma 1.

4.   Ai dirigenti scolastici assunti in servizio compete il trattamento economico relativo alla predetta qualifica prevista dal ripetuto contratto collettivo nazionale di lavoro e dalla normativa vigente.

 

 

Art. 21

Decadenza dal diritto di stipula del contratto individuale di lavoro

 

1.   Il rifiuto della assunzione o la mancata presentazione senza giustificato motivo nel giorno indicato per la stipula del contratto individuale di lavoro implica la decadenza dal relativo diritto con depennamento dalla relativa graduatoria.

2.   Nel caso di rinuncia o decadenza dalla nomina di candidati vincitori l’Amministrazione può procedere ad altrettante assunzioni di candidati secondo l’ordine della graduatoria concorsuale.

 

 

 

 

 

 

Art. 22

Ricorsi

 

1.   Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione all’albo o di notifica all’interessato.

 

 

Art.  23

Trattamento dei dati personali

 

1.   Ai sensi dell’art 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informano i candidatiti che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tale scopo dall’Amministrazione è finalizzato unicamente all’espletamento del concorso medesimo ed avverrà con l’utilizzo anche delle procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazione a terzi. I dati resi anonimi, potranno, inoltre, essere utilizzati ai fini di elaborazioni statistiche.

2.   Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione al concorso e il possesso dei titoli, pena rispettivamente l’esclusione dal concorso e/o la valutazione dei titoli stessi.

3.   Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo n. 196, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al competente Ufficio scolastico regionale, titolare del trattamento dei dati.

4.   Il responsabile del trattamento dei dati personali è il dirigente dell’Ufficio scolastico regionale competente.

 

 

Art. 24

Norme di salvaguardia

 

1.   Per quanto non previsto dal presente bando, valgono in quanto applicabili le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche, nelle disposizioni citate in premessa e nel vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale dell’autonoma area della dirigenza scolastica del comparto scuola.

 

 

 

 

 

 

 

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - IV serie speciale - “Concorsi ed esami”.

 

Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative (centoventi giorni per il ricorso al Presidente della Repubblica e sessanta giorni per il ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente).

 

 

Roma,                                                 

 

 

F.to IL DIRETTORE GENERALE

    Giuseppe Cosentino

 

 


         RECLUTAMENTO  DIRIGENTI SCOLASTICI

 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI PER LA SELEZIONE DEI CANDIDATI  DA AMMETTERE AL CONCORSO DI AMMISSIONE

(Art. 29, comma 3, secondo periodo D.lgs. n. 165/2001)

 

I punteggi, rapportati a 20/20, sono attribuiti ai titoli raggruppati nelle seguenti categorie :

 

Titoli  culturali                                    punteggio massimo                    9/20

Titoli  di servizio e professionali                     punteggio  massimo                  11/20

 

 

TITOLI   CULTURALI

(fino  ad  un  massimo  di punti  9)

 

1.   Titolo  di ammissione - diploma di laurea -

     ( fino ad un massimo di punti  5 )

 

 

 

votazione fino a 79/110

 

punti

1,00

votazione da 80/110 a 84/110

 

punti

1,50

votazione da 85/110 a 89/110

 

punti

2,00

votazione da 90/110 a 94/110

 

punti

2,50

votazione da 95/110 a 99/110

 

punti 

3,00

votazione da 100/110 a 104/110

 

punti 

3,50

votazione da 105/110 a 109/110

 

punti 

4,00

votazione da 110/110

 

punti 

4,50

votazione 110/110 con lode

 

punti

5,00

Nota -  Le lauree  e i titoli ad esse dichiarati equiparati dalle disposizioni vigenti diversamente classificate devono essere rapportate a 110.

Ove la votazione non si desuma dalla certificazione o dalla dichiarazione si attribuirà il punteggio minimo. Nel caso di più diplomi di laurea si valuta quello con punteggio maggiore.


2. Altri titoli culturali (1)

   (fino a un massimo di punti 4)

 

 

 

 

a) Per ogni altra laurea

 

punti

1,50

b) Per ogni diploma o attestato di corsi di specializzazione o di perfezionamento con esame individuale finale, previsti dall’ordinamento universitario o direttamente attivati da istituti di istruzione universitaria statali e non statali riconosciuti ai fini del rilascio di titoli aventi valore legale ovvero realizzati dalle predette istituzioni universitarie attraverso propri consorzi  o avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati

per ogni anno di durata del corso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

punti

 

 

 

 

 

 

 

 

0,50

c) dottorato di ricerca

 

punti 

2,00

d) borse di studio conseguite a seguito di pubblico concorso indetto da Università, C.N.R. ed Enti pubblici di ricerca ed usufruite per almeno un biennio

per ogni anno

 

 

 

 

punti

 

 

 

0,50

e) master in scienze dell’educazione o in organizzazione dei servizi educativi o per l’organizzazione e la direzione delle istituzioni scolastiche  conseguito presso università in Italia o all’estero, di durata almeno annuale

per ogni attestato di esame conclusivo con esito positivo

 

 

 

 

 

punti

 

 

 

 

1,00

f)   altri master conseguiti presso università in Italia e all’estero, di durata almeno annuale

per ogni attestato di esame conclusivo con esito positivo                                  

 

 

punti

 

 

0,50

 

 

 

Nota (1) -  Qualora   in  uno  stesso  anno accademico  siano  stati  conseguiti  più titoli  relativi

alle lettere b), e) ed f) si valuta solo quello che dà titolo a maggiore punteggio.

                                                             

 

 

 

 

TITOLI  DI SERVIZIO E PROFESSIONALI    (2)  (3)

(fino ad un massimo di punti  11)

 

 

1.   Per ogni anno  di servizio di ruolo in qualità di  personale docente ed educativo

(si valutano  complessivamente  15  anni  di servizio  con l’attribuzione di un punteggio massimo di punti 6,00)

 

 

punti

 

0,40

 

2.   Per il servizio prestato quale preside incaricato oppure vice rettore incaricato o vice direttrice incaricata negli istituti educativi per ciascun anno

fino ad un massimo di punti 6,00

 

 

 

punti

 

 

1,50

 

3.   Per ogni anno di servizio prestato come collaboratore vicario in circoli didattici dati in reggenza oppure come collaboratore vicario in istituzione scolastica di qualsiasi ordine e grado, qualora tale funzione sia stata svolta per più di 180 giorni in assenza del titolare

fino ad un massimo di punti 3,50

 

 

 

 

 

 

punti

 

 

 

 

 

0,70

 

4.   Per ogni anno di servizio prestato come collaboratore-vicario e/o vicepreside o direttore di scuola coordinata di istituto professionale

fino ad un massimo di punti 3,00

               

 

 

punti

 

 

0,60

5.   Per ogni anno di servizio prestato come collaboratore del Capo d’Istituto, ai sensi dell’art. 7, comma 2, lett. h) del d.lgs. n. 297/1994 e come collaboratore del dirigente scolastico nominato ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. d) del C.C.N.L. comparto scuola 2000/2001 e ai sensi dell’art. 31 del vigente C.C.N.L. dello stesso comparto relativo al quadriennio 2002/2005

fino ad un massimo di punti 1,50

                           

 

 

 

 

 

 

 

punti

 

 

 

 

 

 

 

0,30

 

 

 

 

 

6.   Per ogni anno di servizio di addetto alla vigilanza di plessi, succursali, sezioni staccate o sedi coordinate

fino ad un massimo di punti 1,00

 

 

 

punti

 

 

0,20

7.   Per ogni anno di incarico per l’espletamento di specifiche funzioni obiettivo e funzioni strumentali al P.O.F.

fino ad un massimo di punti 1,00

 

 

 

punti

 

 

0,20

8.   Per ogni anno quale rappresentante della componente docente nella giunta esecutiva del consiglio di circolo/istituto, del consiglio scolastico distrettuale,  del consiglio scolastico provinciale, di componente degli organi esecutivi del Consiglio nazionale della pubblica istruzione

fino ad un massimo di punti 1,00

 

 

 

 

 

 

punti

 

 

 

 

 

0,20

9.   Per ogni anno quale rappresentante della componente docente nel Consiglio di circolo o di istituto, nel Comitato di Valutazione, nel Consiglio scolastico distrettuale, nel Consiglio scolastico provinciale, nel Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione

fino ad un massimo di punti 0,75

 

 

 

 

 

punti

 

 

 

 

0,15

10.   Per ogni anno di incarico per l’organizzazione e il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica di cui all’art. 307 del D.lgs. n. 297/94

fino ad un massimo di punti 2,00

 

 

 

punti

 

 

0,40

11.   Per ogni anno di servizio prestato presso le Università in qualità di supervisore del tirocinio ai sensi dell’art. 1, comma 4, della legge n. 315/1998

fino ad un massimo di punti 1,00

 

 

 

punti

 

 

0,20

 

 

 

 

 

12.   Per ogni anno di servizio prestato presso l’amministrazione scolastica centrale e periferica per compiti connessi con l’attuazione della autonomia scolastica ex art. 26, comma 8, della legge n. 448/98, nonché per ogni anno di servizio prestato quale componente del Nucleo provinciale a supporto dell’autonomia scolastica

fino ad un massimo di punti 2,00

 

 

 

 

 

 

 

punti

 

 

 

 

 

 

0,40

13.   Per ogni anno di servizio in qualità di segretario o componente del Consiglio direttivo dell’ex I.R.R.S.A.E. e C.E.D.E., oppure di direttore o componente del Consiglio direttivo dell’ex B.D.P. di cui al D.lgs. n. 297/1994 e di direttore o componente degli organi di amministrazione e scientifici dell’I.N.Val.S.I., I.N.D.I.R.E. e I.R.R.E

fino ad un massimo di punti 2,50

 

 

 

 

 

 

 

punti

 

 

 

 

 

 

0,50

14.   Per ogni anno di servizio prestato in qualità di “comandato” o “collocato fuori ruolo” ai sensi dei rispettivi bandi di concorso presso ex I.R.R.S.A.E., B.D.P., C.E.D.E. e I.R.R.E., I.N.D.I.R.E., I.N.Val.S.I. e Ministero Affari Esteri

fino ad un massimo di punti 2,00

 

 

 

 

 

punti

 

 

 

 

 

0,40

15.   Per l’inclusione nella graduatoria di merito del corso-concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici indetto con D.D.G. 17.12.2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - IV Serie speciale - n. 100 del 20.12.2002

 

 

 

 

 

punti

 

 

 

 

 

1,20

 

16.   Per l’inclusione  nella graduatoria di merito in concorso per titoli ed esami per l’accesso al  ruolo direttivo di cui al Capo II - Sezione III - del D.lgs. n. 297/1994

(si valuta un solo concorso)

 

 

 

punti

 

 

 1,00

 

 

 

 

17.   Per ogni anno di servizio di ruolo prestato presso amministrazioni statali, regionali ed enti locali in qualifica dirigenziale

fino ad un massimo di punti 1,00

 

 

 

punti

 

 

0,20

18.   Per ogni anno di servizio di ruolo prestato presso amministrazioni statali, regionali ed enti locali in qualifica corrispondente all’ex carriera direttiva

fino ad un massimo di punti 0,50

 

 

 

punti

 

 

0,10

 

Nota (2) -  Sono valutati i servizi effettivamente prestati per almeno 180 giorni per ciascun anno scolastico e quelli validi a tutti gli effetti come servizio d’istituto.

I punteggi previsti dalla presente tabella sono cumulabili tra di loro fino al limite massimo.

Qualora in uno stesso anno scolastico siano stati prestati più incarichi/servizi si valuta solo quello che dà titolo a maggior punteggio.

Il punteggio per gli incarichi/servizi è attribuito in aggiunta a quello per il servizio di cui al punto 1) che rimane sempre valutabile anche in caso di esonero dall’insegnamento per attendere proprio a detti incarichi/servizi.

 

Nota (3) - Gli incarichi debbono essere stati  previamente conferiti con atto formale ed effettivamente prestati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO TECNICO

 

Contenuti dell’attività formativa del primo corso-concorso ordinario, ai sensi dell’art. 16.

 

MODULI DI FORMAZIONE COMUNE

(120 ore complessive)

 

Il dirigente scolastico nel nuovo quadro di sistema

 

a) Il quadro di sistema

·      I processi di innovazione in corso nei sistemi scolastici e formativi europei.

·      Il nuovo titolo V della Costituzione della Repubblica Italiana: i rapporti Stato, Regioni, Enti Locali e i riflessi in campo scolastico e formativo.

·      Il cambiamento della Pubblica Amministrazione: la cultura del servizio, del progetto, della trasparenza e dell’affidabilità.

·      La riorganizzazione dell’Amministrazione scolastica.

·      La riforma del sistema educativo di istruzione e formazione: i processi in atto.

·      L’istituzione scolastica autonoma: aspetti formativi, giuridici, amministrativi, organizzativi, comunicativi e relazionali.

 

b) Il dirigente scolastico: profilo, ruolo e funzioni

·      Le dimensioni del ruolo e le relative competenze: culturali, gestionali, amministrative, finanziarie, organizzative, relazionali.

·      Le responsabilità del ruolo: prescritte e discrezionali.

·      La gestione delle relazioni sindacali d’istituto. Il processo negoziale e la conduzione delle trattative.

·      La gestione delle risorse professionali. La formazione come leva strategica per lo sviluppo organizzativo e professionale. Le metodologie per la formazione degli adulti professionalizzati e le opportunità offerte dalle nuove tecnologie.

 

La gestione amministrativo-contabile e il controllo di gestione

 

·      Il programma annuale e il controllo di gestione.

·      La contabilità e il budget.

·      L’attività contrattuale.

·      I controlli interni ed esterni.

·      I rendiconti periodici e l’analisi dei risultati con riferimento ai parametri della efficacia e della efficienza.

·      La qualità nei servizi della Pubblica Amministrazione.

 

Il lavoro per obiettivi e per progetti

 

·      La gestione dei progetti (project management).

·      La conduzione dei gruppi di progetto.

 

La comunicazione e le relazioni nel contesto scolastico

 

·      La comunicazione organizzativa all’interno dell’istituzione scolastica.

·      La comunicazione istituzionale verso l’esterno.

·      La comunicazione interpersonale.

·      La gestione dei conflitti.

 

·      Il contesto relazionale.

·      I rapporti con i soggetti all’interno all’organizzazione scolastica: docenti, genitori, organi collegiali, direttori dei servizi generali e amministrativi, personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

·      I rapporti con gli enti locali e gli altri soggetti del territorio.

·      I rapporti con l’Amministrazione Scolastica.

 

La sicurezza nella scuola

 

·      La normativa sulla sicurezza nella scuola e le responsabilità del dirigente scolastico.

·      Sicurezza, prevenzione e protezione: obblighi, procedure e soggetti.

·      La promozione della cultura della sicurezza come base per i comportamenti di tutti i componenti della comunità scolastica.

 

L’informatica e la lingua straniera

 

·      Il ruolo dell’innovazione tecnologica nella scuola.

·      Le reti tra scuole e i portali web.

·      Hardware, software, humanware.

·      L’uso degli strumenti informatici.

·      L’uso del software per la videoscrittura.

·      L’uso del software per il foglio di calcolo.

·      L’uso di internet e della posta elettronica.

·      Elementi di conoscenza della lingua inglese con prevalente riferimento alla pratica informatica.

 

 

 

MODULI DI FORMAZIONE SPECIFICA

(40 ore)

 

L’analisi del contesto esterno alla scuola

 

·      Le dimensioni del contesto: economiche e socio-culturali.

·      I bisogni educativi specifici del contesto.

·      La mappa dei soggetti e delle risorse.

·      L’integrazione tra scuola e territorio, tra scuole e tra sistemi formativi.

·      Il partenariato. Il lavoro in rete.

 

La progettazione dell’offerta formativa e dei percorsi didattici

 

·      L’elaborazione del Piano dell’offerta formativa.

·      La personalizzazione dei percorsi didattico-educativi: attività obbligatorie comuni, obbligatorie opzionali, facoltative.

·      Gli alunni con difficoltà di apprendimento: strategie di intervento.

·      Gli alunni in situazione di handicap: strategie di intervento.

·      La dimensione orientativa dei percorsi formativi.

·      L’organizzazione didattica per la personalizzazione e l’individualizzazione: tempi, spazi, gruppi di alunni, utilizzazione delle risorse professionali.

·      La valutazione degli alunni: le funzioni e le competenze dell’I.N.Val.S.I. e quelle dei docenti.

·      Il portfolio delle competenze individuali.

·      La valutazione della qualità dell’offerta formativa: le funzioni e le competenze dell’I.N.Val.S.I. e l’autovalutazione d’istituto.

 
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