Invalsi, sentenza ne stabilisce obbligatorietà per le scuole
Orizzontescuola.it – 05.10.2012 - red
Non ci si può sottrarre alla somministrazione delle prove Invalsi, essa è di competenza del Ministero e non degli organi collegiali. Dal tribunale di Trieste una sentenza che gela i detrattori delle prove Invalsi.
Il Collegio docenti non ha potere decisionale sull'argomento, perchè le prove attengono alla vautazione del sistema scolastico nel suo complesso e finalizzato al suo miglioramento. A dirlo è una sentenza del tribunale di Trieste a seguito di un ricorso da parte di un docente che aveva impugnato la decisione del Dirigente di avviare le procedure di somministrazione nonostante il Collegio docenti si fosse espresso negativamente.
La docente aveva chiesto anche 1.000 euro di danni morali per essere stata "costretta ad interrompere l'attività didattica come programmata e prevista e aver patito lesione della propria dignità professioale e psicofisica".
Secondo il tribunale di Trieste la fondatezza dell'obbligatorietà sta proprio, e paradossalmente, nel regolamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche che, all'art. 10, comma1, DPR 272/1999 prevede che "per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento degli standard di qualità del servizio il ministero della pubblica istruzione fissa metodi scadenze per le rilevazioni periodiche".
Quindi, secondo il tribunale, rilevazioni periodiche sono da tempo previste dal nostro ordinamento e sono di competenza ministeriale e non del singolo istituto scolastico.
Alla competenza ministeriale si è affiancata nel tempo quella dell'Invalsi, che viene vista dei giudici come un "ente strumentale allo svolgimento di una funzione dello Stato, per l'appunto del ministero dell'istruzione".
Nessuna competenza risulta, dunque, attribuibile al collegio docenti in relazione alla decisione circa lo svolgimento meno delle prove Inlvalsi.
Non solo, secondo il tribunale l'attività di "somministrazione e correzione delle prove ben può farsi rientrare tra le attività previste dall'art. 29 del CCNL di gente per il corpo docente, essendo l'attività relativa alla loro correzione inquadrabile come attività funzionale all'insegnamento".