Cassazione: infortuni sulle scale non è responsabile la scuola


Cassazione, la scuola non è responsabile per incidenti sulle scale

Tecnicadellascuola.it - 07/11/2012

 

La scuola non è responsabile degli eventuali incidenti che capitano agli studenti sulle scale dell'istituto. Fintantoché l'alunno non e' dentro l'edificio, la responsabilità è di chi accompagna i ragazzi. Lo ha sancito la Cassazione con la sentenza 19160 della Terza sezione civile.

In particolare, i genitori di Francesca P., chiedevano che il ministero dell'Istruzione venisse condannato al risarcimento dei danni per la caduta della ragazzina di terza elementare che le aveva procurato lesioni al volto e ai denti, cadendo dai gradini esterni instabili e scivolosi. 
La Suprema Corte, respingendo il ricorso presentato dai genitori dell'alunna, ha sottolineato che "gli obblighi di sorveglianza e di tutela dell'Istituto scattano allorché l'allievo si trovi all'interno della struttura, mentre tutto quanto accade prima, per esempio sui gradini di ingresso, può, ricorrendone le condizioni, trovare ristoro attraverso l'attivazione della responsabilità del custode", vale a dire di chi accompagna l'alunno.
La stessa decisione era stata adottata dalla Corte d'appello di Genova nel marzo 2006

 

 

Il Miur è responsabile solo per incidenti dentro le mura scolastiche, lo afferma una sentenza della Cassazione

tuttoscuola.com – 07.11.2012

 

Non c'è nessuna responsabilità del Ministero dell’Istruzione per gli incidenti che avvengono agli allievi mentre fanno il loro ingresso nell'edificio scolastico, anche se cadono mentre salgono le scale esterne dell'edificio. Lo sottolinea la Cassazione circoscrivendo l'ambito entro il quale i genitori di allievi che si infortunano andando a scuola possono pretendere, dal ministero, il risarcimento dei danni eventualmente patiti dai figli.

Gli obblighi di sorveglianza e di tutela dell'Istituto scattano solo allorché l'allievo si trovi all'interno della struttura, mentre tutto quanto accade prima, per esempio sui gradini di ingresso, può, ricorrendone le condizioni, trovare ristoro attraverso l'attivazione della responsabilità del custode”. In sostanza, ad esempio, se i gradini esterni sono scivolosi e rotti, gli eventuali danni per la caduta potrebbe essere chiamato a rifonderli il Comune, di certo non il ministero.

Con questa decisione - sentenza 19160 - la Suprema Corte ha respinto il ricorso con il quale la madre di una bambina, che frequentava la terza elementare a Genova, chiedeva il risarcimento dei danni per un brutto capitombolo occorso alla piccola mentre saliva gli scalini di accesso alla scuola.

Senza successo la signora Pietrina B. - insieme alla figlia Francesca P., ormai divenuta maggiorenne - ha contestato il verdetto con il quale la Corte di Appello di Genova, nel 2006, come già avvenuto nel 2003 in primo grado, aveva negato che “la nozione di orario scolastico possa essere estesa alla fase di ingresso nell'edificio”.

Secondo madre e figlia, invece, “l'obbligo della scuola di vigilare sulla sicurezza e sulla incolumità degli scolari, sussiste sin dal momento in cui l'allievo si trova sulle scale esterne di accesso allo stabile, o in area immediatamente a questo prospiciente”.

Per la Cassazione, “tale assunto non è condivisibile” perché “anticipa l'operatività del vincolo negoziale, e del connesso regime di responsabilità, a un arco spaziale e temporale dai contorni indefiniti, nel quale, per soprammercato, il personale della scuola non ha, a ben vedere, alcuna seria possibilità di esercizio delle funzioni sue proprie”.

 
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