Scuola lavoro: accordo per linee guida tirocinio tra Governo e Regioni


Siglato l’accordo sulle “Linee guida in materia di tirocini”

Tecnicadellascuola.it – 06.02.2013 - di Lara La Gatta

 

Tra i soggetti promotori anche le istituzioni scolastiche e le Università

Il 24 gennaio scorso è stato siglato l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento relativo alle “Linee guida in materia di tirocini”, previste dalla legge n. 92/2012 con l’obiettivo di stabilire degli standard minimi uniformi in tutta Italia delineando con maggiore chiarezza i contorni della materia.

Si possono distinguere tre tipologie di tirocini:

  1. tirocini formativi e di orientamento, svolti da soggetti che abbiano conseguito un titolo entro e non oltre i 12 mesi, finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani nella transizione scuola lavoro;
  2. tirocini di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, finalizzati a percorsi di recupero occupazionale a favore di inoccupati e disoccupati, anche in mobilità, nonché a beneficiari di ammortizzatori sociali sulla base di specifici accordi in attuazione di politiche attive del lavoro;
  3. tirocini di orientamento e formazione oppure di inserimento/reinserimento in favore di disabili, persone svantaggiate e richiedenti asilo politico o titolari di protezione internazionale.

Tutti i tirocinanti devono percepire un'indennità di partecipazione non inferiore a 300 euro e non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività o sostituire lavoratori assenti per malattia, maternità o ferie. Il tirocinio, inoltre, non può essere utilizzato per attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo.

Tra i soggetti autorizzati la promozione dei tirocini sono ricompresi anche gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici, e le istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale.

 
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