Siglato l’accordo sulle “Linee guida in materia di tirocini”
Tecnicadellascuola.it – 06.02.2013 - di Lara La Gatta
Tra i soggetti promotori anche le istituzioni scolastiche e le Università
Il 24 gennaio scorso è stato siglato l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento relativo alle “Linee guida in materia di tirocini”, previste dalla legge n. 92/2012 con l’obiettivo di stabilire degli standard minimi uniformi in tutta Italia delineando con maggiore chiarezza i contorni della materia.
Si possono distinguere tre tipologie di tirocini:
Tutti i tirocinanti devono percepire un'indennità di partecipazione non inferiore a 300 euro e non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività o sostituire lavoratori assenti per malattia, maternità o ferie. Il tirocinio, inoltre, non può essere utilizzato per attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo.
Tra i soggetti autorizzati la promozione dei tirocini sono ricompresi anche gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici, e le istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale.