Registro di classe e falso ideologico


Il professore di una scuola privata parificata che svolge, mediante la compilazione del registro diario di classe, attività di documentazione e certificazione, riveste la qualifica di pubblico ufficiale. Di conseguenza, le false attestazioni nel registro di classe e nel registro personale del professore (nonché negli atti relativi all'effettuazione degli esami di idoneità) concernenti la presenza degli alunni e l'interrogazione degli stessi, integrano il reato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.   Il tribunale di Roma (sezione quinta penale, sentenza n. 22652/2004), in applicazione di questi principi, ha condannato alcuni insegnanti di un istituto parificato della capitale a pene diverse per avere attestato falsamente nel registro di classe e nel registro dell'insegnante la presenza degli alunni a scuola e l'interrogazione degli stessi; nonché, negli atti relativi all'effettuazione degli esami di idoneità, l'avvenuto superamento delle prove in tutte le materie prescritte. La motivazione della sentenza, oltre a riferirsi alla giurisprudenza in materia non sempre concorde riguardo alla posizione del docente di scuola privata e alla natura degli atti scolastici, si sofferma sulla funzione che il registro di classe e quello personale del docente vengono ad assumere tanto nella scuola statale quanto in quella non statale. La natura e la funzione degli atti compilati dal docente vanno a determinare la sua posizione e di conseguenza la responsabilità sotto il profilo penale.  

Il registro personale del docente.

La valutazione operata dal tribunale con riguardo al registro personale del docente (di scuola privata parificata) assume un rilievo per particolari profili di novità. Il registro personale, tanto nella scuola statale quanto in quella non statale parificata o paritaria, è previsto tra i documenti in dotazione obbligatoria. Il tribunale sottolinea che per le annotazioni in esso contenute è destinato a inserirsi con contributo di conoscenza e valutazioni nel procedimento amministrativo che sfocia nell'esame finale e nell'accertamento dei requisiti per il conseguimento del titolo scolastico, legittimante, a sua volta, l'ammissione ai corsi universitari e allo svolgimento di determinate attività lavorative.

Il diario del professore, conclude il tribunale, è quindi diretto a fornire la prova di fatti giuridicamente rilevanti (presenza del docente, svolgimento dell'attività di insegnamento, presenza degli studenti, controlli della loro preparazione, valutazione sotto il profilo tecnico professionale). Il registro è quindi diretto a documentare l'attività compiuta dal professore o da terzi. Estendendo anche al registro utilizzato dal docente nella scuola non statale la natura e la funzione riconosciute allo stesso documento in uso nella scuola pubblica, il tribunale lo qualifica come atto pubblico, in quanto ´attesta attività compiute da un pubblico ufficiale che lo redige con riferimento a fatti avvenuti'. Identica funzione di certificazione, anche negli istituti scolastici non statali ad avviso del tribunale, svolge necessariamente il registro diario di classe redatto nella scuola non statale. Questa parificazione non può non avere evidenti e naturali ripercussioni sulla qualifica del suo autore.

Il docente di scuola non statale come pubblico ufficiale

Il professore di un istituto scolastico privato (parificato o che ha ottenuto la parità) svolge una pubblica funzione, che si articola in una valutazione culturale di tipo tecnico e professionale nei confronti dell'attività di studio del discente e un potere disciplinare funzionale a un determinato esito finale del corso di studio.  Il riconoscimento ai privati di organizzare o impartire un'attività didattica non esenta gli enti (che organizzano la scuola) e le persone fisiche (che svolgono l'attività didattica e la valutazione della preparazione degli alunni) dalla disciplina di carattere pubblicistico e dalle sue implicazioni.   Basti considerare che una serie di attività produttive di beni e servizi svolti da privati, talvolta in concorrenza con lo stato, una volta inserite in un regime di diritto pubblico, conferiscono ai soggetti a esse preposti la natura di pubblici ufficiali.

Pertanto, è insostenibile sul piano strettamente giuridico, secondo il tribunale, l'esclusione dei docenti di una scuola non statale dal novero dei pubblici ufficiali. ´Prendendo atto di una realtà da tutti percepibile è da riconoscere all'attività didattica svolta nelle scuole private o riconosciute la natura di pubblica funzione', essendo essa collegata con la valutazione, con il giudizio tecnico professionale e con il potere disciplinare sugli alunni in vista dell'esito finale del corso di studio.

All'insegnante (di scuola non statale riconosciuta) ´compete la qualifica di pubblico ufficiale ogni qualvolta esplichi il suo servizio e non soltanto al momento del giudizio complessivo sul merito degli allievi'.  Le conseguenze che derivano da queste considerazioni sono particolarmente incisive con riguardo alle annotazioni di presenza degli alunni iscritti alle lezioni e alla frequenza dei corsi, oltre ovviamente alle valutazioni di compiti e di prove trascritte nei registri.

Sotto questo profilo gli obblighi della scuola non statale riconosciuta non differiscono da quelli cui è tenuta la scuola statale. (fonte: ItaliaOggi)

 
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