Tar Toscana su diritto d’accesso ai documenti


Gli esposti inoltrati alla scuola dai genitori degli alunni sono sottoposti alla disciplina generale dell'accesso agli atti anche se non si tratta in senso stretto di documenti amministrativi. Va pertanto annullato il diniego all'accesso del dirigente scolastico conseguente alla richiesta di un docente interessato a conoscere il contenuto di questi atti. Lo ha chiarito il Tar Toscana, Firenze, sez. I, con la sentenza 6 dicembre 2004, n. 6288. Il caso esaminato dal collegio è rappresentato in maniera sintetica. Un docente ha richiesto al proprio dirigente di conoscere il contenuto di alcuni esposti inoltrati da genitori di alunni delle classi in cui il medesimo svolge la propria attività di insegnante. Il capo istituto ha negato l'ostensione dei fascicoli specificando che ´non si tratta di atti della p.a. a cui si riferisce invece la legge n. 241 del 7 agosto 1990'. Contro questa determinazione l'interessato ha proposto ricorso al Tar che ha accolto l'istanza. Osserva il collegio ´che il diritto di accesso ai documenti amministrativi spetta a chiunque abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti che ricorrono, per espressa previsione di legge, nell'ipotesi in cui la conoscenza di tali documenti sia necessaria al singolo per curare e difendere i suoi interessi.

Ne consegue che tutte le tipologie di attività delle pubbliche amministrazioni e quindi anche gli atti disciplinati dal diritto privato sono suscettibili di accesso ai sensi dell'art. 22, legge del 7/8/1990, n. 241 purché rilevanti nell'iter procedimentale. Se il diritto di accesso è stato individuato, in via di principio, nei documenti amministrativi, ossia quelli formati dalla p.a., che è il soggetto destinatario dell'esercizio del diritto stesso, ciò non esclude che gli atti provenienti dai soggetti privati siano equiparati, ai fini dell'accesso, ai documenti amministrativi e, quindi, siano suscettibili di ostensione se e in quanto utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, ovverosia allorché, indipendentemente dalla caratterizzazione soggettiva, abbiano avuto o possano avere un'incidenza nelle determinazioni amministrative, giacché, in tal caso, il controllo sul soggetto pubblico e la difesa degli interessi incisi dall'attività amministrativa non potrebbero prescindere dalla conoscenza anche degli atti dei terzi che ne sono presupposto'. Il ricorso è stato accolto e l'amministrazione intimata a consentire al docente l'accesso agli atti richiesti. (fonte: ItaliaOggi)

 
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