Consulta: legittima la legge 62/parità scolastica


Rigettato il ricorso della Regione Lombardia

La legge sulla parita' scolastica passa indenne al vaglio della Corte Costituzionale. La Consulta  ha infatti dichiarato infondate diverse questioni di  legittimita' sollevate dalla Regione Lombardia, che lamentava  innanzitutto il mancato coinvolgimento della Conferenza  Stato-Regioni nella definizione dei requisiti per il  riconoscimento della parita' alle scuole non statali     ''La legge n.62 del 2000 - si legge nelle motivazioni della  sentenza n. 33, scritta dal vicepresidente della Consulta Carlo  Mezzanotte -  non ha tra le sue finalita' quella di intervenire  nuovamente sul sistema di riparto di attribuzioni tra Stato e  Regioni, ma unicamente quella di delineare il sistema nazionale  di istruzione; essa costituisce quindi esercizio della potesta'  legislativa statale in materia di istruzione''. La Corte ritiene  ''altrettanto indubbio che l'inserimento nel sistema nazionale  di istruzione, con la conseguente abilitazione delle scuole  paritarie al rilascio di titoli di studio avente valore legale,  presuppone il possesso, da parte delle scuole che aspirano ad  essere inserite nel sistema, di determinati requisiti. In questa  prospettiva - afferma la Consulta - ed essendo all'epoca solo iniziato il processo di trasferimento alle Regioni di competenze  in materia di istruzione, non vi era alcuna necessita' di  concertare con esse i requisiti per il riconoscimento della  parita'''.     ''Senza dire che, come questa Corte ha piu' volte individuato  - viene aggiunto - non e' individuabile un fondamento  costituzionale dell0obbligo di adottare procedure legislative  ispirate alla leale collaborazione tra Stato e Regioni''. 

Il ricorso della Regione Lombardia  davanti alla Consulta riguardava, nello specifico, l'art. 1,  commi 2,9 e 10 della legge 62 del 2000 sulla parita' scolastica.     La Corte Costituzionale, nelle motivazioni della sentenza di  infondatezza, premette innanzitutto che all'epoca ancora non era  stato modificato il titolo V della  Costituzione (che introduceva  la cosiddetta devolution), e che quindi l'esame di legittimita'  dela norma viene fatto ''alla luce dei parametri all'epoca  vigenti''.     E' vero che con l'art.138 del decreto legislativo 112 del '98  alcune funzioni scolastiche sono state delegate alle Regioni (ad  esempio la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle  disponibilita' di risorse umane e finanziarie, della rete  scolastica, sulla base dei piani provinciali). Ma - fa notare la  Corte - si tratta di ''funzioni che non abilitano le Regioni ad  interferire sulla legittimazione delle scuole non statali ad  ottenere il riconoscimento della parita' scolastica e lo status  di scuola paritaria''. ''L'attribuzioni di funzioni in ordine  alla programmazione a livello regionale - si legge ancora nella  sentenza - non abilita, infatti, le Regioni ad interferire con  l'individuazione, da parte dello Stato, dei requisiti che le  scuole debbono possedere per ottenere il riconoscimento della  parita'''.     La Corte afferma infine che la Lombardia abbia torto a  sostenere che la legge detterebbe disposizioni di dettaglio in  materia di assistenza scolastica. ''Deve al contrario  ritenersi'' - sentenzia la Consulta - che questa disposizione  ''costituisca un principio fondamentale di tale materia e quindi  sia idonea a porre in vincolo all'esercizio delle competenze  regionali. la legge n. 62 del 2000 infatti - continua la Corte-  nel prevedere l'istituzione delle scuole paritarie, quali  componenti del sistema nazionale di istruzione, ha altresi'  dettato un principio, valido per tutte le scuole inserite in  detto sistema di istruzione, volto a rendere effettivo il  diritto allo studio anche per gli alunni iscritti alle scuole  paritarie, da essa legge disciplinate. E nel far cio' -  sottolineano i giudici della Consulta - la medesima legge ha  previsto un finanziamento straordinario, aggiuntivo rispetto  agli ordinari stanziamenti, in favore delle Regioni e delle  Province autonome, finalizzato al sostegno della spesa sostenuta  e documentata dalle famiglie per l'istruzione''. Concludendo,  per la Corte Costituzionale ''le modalita' di finanziamento,,  straordinario e strettamente finalizzato ad estendere il  sostegno  anche agli alunni iscritti alle scuole paritarie,  istituite dalla legge n.62 del 2000, consentono  dunque di  escludere la denunciata lesione delle attribuzioni regionali''.  (fonte: Ansa – Coordinamento Politico)
 
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