Rigettato il ricorso della Regione Lombardia
La legge sulla parita' scolastica passa indenne al vaglio della Corte Costituzionale. La Consulta ha infatti dichiarato infondate diverse questioni di legittimita' sollevate dalla Regione Lombardia, che lamentava innanzitutto il mancato coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni nella definizione dei requisiti per il riconoscimento della parita' alle scuole non statali ''La legge n.62 del 2000 - si legge nelle motivazioni della sentenza n. 33, scritta dal vicepresidente della Consulta Carlo Mezzanotte - non ha tra le sue finalita' quella di intervenire nuovamente sul sistema di riparto di attribuzioni tra Stato e Regioni, ma unicamente quella di delineare il sistema nazionale di istruzione; essa costituisce quindi esercizio della potesta' legislativa statale in materia di istruzione''. La Corte ritiene ''altrettanto indubbio che l'inserimento nel sistema nazionale di istruzione, con la conseguente abilitazione delle scuole paritarie al rilascio di titoli di studio avente valore legale, presuppone il possesso, da parte delle scuole che aspirano ad essere inserite nel sistema, di determinati requisiti. In questa prospettiva - afferma la Consulta - ed essendo all'epoca solo iniziato il processo di trasferimento alle Regioni di competenze in materia di istruzione, non vi era alcuna necessita' di concertare con esse i requisiti per il riconoscimento della parita'''. ''Senza dire che, come questa Corte ha piu' volte individuato - viene aggiunto - non e' individuabile un fondamento costituzionale dell0obbligo di adottare procedure legislative ispirate alla leale collaborazione tra Stato e Regioni''.
Il ricorso della Regione Lombardia davanti alla Consulta riguardava, nello specifico, l'art. 1, commi 2,9 e 10 della legge 62 del 2000 sulla parita' scolastica. La Corte Costituzionale, nelle motivazioni della sentenza di infondatezza, premette innanzitutto che all'epoca ancora non era stato modificato il titolo V della Costituzione (che introduceva la cosiddetta devolution), e che quindi l'esame di legittimita' dela norma viene fatto ''alla luce dei parametri all'epoca vigenti''. E' vero che con l'art.138 del decreto legislativo 112 del '98 alcune funzioni scolastiche sono state delegate alle Regioni (ad esempio la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilita' di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali). Ma - fa notare la Corte - si tratta di ''funzioni che non abilitano le Regioni ad interferire sulla legittimazione delle scuole non statali ad ottenere il riconoscimento della parita' scolastica e lo status di scuola paritaria''. ''L'attribuzioni di funzioni in ordine alla programmazione a livello regionale - si legge ancora nella sentenza - non abilita, infatti, le Regioni ad interferire con l'individuazione, da parte dello Stato, dei requisiti che le scuole debbono possedere per ottenere il riconoscimento della parita'''. La Corte afferma infine che la Lombardia abbia torto a sostenere che la legge detterebbe disposizioni di dettaglio in materia di assistenza scolastica. ''Deve al contrario ritenersi'' - sentenzia la Consulta - che questa disposizione ''costituisca un principio fondamentale di tale materia e quindi sia idonea a porre in vincolo all'esercizio delle competenze regionali. la legge n. 62 del 2000 infatti - continua la Corte- nel prevedere l'istituzione delle scuole paritarie, quali componenti del sistema nazionale di istruzione, ha altresi' dettato un principio, valido per tutte le scuole inserite in detto sistema di istruzione, volto a rendere effettivo il diritto allo studio anche per gli alunni iscritti alle scuole paritarie, da essa legge disciplinate. E nel far cio' - sottolineano i giudici della Consulta - la medesima legge ha previsto un finanziamento straordinario, aggiuntivo rispetto agli ordinari stanziamenti, in favore delle Regioni e delle Province autonome, finalizzato al sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie per l'istruzione''. Concludendo, per la Corte Costituzionale ''le modalita' di finanziamento,, straordinario e strettamente finalizzato ad estendere il sostegno anche agli alunni iscritti alle scuole paritarie, istituite dalla legge n.62 del 2000, consentono dunque di escludere la denunciata lesione delle attribuzioni regionali''. (fonte: Ansa – Coordinamento Politico)