Sentenze/La quantità di ricorsi contro le decisioni delle scuole


E i presidi attaccano i magistrati

LaNotizia.it – 11.06.2014

Non va proprio giù a presidi e che i giudici amministrativi possano intervenire giudicando il loro operato e quindi andando a modificare decisioni prese tra le mura del consiglio di classe. Tanto per fare un esempio.

 Intervistato dal nostro quotidiano il professor Mario Rusconi, presidente nazionale dell'Associazione presidi del Lazio, non c'è andato giù morbido commentando la decisione del Tar di promuovere un alunno di un classico romano contro la decisione dei professori: "Una cosa inaccettabile. I giudici amministrativi sono andati oltre le loro competenze. È un atteggiamento professionale sbagliato", ha affermato Rusconi, "a loro spetta verificare la legittimità formale degli atti scolastici, ma non la valutazione scolastica degli alunni".

 

La sospensiva, un istituto giuridico da contenere

tuttoscuola.com – 03.06.2014

Dopo la raccolta on line di decine di migliaia di proposte dei cittadini, il Governo Renzi si prepara a varare la riforma della Amministrazione pubblica per la quale aveva già individuato almeno 44 obiettivi da raggiungere. Tra quei 44 obiettivi di riforma della PA, il  n. 24 prevede il “divieto di sospendere il procedimento amministrativo e di chiedere pareri facoltativi salvo casi gravi, sanzioni per i funzionari che lo violano”.

Se quel divieto di sospendere il procedimento amministrativo si riferisce anche alle ordinanze con cui i Tar sospendono (con una certa facilità) i provvedimenti amministrativi in presenza del fumus boni juris (parvenza di buon diritto), non possiamo che essere d’accordo con quella ipotesi di riforma.

Siamo sempre più convinti che, in particolare per la scuola, l’istituto della sospensiva costituisca ormai una patologia del sistema che va contenuta e circoscritta a casi eccezionali, con la previsione di un vincolo strettissimo dei termini di pronuncia della sentenza di merito.

Abbiamo riferito nelle settimane scorse su tuttoscuola.com del caso di un alunno romano di seconda media bocciato per un alto numero di insufficienze per il quale il Tar ha prima emanato la sospensiva consentendogli di frequentare con riserva la terza classe, per poi promuoverlo ad anno scolastico ormai concluso bocciando il consiglio di classe nel merito della decisione da questi adottata.

Vi è stato recentemente il caso di uno studente marchigiano frequentante il terzo anno delle superiori, bocciato a giugno per l’alto numero di insufficienze per il quale il Tar, dopo aver sospeso la bocciatura, ha definitivamente promosso l’alunno, perché, a quanto risulta dalle cronache, la famiglia non sarebbe stata informata per tempo sullo stato precario del rendimento scolastico del figlio.

Ma nel primo quadrimestre la pagella non era già una prova oggettiva del grave rendimento scolastico del diciassettenne? Insomma, per le cause perse san Tar pensaci tu. Fino a quando?

 

Il Tar sale pure in Cattedra Niente bocciature al liceo

laNotizia.it – 03.06.2014 - Angelo Perfetti

Siamo abituati al fatto che intervengono sulle questioni più spinose della politica annullando elezioni, sui temi etici sensibili, come quello dell'utilizzo o meno di particolari cure (stamina, Dì Bella), sappiamo che hanno il potere di bloccare, annullare e far rifare qualunque concorso pubblico. Insomma, abbiamo ben presente che, forse in maniera anche un po' invasiva, i Tribunali amministrativi regionali mettono bocca, a torto o a ragione, su moltissime questioni che riguardano la vita dei cittadini. Ma che addirittura salissero in cattedra per sostituirsi agli insegnanti di liceo contestando, giudicando e annullando una bocciatura è una novità. I Tar ormai intervengono praticamente su tutto, spesso togliendo quella certezza di risultati e posizioni che consente alla macchina sociale di far muovere gli ingranaggi senza inceppamenti. Per carità, è la legge; ed è anche una garanzia. Ma alle volte le decisioni prese sono, diciamo così, curiose.

Professori troppo severi

Come la sentenza del Tar del Lazio che ha cancellato con la matita rossa, verrebbe da dire la bocciatura che il Consiglio di Istituto di un liceo classico romano aveva fatto nei confronti di un alunno minorenne non ammettendolo all'anno successivo. Secondo i professori, la media dei voti del ragazzo non era sufficiente a promuoverlo, e così è stato. La famiglia dell'alunno, però, ha contestato il fatto che le insufficienze erano nelle materie scientifiche e che i professori avrebbero dovuto valutare diversamente il profitto dell'alunno, privilegiando i voti su materie umanistiche ed evitando di fare la media matematica prima di decidere il voto in pagella.

Tutto da rifare

Una posizione discutibile, visto che lo standard di valutazione uguale per tutti è quello della media matematica, e che una sola insufficienza se non gravissima non porta alla bocciatura; e considerato anche il fatto che le regole sono definite a priori, dunque si sa quale sarà il metro di valutazione del Consiglio di Istituto. Il Tar del Lazio, però, Sezione III bis, la pensa diversamente: secondo i giudici, il Consiglio di Istituto, "avrebbe dovuto sospendere il giudizio di non promozione valutando invece se lo studente in questione potesse colmare le lacune e affrontare proficuamente l'anno scolastico successivo". Secondo ì giudici amministrativi il Consiglio di classe non ha operato la dovuta valutazione complessiva del grado di preparazione conseguito dallo studente né sulla capacità di recupero, cosa invece ritenuta "doverosa" dai giudici "laddove le insufficienze erano circoscritte a specifiche materie.

Zero in condotta

La condotta dei professori consistente nella mera "presa d'atto" dei voti e nella constatazione che lo studente non aveva recuperato le insufficienze registrate nello scrutinio trimestrale, in assenza di una effettiva valutazione sulla capacità di recupero con percorso individuale, è stata giudicata illegittima per contrarietà con il principio secondo cui la valutazione deve avere ad oggetto il processo d'apprendimento e il rendimento scolastico complessivo dell'alunno.

Vittoria congelata

I tempi della giustizia, però, non sono al passo con l'evoluzione della vita reale. E così questa vittoria, incassata in linea di principio, non è stata però resa esecutiva in quanto nel frattempo le studente era andato avanti con il corso di studi. Il collegio giudicante ha dunque statuito l'illegittimità degli atti impugnati, avendo però cura di precisare che l'annullamento degli stessi ha efficacia ex nunc. Questo perché l'annullamento retroattivo degli atti impugnati non avrebbe giovato al ricorrente, che nelle more del giudizio aveva proseguito la carriera scolastica: infatti "l'eventuale pronuncia d'annullamento sic et simpliciter degli atti impugnati non solo sarebbe inutiliter data, ma potrebbe addirittura mettere in dubbio la validità della carriera scolastica percorsa dal ricorrente nelle more del giudizio."

 
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