Legittimo vietare alle paritarie di costituire intere sezioni ex novo
da Il Sole 24 Ore - 3 novembre 2014 di A. A. Moramarco
Nella fase transitoria di passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento scolastico va esclusa la possibilità del riconoscimento della parità per quelle classi che non possano più funzionare sulla base dell’ordinamento ormai superato. Questo è quanto si evince dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 242 del 24 ottobre 2014 che ha dichiarato non fondate le questioni di costituzionalità dell’articolo 1 comma 4 lettera f) della legge 62/2000 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione).
La vicenda
La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dal Tar Lazio nell’ambito di un giudizio relativo ad un ricorso proposto da un istituto scolastico privato e alcuni studenti lavoratori che chiedevano l’annullamento dei decreti con i quali l’Ufficio scolastico regionale aveva riconosciuto la parità scolastica per la sola prima classe dell’istituto, escludendola per le classi successive già attive.
La questione di legittimità costituzionale
La norma applicata prevede tra i requisiti necessari per il riconoscimento della parità tra istituti scolastici «l’organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe».
Per il Tar tale norma, letta in combinato disposto con alcune disposizioni regolamentari, violerebbe sia l’articolo 3 della Costituzione introducendo una disparità di trattamento tra scuole pubbliche e private, perché solo queste ultime subirebbero una «preclusione in ordine alle iscrizioni di studenti delle classi successive alla prima»; sia l’articolo 33 della Costituzione per la «compressione del diritto dello studente e della famiglia di scegliere la scuola», poiché gli studenti delle classi successive alla prima potrebbero scegliere solo le scuole statali.
In sostanza, la norma censurata dai giudici amministrativi introdurrebbe un divieto di costituire intere sezioni ex novo, consentendo «di costituire solo la prima classe a partire dall’anno scolastico 2010/2011, e gradualmente ciascuna classe per ogni successivo anno, fino al completamento del corso, in considerazione della progressiva entrata in vigore del nuovo ordinamento per tutte classi».
La decisione della Consulta
La Corte Costituzionale ritiene che le questioni sollevate nel merito dal Tar Lazio non siano fondate. I giudici di legittimità escludono infatti che nel passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento scolastico vi sia «la possibilità del riconoscimento della parità per quelle classi che non possano più funzionare sulla base dell’ordinamento ormai superato». E ciò si desume dall’interpretazione della nozione di “corsi completi” e del principio di “organicità” richiamati dall’articolo 1 comma 4 lettera f) della legge 62/2000.
Inoltre, questa regola vale anche per le scuole statali. La Consulta ricorda infatti che la riforma degli ordinamenti scolastici degli istituti superiori ha previsto che «il divieto di attivare classi successive alla prima si applica ad entrambe le tipologie di istituzioni scolastiche e non determina alcuna disparità di trattamento nei confronti delle scuole paritarie».
Infine, sempre per il principio di organicità, sono esclusi dalla parità scolastica gli istituti che non assicurano la piena rispondenza al progetto formativo della programmazione scolastica statale. E tale rispondenza non può sussistere per la prosecuzione di corsi avviati in base all’ordinamento previgente.