Con l’integrazione tra formazione e
lavoro ammessi più titoli di studio
da Il Sole 24 Ore – 17.06.2015 di G. Bocchieri
Il
Dlgs di riordino dei contratti accoglie tutte le osservazioni della Conferenza
Stato-Regioni ed integra e sostituisce le disposizioni contenute nel Ddl della
“Buona Scuola” sull’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale,
il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di
specializzazione tecnica superiore.
Sistema
duale e percorsi
La
prima importante novità riguarda la costruzione di un “sistema duale” di
integrazione organica tra formazione e lavoro, attraverso cui viene ampliato
l’insieme dei titoli di studio conseguibili con questa tipologia contrattuale,
che ora comprende la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di
istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione superiore
(il cosiddetto Ifts).
La
seconda importante novità riguarda la possibilità di attivare i percorsi di
apprendistato per i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al
compimento dei 25, a partire anche dal secondo anno dei percorsi di istruzione
tecnica, professionale e liceale per l’acquisizione del diploma di istruzione
secondaria superiore e di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto a
quelle già previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del
conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore. In questo
modo viene ampliata e portata a regime la cosiddetta “sperimentazione Carrozza”
(articolo 8-bis del Dl 104/2013 convertito dalla legge 128/2013).
Retribuzione
e durata
La
terza modifica riguarda l’esonero del datore di lavoro da ogni obbligo
retributivo per le ore di formazione svolte esternamente all’impresa e la
previsione di una retribuzione pari al 10% di quella che sarebbe dovuta al
lavoratore per le ore di formazione a carico del datore di lavoro. Infine,
viene confermata la possibilità di trasformare questa tipologia di
apprendistato in quello professionalizzante, dopo il conseguimento della
qualifica o del diploma, purché la somma dei due periodi di apprendistato non
superi il termine massimo fissato dagli accordi interconfederali o dai
contratti collettivi nazionali. Confermata poi la definizione del limite massimo
di durata della formazione esterna all’azienda pari al 60% dell’orario
ordinamentale dei percorsi di studio.
La
disciplina transitoria e incentivi
Prevista
una disciplina transitoria con la vigente normativa, finché non saranno
adeguate le discipline regionali ed emanato il decreto interministeriale che
dovrà determinare: standard formativi, durata e modalità della formazione a
carico del datore di lavoro.
In
tema di incentivi all’assunzione si prevede l’esonero dal contributo pari al
41% del massimale mensile dell’Aspi per le interruzioni dei rapporti di
apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore; lo sgravio
totale dei contributi a carico del datore di lavoro inclusi il contributo della
Naspi; la riduzione dal 10 al 5% della retribuzione imponibile ai fini
previdenziali della contribuzione dovuta dai datori di lavoro.