Alternanza scuola lavoro: la prima novità il sistema duale


Con l’integrazione tra formazione e lavoro ammessi più titoli di studio
da Il Sole 24 Ore – 17.06.2015  di G. Bocchieri
Il Dlgs di riordino dei contratti accoglie tutte le osservazioni della Conferenza Stato-Regioni ed integra e sostituisce le disposizioni contenute nel Ddl della “Buona Scuola” sull’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.
Sistema duale e percorsi
La prima importante novità riguarda la costruzione di un “sistema duale” di integrazione organica tra formazione e lavoro, attraverso cui viene ampliato l’insieme dei titoli di studio conseguibili con questa tipologia contrattuale, che ora comprende la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione superiore (il cosiddetto Ifts).
La seconda importante novità riguarda la possibilità di attivare i percorsi di apprendistato per i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25, a partire anche dal secondo anno dei percorsi di istruzione tecnica, professionale e liceale per l’acquisizione del diploma di istruzione secondaria superiore e di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto a quelle già previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore. In questo modo viene ampliata e portata a regime la cosiddetta “sperimentazione Carrozza” (articolo 8-bis del Dl 104/2013 convertito dalla legge 128/2013).
Retribuzione e durata
La terza modifica riguarda l’esonero del datore di lavoro da ogni obbligo retributivo per le ore di formazione svolte esternamente all’impresa e la previsione di una retribuzione pari al 10% di quella che sarebbe dovuta al lavoratore per le ore di formazione a carico del datore di lavoro. Infine, viene confermata la possibilità di trasformare questa tipologia di apprendistato in quello professionalizzante, dopo il conseguimento della qualifica o del diploma, purché la somma dei due periodi di apprendistato non superi il termine massimo fissato dagli accordi interconfederali o dai contratti collettivi nazionali. Confermata poi la definizione del limite massimo di durata della formazione esterna all’azienda pari al 60% dell’orario ordinamentale dei percorsi di studio.
La disciplina transitoria e incentivi
Prevista una disciplina transitoria con la vigente normativa, finché non saranno adeguate le discipline regionali ed emanato il decreto interministeriale che dovrà determinare: standard formativi, durata e modalità della formazione a carico del datore di lavoro.
In tema di incentivi all’assunzione si prevede l’esonero dal contributo pari al 41% del massimale mensile dell’Aspi per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore; lo sgravio totale dei contributi a carico del datore di lavoro inclusi il contributo della Naspi; la riduzione dal 10 al 5% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali della contribuzione dovuta dai datori di lavoro.
 
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