Art. 117 della Costituzione: cancellata la
legislazione concorrente
da Tuttoscuola.com
– 08 ottobre 2015
Il Senato ha approvato oggi l’art. 31 del ddl Boschi
di revisione della Costituzione. Se l’articolo sarà confermato nella prossima
lettura alla Camera, cambierà l’art. 117 che disciplinava le competenze
legislative dello Stato e delle Regioni.
In particolare è stata cancellata la norma sulla
legislazione concorrente che in tutti questi anni aveva reso complessi e
complicati i rapporti tra Stato e Regioni.
In materia d’istruzione cambia qualcosa, a cominciare
dalla competenza esclusiva dello Stato che non è più soltanto riferita alle
norme generali sull’istruzione; la competenza esclusiva sarà relativa a
disposizioni generali e comuni sull'istruzione; ordinamento scolastico;
istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica
e tecnologica.
Superata completamente la legislazione concorrente che
prevedeva: istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con
esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni;
ricerca scientifica e tecnologica.
Per quanto riguarda la competenza regionale, il nuovo
art. 117 prevede che spetta alle Regioni la potestà legislativa in materia
della formazione professionale; salva l’autonomia delle istituzioni
scolastiche, in materia di servizi scolastici, di promozione del diritto allo
studio, anche universitario.