Pronto soccorso aziendale: schema riepilogativo


D.M. 338 del 2003, regolamento attuativo del pronto soccorso aziendale

Pronto soccorso aziendale: riepilogo  normativo

Qualcuno, commettendo un errore clamoroso, ha creduto di sintetizzare  il DM 388 con l'obbligo di modificare e integrare il contenuto  delle cassette di pronto soccorso e poco più. Per questo, prima di parlare di talune operazioni concrete da eseguire, riteniamo necessario inquadrarlo per fornire l'unica chiave di lettura che eviterà dolorose sottovalutazioni o incomprensioni.

L’art. 15 comma 3  del  D.Lgs. 626/94 prevedeva un regolamento che avrebbe disciplinato  gli aspetti inerenti il pronto soccorso aziendale, perché recitava:  "le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione sono individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio, con Decreto dei Ministri della Salute, del Lavoro, delle Politiche Sociali, Funzione Pubblica, delle Attività produttive". Il D.M. 388 del 15 luglio 2003 , in Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 2004, n. 28, è appunto questo, anche se approvato con un ritardo di quasi 10 anni ed entrato in vigore solamente dopo 11.

Riguardo all’organizzazione del  Pronto Soccorso aziendale, il D.Lgs 626/1994 art. 15, comma 1) aveva dettato, inoltre, le  prescrizioni generali : “Il datore di lavoro tenendo conto della natura dell’attività e delle dimensioni dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, sentito il medico competente ove previsto, prende i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro …” – D.Lgs 626/1994 art. 15, comma 1). All'art. 12 aveva sancito l'obbligo i designare gli  addetti al Pronto Soccorso.

 

Non deve trarre in inganno la forma apparentemente “soft” e generica della norma.  com'è anche per alcuni articoli del DM 388. In realtà la normativa  fissa obiettivi e obblighi  di valutazione  responsabilizzando  completamente il Datore di lavoro del risultato. Il quale Datore si troverebbe, invece,  in una situazione più tranquilla e certa se la legge dettasse prescrizioni sempre specifiche e dettagliate. E' molto impegnativo, a ben guardare,  anche l'art. 4 del DM 388, che dice: " Il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, sulla base dei rischi specifici presenti nell'azienda , individua e rende disponibili le attrezzature minime di equipaggiamento ed i dispositivi di protezione individuale per gli addetti al primo intervento interno ed al pronto soccorso. Le attrezzature ed i dispositivi (...) devono essere appropriati rispetto ai rischi specifici connessi all'attivita' lavorativa dell'azienda" .Infatti le linee guida del coordinamento tecnico delle Regioni per le ispezioni sull'applicazione del D.M. 388 dicono chiaramente che si pretendono dal datore di lavoro scelte documentate. In pratica un'analisi concreta della situazione dell'azienda e delle specifiche necessità in ordine all'organizzazione del servizio interno di pronto soccorso, con un progetto e un preciso e articolato protocollo operativo; il tutto con  giustificazione documentata delle scelte; questo scritto dovrà  integrare il Piano aziendale di emergenza ed entrare a far parte di quel "Programma di gestione dei rischi"  chiaramente previsto dal D.Lgs 626/94.

In caso di ispezione  casuale o di quella sempre obbligatoria se avviene infortunio grave o sospetto, l'Autorità può giudicare "insufficiente"  quanto predisposto e dar corso a rilevanti sanzioni e in alcuni casi alla denuncia penale. Per esempio, sbaglia clamorosamente chi approfitta che la legge non fissa il numero degli addetti al primo soccorso ma demanda la valutazione al Datore, per designare un numero insufficiente. Infatti, se non  è stato designato un numero di addetti adeguato a coprire ragionevolmente il numero delle sedi, l'estensione fisica e il numero di presenti di ciascuna, oppure il loro effettivo orario di presenza è troppo inferiore all'orario di effettiva apertura della scuola, significa che la soluzione approntata non rispetta principi di adeguatezza  alle esigenze e appropriatezza rispetto alla natura dei rischi. Gia parecchi datori e anche Dirigenti Scolastici sono incappati in passato nelle sanzioni per insufficienza o inadeguatezza..

Ma ora che con il DM 388 viene colmato un vuoto legislativo (e in qualche modo una sorta di "tregua"  informale o mitigazione dei controlli viene a cessare), i controlli diventeranno stringenti e puntuali. Già dal 4 febbraio molti Spisal hanno applicato sanzioni a raffica. Si aggiunga che molti Documenti di valutazione dei rischi  hanno completamente trascurato, nell'obbligatorio "Programma di gestione dei rischi"(=piano di interventi tesi a eliminare o ridurre i rischi),   l'organizzazione del pronto soccorso in tutti i vari aspetti (e questa è una carenza grave, da colmare al più presto con un'apposita appendice al Documento di valutazione  dei rischi). Si  tenga presente che il predetto piano dovrebbe essere a verificato e aggiornato annualmente, anche mediante a riunione periodica col medico Competente (se nominato) e con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

 

Pertanto è necessario e urgente che:

1)  il DM 388 venga letto, riletto nei minimi dettagli e capito bene come di questi potrebbe esser chiesto conto

2)  vengano attuate immediatamente le misure pratiche previste (nuovi contenuti della cassetta di pronto soccorso, ecc.)

3) ma soprattutto venga predisposto un convincente piano di lavoro  che dimostri che su ogni punto è stata condotta un'attenta valutazione e si sono fatte scelte razionali e adeguate. Infatti, ciò che pone un Datore di lavoro in posizione indifendibile è l'aver affrontato con superficialità questi doveri, mentre parziali inadempienze sono oggetto di semplice prescrizione ad adempiere se viene dimostrata la buona volontà di fondo.

 

Vediamo ora gli adempimenti che il D.M. comporta:

atto formale  di classificazione della scuola in uno dei 3 gruppi previsti ( secondo noi scritto e protocollato e poi allegato al Documento di valutazione dei rischi)

 conseguente verifica e ridefinizione dell’intera organizzazione del pronto soccorso interno

eventuale notifica all’USL per chi rientra in talune categorie o nel gruppo A

aggiornamento dotazioni di pronto soccorso (cassette, pacchetti di medicazione, individuazione del mezzo di comunicazione per chiamare soccorso, ecc.

dotazioni per lavoratori che svolgano eventualmente attività in luogo isolato ( viaggi d’istruzione, escursioni, ecc.)

verifica che gli “addetti al primo soccorso” abbiano conseguito l’attestato non più di 3 anni fa (altrimenti vanno aggiornati) al più presto e comunque entro l'anno) e programmazione dell’aggiornamento prima della scadenza dei 3 anni.

ma, soprattutto, traspare chiaramente dalla lettura integrata dei  pertinenti articoli del D.Lgs 626 ( art. 15 e altri)  e del DM 388 (in particolare il citato art. 4 e l'art. 2 laddove dice che comunque la cassetta di pronto soccorso va integrata "sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente, ove previsto") che va attuata una valutazione completa e complessa, eventualmente dimostrabile, perciò è quasi sottinteso che sia opportuna  una forma scritta. Ancora meglio, va  creato uno specifico documento che costituisca un Piano di valutazione, programmazione e gestione del pronto soccorso aziendale. (fonte: PagineScuola)

 
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