Attuazione Legge 107: la nuova valutazione degli studenti


La bozza del nuovo Regolamento per la valutazione degli studenti

17 gennaio 2017   - Giuseppe Mariani

Il 16 gennaio il Consiglio dei ministri ha pubblicato, con gli altri, lo "Schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato": il decreto è previsto dalla delega legislativa contenuta nei commi 180 e 181 (lettera i) della legge n. 107/2015.

L'interesse maggiore sta, oggi, nel confronto dell'atto n. 384 con le disposizioni vigenti nel "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni" (D.P.R. n. 122/2009): cogliere gli elementi di continuità nonché quelli di discontinuità è il primo passo di dirigenti e docenti per reindirizzare l'agire delle scuole a partire dal prossimo anno scolastico.

Il testo dell'atto n. 384, come pure gli altri sette atti scaturiti dalle altre deleghe della legge 107 (è decaduta solo la delega al rifacimento del Testo Unico della scuola), è ora all'esame delle competenti Commissioni parlamentari: le disposizioni qui citate potranno quindi essere modificate prima dell'approvazione finale

Qualche spunto di analisi sull'articolato della bozza pubblicata.

 

Oggetto e finalità della valutazione (art. 1)

E' significativo il diverso esordio dei due testi a confronto sull'oggetto della valutazione.

 

D.P.R. n. 122/2009

Schema dell'atto n. 384

Art. 1, c. 3. La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni.

Art. 1, c. 1. La valutazione ha per oggetto il processo e i risultati di apprendimento (...) ha essenzialmente finalità formativa

 

Ne emergono alcune differenze: anzitutto, il comportamento non rientra, in prima battuta, nell'oggetto della valutazione (bisogna scendere al c. 3 per ritrovarlo); inoltre la valutazione è definita "essenzialmente formativa".

Rimangono inalterati, pur con accenti diversi, sia il richiamo alla coerenza con

 l'Offerta formativa delle istituzioni scolastiche, chiamate alla personalizzazione dei percorsi delineati dalle Indicazioni Nazionali, sia il riconoscimento della competenza del collegio dei docenti a definire criteri e modalità dell'azione valutativa.

Rimane pure inalterata l'affermazione di principio che gli alunni con cittadinanza non italiana sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.

 

La valutazione nel primo ciclo (art. 2)

Non sono pochi gli elementi positivi contenuti nell'art. 2 dell'atto n. 384.

1) Anche se sono state notevoli le pressioni per l'abolizione dei voti nella scuola del primo ciclo (reintrodotti con la legge n. 169/2008) il nuovo testo conferma che la valutazione degli apprendimenti avviene tramite "votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento".

2) Viene finalmente stabilito che spetta al dirigente scolastico (o al suo delegato) la presidenza di tutti i consigli convocati per gli scrutini intermedi e finali. E' noto, infatti, che nella formulazione del D.P.R. n. 122 il dirigente non era menzionato quale membro dei team della scuola dell'infanzia e della scuola primaria.

3) Ancora, viene ribadito "la valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto dall'alunno": il richiamo alla legge n. 517 del 1977 (e al documento di valutazione che ne era derivato) è in sintonia con la dichiarata funzione formativa della valutazione.

4) Circa la possibilità di bocciatura nella scuola primaria non ci sono novità: viene confermata la linea partita dal D Lgs, n. 59 del 2004 (art. 8) e ribadita dalla legge n. 169/2008 (art. 3, c. 1-bis). L'eventuale delibera di non ammissione può essere assunta "solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione" e all'unanimità.

5) Infine, nella scuola, secondaria, è confermato l'obbligo di frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato.

 

La valutazione del comportamento (art. 2, c. 5)

E' confermata la disposizione contenuta nell'art. 2, c. 8, del D.P.R. n. 122/2009, che prevede:

nella scuola primaria la formulazione di un giudizio descrittivo;

nella scuola secondaria di primo grado la formulazione di con un voto in decimi.

Non vien però detto se tale voto in decimi vada preso in considerazione ai fini della "valutazione complessiva, non inferiore a sei decimi" (v. punto successivo): si noti, tuttavia, che è vigente l'art. 2 (c. 3) della legge n. 169/2008 il quale prevede che "la votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso e all'esame conclusivo del ciclo".

 

Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all'esame conclusivo del primo ciclo (artt. 6 e 8)

 

Legge n. 169/2008

Schema dell'atto n. 384

Art. 3, c. 3.  Nella scuola secondaria di primo grado, sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.

Art. 6, c. 1. Il consiglio di classe delibera l'ammissione alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo sulla base di una valutazione complessiva, non inferiore a sei decimi, relativa alla sufficiente acquisizione dei livelli di apprendimento previsti al termine del percorso.

 

 

Il passaggio formalmente più significativo è che la richiesta della sufficienza non è più riferita ad ogni singola materia ma al complessivo andamento degli apprendimenti.

E' un ritorno alla discrezionalità sovrana del consiglio di classe, con tutte le luci e tutte le ombre che questo comporta: è auspicabile che, nel corso del lavoro parlamentare, sia dato un criterio di indirizzo e di limite sul quantum di insufficienze sia ritenuto non superabile.

 

Le rilevazioni nazionali sugli apprendimenti degli alunni del primo ciclo (artt. 4 e 7).

Per il primo ciclo, il tema delle azioni dell'Invalsi per le rilevazioni nazionali sugli apprendimenti degli alunni è trattato nell'art. 4 per la scuola primaria e nell'art. 7 per la secondaria di primo grado. Si afferma che le rilevazioni degli apprendimenti costituiscono parte integrante del processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia della azione didattica.

Le nuove disposizioni sono dettate da criteri di continuità, con innovazioni coerenti con le strategie concordate a livello europee: in tal senso si muove l'introduzione della prova Invalsi anche per la lingua inglese.

Il quadro delle operazioni delineato nel nuovo Regolamento prevede che esse siano effettuate nel mese di aprile e che abbiano ad oggetto:

ü  nella classe seconda primaria: italiano e matematica;

ü  nella classe quinta primaria: italiano, matematica e inglese;

ü  nella classe terza della secondaria di primo grado: italiano, matematica e inglese.

Queste ultime non faranno più parte degli esami: tuttavia, svolte nel mese di aprile, rappresenteranno requisito di ammissione all'esame conclusivo.

 

Svolgimento ed esito dell'esame di Stato (art. 9)

Lo schema di Regolamento opera un sostanziale alleggerimento dell'esame di Stato:

ü  l'anticipazione (sopra citata) delle prove Invalsi al mese di aprile, al di fuori quindi delle prove d'esame;

ü  la presidenza della commissione d'esame da parte del dirigente scolastico della scuola stessa.

E' difficile capire perché si voglia eliminare la figura del presidente esterno: in assenza di motivazioni economiche (da decenni l'incarico di presidente di commissione è a costo zero) si va a togliere una figura di garante esterno della correttezza delle procedure e delle valutazioni, sul versante sia dei docenti/commissari sia degli alunni/candidati, con il rischio di una ulteriore immotivata svalutazione di un passaggio importante nella crescita di responsabilità degli studenti.

Le prove scritte saranno tre: italiano, logica-matematica, competenze in lingue straniere, articolata in due sezioni. Agli scritti seguirà (come sempre) il colloquio.

La commissione d'esame delibera la valutazione finale complessiva sulla base dei criteri di valutazione fissati e la esprime con voto in decimi: il nuovo Regolamento non pone più il vincolo della media matematica fra i risultati ottenuti col voto di ammissione e con i voti delle singole prove.

Rimane la possibilità, per chi consegue il voto finale, di avere la "lode" a seguito di deliberazione all'unanimità della commissione, che, a tal fine, prende in considerazione "le valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame".

Al termine della sessione d'esami viene rilasciata l'Attestazione delle competenze nel primo ciclo (art. 10), che reca anche l'indicazione dell'esito delle prove Invalsi.

Per gli alunni con disabilità e DSA è confermata la previgente normativa, sia nella valutazione sia nella conduzione degli esami (art. 12).

 

Esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione: ammissione dei candidati e attribuzione del credito scolastico (artt. 15-17)

Le condizioni per l'ammissione all'esame di Stato sono 4:

a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato;

b) partecipazione durante l'ultimo anno di corso alle prove INV ALSI;

c) svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro nel secondo biennio e nell'ultimo anno;

d) votazione media non inferiore ai sei decimi compreso il voto di comportamento.

Aumenterà il peso del credito scolastico: da 25 a 40 punti (in allegato la nuova Tabella).

 

L'esame di Stato (artt. 18-23)

Anche per l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo si intende operare una semplificazione: le prove scritte sono due, a carattere nazionale, seguite da un colloquio.

La prima rimane l'italiano; la seconda prova, in forma scritta, grafica o scritto-grafica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio. Nell'istruzione professionale la seconda prova ha carattere pratico ed è tesa ad accertare le competenze professionali acquisite dal candidato.

L'esperienza di alternanza scuola·lavoro è obbligatoriamente oggetto di esposizione nel colloquio sotto forma di "una breve relazione e/o un elaborato multimediale".

Il voto finale complessivo rimane in centesimi, come risultato della somma dei punti così attribuiti:

ü  massimo 20 punti per la valutazione di ciascuno scritto e del colloquio (massimo 20 x 3);

ü  massimo 40 punti di credito scolastico,

Rimane la possibilità che la commissione all'unanimità attribuisca la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire di integrazioni del punteggio.

Per gli studenti con disabilità / con DSA rimangono le disposizioni oggi vigenti.

 

Prove nazionali Invalsi (art. 21)

Sono previste per gli studenti dell'ultimo anno per italiano, matematica e inglese.

L'esito di tali prove è valorizzato in una specifica sezione all'interno del "curriculum dello studente" (istituito dalla legge n. 107/2015, c. 28).

 

Diploma finale e curriculum dello studente (art. 23)

 Il diploma finale attesta l'indirizzo e la durata del corso di studi nonché il punteggio ottenuto. Vi è allegato il "curriculum dello studente" (il modello sarà fornito dal ministero), in cui sono riportate le discipline ricomprese nel piano degli studi con l'indicazione del monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse.

Vi saranno indicati altresì:

ü  i livelli di apprendimento conseguiti nella prove Invalsi;

ü  le attività svolte in ambito extra scolastico nonché le attività di alternanza scuola-lavoro.

 

 

 
Salva Segnala Stampa Esci Home