Chiamata diretta: il problema dei Vicari


Chiamata diretta, nodo vicari

da ItaliaOggi – 15/2/2017 - Marco Nobilio

 

Nella chiamata diretta saranno determinanti le attività di collaborazione a vario titolo svolte dai docenti con i dirigenti scolastici. È quanto si evince dall’elenco dei requisiti proposti dall’amministrazione scolastica il 9 febbraio scorso ai rappresentanti dei sindacati della scuola Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda.

La mossa dell’amministrazione si colloca all’interno della trattativa in corso sulla cosiddetta sequenza contrattuale sulla chiamata diretta. L’intesa del 30 novembre, infatti, prevede che i criteri per la chiamata diretta dei docenti da parte dei dirigenti scolastici (cosiddetta chiamata per competenze) debbano essere definiti al tavolo negoziale. Il prossimo incontro è previsto per mercoledì prossimo 15 febbraio e le trattative proseguiranno anche il giorno successivo.

Rispetto al precedente elenco l’amministrazione ha ridotto il numero complessivo dei requisiti utili ai fini della chiamata diretta da 36 a 27. Sono spariti i riferimenti espressi al possesso di master di I e II livello. E sono stati eliminati anche i riferimenti alle esperienze di insegnamento con metodologia Clil e alla partecipazione a progetti di scambio con l’estero. E stato ridotto anche il numero dei criteri riguardanti le esperienze organizzative. In particolare per quanto riguarda lo svolgimento di incarichi di referente per alternanza scuola/lavoro e per le attività di formatore.

Ma rimangono intatti gli altri 9 criteri, sempre per quanto riguarda le esperienze organizzative: le esperienze che vengono maturate a seguito dell’assegnazioni di incarichi fiduciari ai docenti da parte del dirigente scolastico. Incarichi che, nella maggior parte dei casi, costituiscono oggetto della prestazione tipica del dirigente scolastico che, però, può delegarne lo svolgimento a docenti di propria fiducia mantenendone la responsabilità e la retribuzione. Ed è uno degli ultimi fronti su cui i sindacati chiedono al ministero di tornare sui propri passi. Intanto, è stato eliminato il riferimento al colloquio tra le modalità di selezione dei docenti: uno dei punti contestati dai sindacati.

Lo svolgimento degli incarichi di collaborazione comporta anche il diritto alla retribuzione aggiuntiva. Retribuzione che viene definita in sede di contrattazione integrativa di istituto. E che adesso, dopo l’avvento della legge 107/2015, può determinare anche la possibilità di accedere ad una corsia preferenziale per ottenere il versamento di ulteriori emolumenti collegati al cosiddetto merito. Emolumenti che vengono erogati dal dirigente scolastico, secondo discrezionalità e in riferimenti ad analoghi criteri. Che peraltro discendono direttamente dalla legge 107/2015, nella quale è inclusa un’apposita previsione in tal senso.

Ne consegue che lo svolgimento di incarichi fiduciari, prevalentemente connessi ad attività diverse dall’insegnamento, potrebbe risultare conveniente non solo economicamente, ma anche e soprattutto per rimanere nella stessa istituzione scolastica. E il dirigente scolastico, da una parte avrebbe la possibilità di assegnare ai docenti di staff una retribuzione aggiuntiva di natura discrezionale e, dall’altra parte, avrebbe la possibilità di incentivare ulteriormente tali docenti tramite l’esercizio della propria facoltà di confermarli nella propria sede scolastica di servizio.

Ai fini della chiamata diretta assumeranno rilievo anche i titoli di studio e professionali in senso stretto. Tra questi, le ulteriori abilitazioni all’insegnamento, il possesso del titolo di dottore di ricerca, la specializzazione nella metodologia Clil, le certificazioni linguistiche, la specializzazione in italiano L2 (necessaria per insegnare l’italiano agli alunni di madre lingua diversa dall’italiano) e le certificazioni informatiche. L’elenco dei criteri e la bozza di accordo a cui è allegato non prevedono la possibilità di compilare una graduatoria di aspiranti.

L’individuazione degli aventi titolo a ricevere la proposta di incarico triennale, dunque, saranno adottata dal dirigente scolastico secondo gradimento, sebbene in coerenza con il possesso dei titoli collegati ai criteri. Pertanto, qualora venisse stipulato un accordo conforme a quanto emerso nelle ultime sedute negoziali, l’individuazione del docente avverrebbe secondo discrezionalità. Si tratta di un fatto fortemente innovativo che amplia la nozione di discrezionalità amministrativa, prima collegata all’esistenza di un vuoto normativo nelle materie in cui venisse esercitata e ora espressamente prevista dal legislatore in collegamento con la nozione di clausola di gradimento, tipica di contesti di natura privatistica. Tale previsione è stata fortemente criticata dall’Autorità nazionale anticorruzione, che aveva lanciato l’allarme individuando nella procedura diversi fattori a rischio corruttivo.

L’autorità guidata da Raffaele Cantone, peraltro, per tamponare tali rischi aveva suggerito all’amministrazione di prevedere l’inserimento di un parere endoprocedimentale da parte degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche. E questo suggerimento è stato in parte accolto dall’amministrazione.

La bozza di accordo, infatti, prevede la previa assunzione di un parere del collegio dei docenti da parte del dirigente scolastico. Parere che, però, non assumerà carattere vincolante. Almeno al momento. Ed è il secondo punto su cui i sidnacati fanno pressione perché assuma invece forma di delibera vincolante.

 
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