DiSAL e il rinnovo contrattuale dei Dirigenti Scolastici


 Premessa

La Direzione Nazionale dell’Associazione Professionale dei dirigenti scolastici DiSAL, riunita a Milano il 21 aprile 2018, in previsione dell’imminente ripresa del confronto contrattuale per la definizione del CCNL dell’area dirigenziale C) Istruzione e Ricerca, così definita dall’Accordo Quadro del 13 luglio 2016, auspica una positiva conclusione del confronto contrattuale in sede ARAN, tenuto conto del lungo periodo di blocco.

In questa particolare occasione, nel rispetto delle prerogative sindacali e di quelle di Parte Pubblica in materia, l’Associazione professionale DiSAL offre, all’attenzione delle Parti interessate ed ai Dirigenti scolastici, alcuni elementi di riflessione, unitamente ad alcune richieste provenienti dai propri soci e di cui intende farsi carico.

 

Ridefinizione del profilo del dirigente scolastico

Appare opportuno sottolineare, in via preliminare, come l’attuale dibattito sul rinnovo contrattuale dei dirigenti scolastici sia polarizzato sugli aspetti retributivi, mentre parrebbe essere passato in secondo piano il tema della ridefinizione del profilo dirigente scolastico che riteniamo debba essere affrontato e chiarito  unicamente per via legislativa. Non condividiamo, pertanto, l’impostazione dellAtto di indirizzo relativo al Comparto scuola che, nella sezione dedicata ai Dirigenti scolastici, affida in effetti alla contrattazione il compito di declinare il profilo professionale del dirigente. La scuola è un’istituzione che eroga un servizio pubblico, in cui operano, con ruoli istituzionali e comportamentali diversi, soggetti eterogenei (docenti, genitori, studenti, ecc.). In questo contesto il dirigente scolastico esercita, tra le altre, funzioni amministrative e gestionali che, in quanto funzioni a rilevanza pubblica, possono essere esercitate solo all’interno di un chiaro quadro legislativo che, invece, ha fatto registrare nell’ultimo decennio diverse innovazioni, talvolta contradditorie tra loro, modificando di fatto l’originario profilo del dirigente scolastico della scuola dell’Autonomia delineato nel D.Lgs 165/01.

Diversi interventi dei recenti Governi e del Parlamento in materia di riforme della Pubblica Amministrazione (Dlgs 150/09 e L. 124 /2015 cd legge Madia) e dell’Istruzione e della Formazione (DPR 80/13, L. 107/2015 con particolare riguardo all’art.1 c.78) rendono necessaria per questo una piena ed adeguata rivisitazione in sede legislativa del profilo del dirigente scolastico.

Stante l’attuale precario quadro politico, che non fa pensare ad interventi legislativi organici in materia nel breve periodo, uno strumento per mettere mano a tale operazione di raccordo tra le diverse norme che hanno modificato profondamente ruolo, funzioni e responsabilità dei dirigenti scolastici, potrebbe essere costituito dall’attuazione - se non decaduta - della nona e ultima delega di  cui alla L. 107/2015, inerente la revisione del decreto legislativo 297/1994 Testo Unico sulla Scuola, all’interno del quale inserire elementi, definizioni, responsabilità definitori del profilo del dirigente scolastico, prevedendone poi una successiva ratifica parlamentare.

 

Responsabilità in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro

Per quanto concerne la delicata questione delle responsabilità del dirigente scolastico in materia di sicurezza e tutela della salute, invece non resta che attendere che il nuovo Parlamento lo rimetta nell’agenda dei temi prioritari, facendo tesoro di proposte di legge già presentate e discusse alla fine della scorsa legislatura  cui DiSAL ha fornito il massimo supporto in termini di collaborazione e di elaborazione.

 

Profilo del dirigente scolastico e contratto di lavoro

DiSAL ritiene che sarebbe evidentemente opportuno redigere e sottoscrivere un nuovo Contratto di lavoro solo dopo la definizione per via legislativa del profilo e di nuove responsabilità del dirigente scolastico. Tuttavia, poiché bisogna prendere atto, ancora una volta, che non c’è consequenzialità tra i diversi passaggi e che urge il rinnovo del contratto di lavoro, non è da escludere che già in esso possano essere ricondotte specificità, ruoli, azioni e responsabilità del dirigente scolastico, avendo cura, però, di non invadere - come sopra affermato -  le riserve di legge, così come peraltro previsto dagli artt.1 e 2 del CCNL 2002/2005 della dirigenza scolastica e riconfermato dall’art. 1 del CCNL 2006/2009, rispetto alla definizione e contenuti della funzione dirigenziale, in cui si fa esplicito rinvio alle previsioni del D.Lgs 165/01.   E’ da auspicare, invece, che la parte giuridica del prossimo nuovo contratto dei dirigenti scolastici relativa al profilo professionale si occupi di ridefinire, migliorandole, le loro condizioni di lavoro fortemente sbilanciate verso compiti di natura burocratica, spesso collegati a richieste ed esigenze che provengono da altre amministrazioni. E’ opportuno, in tal senso, che accanto al confronto sull’onnicomprensività della retribuzione, siano ridefinite in sede contrattuale le modalità di conferimento degli incarichi, la sostituzione durante le ferie e nei periodi di malattia, le specifiche responsabilità amministrative, i rapporti di responsabilità con il Direttore amministrativo,…

Il Contratto di lavoro non potrà non declinare, infine, un articolato riguardante la formazione in servizio dei dirigenti scolastici nel quale prevedere una congrua destinazione di risorse e permettere attraverso il sistema diffuso dei voucher il protagonismo dei soggetti titolari della formazione dei dirigenti scolastici, comprese le associazioni professionali che svolgono spesso una funzione di supplenza alle carenze dell’amministrazione centrale e invece dovrebbero risultare strategiche anche attraverso il libero organizzarsi delle opportunità di formazione tra dirigenti scolastici o tra reti di scuole.


La retribuzione del dirigente scolastico

Appare invece urgentissimo che alcuni aspetti legati alla retribuzione debbano trovare adeguate soluzioni nella imminente fase di contrattazione mettendo mano, dopo oltre dieci anni dall’ultimo confronto contrattuale, alle questioni stipendiali rimaste sospese.

Tale questione era già matura alla naturale scadenza della vigenza contrattuale 2006/2009, ma proprio il blocco della contrattazione non ha permesso di proseguire nel percorso di perequazione esterna delle retribuzioni dei dirigenti scolastici rispetto ad altre analoghe figure dirigenziali del comparto pubblico (a fronte peraltro di maggiori responsabilità dei primi ed all’aumento di carico di lavoro derivante dalle operazioni di dimensionamento scolastico e di conferimento reggenze sulle sedi vacanti, oltre alle già ricordate “molestie” burocratiche). La mancanza di confronto, unitamente all’assenza di destinazione di risorse (cui in parte e in maniera insufficiente ma non strutturale ha provvisto solo di recente la L.107/15) non ha permesso neppure di sanare la sperequazione interna che si era creata tra gli ex direttori didattici e presidi in ruolo nel 1999/2000 e i presidi incaricati dei primi anni 2000 e coloro che sono entrati in ruolo con gli unici due concorsi ordinari del 2007 e 2011 (che, tra l’altro, rappresentano ormai la maggioranza dei colleghi in servizio), senza citare le sperequazioni stipendiali tra le diverse regioni in materia di retribuzione di posizione parte variabile e di risultato su cui si ritornerà qui sotto.

 

Aspetti critici da affrontare

Si segnalano, infine, le seguenti criticità che il tavolo di contrattazione dovrà urgentemente e positivamente affrontare e risolvere:

·       dedicare attenzione alla sfasatura tra il triennio contrattuale 2016/2018 e le risorse messe a disposizione dalla Legge di stabilità che coprono due annualità 2019 e 2020 che vanno oltre la vigenza contrattuale peraltro già in scadenza a dicembre di questo anno;

·       realizzare una reale perequazione esterna: il nuovo Contratto dovrà integrare quanto già definito per i comparti pubblici, rendendo disponibili al tavolo contrattuale le risorse stanziate  specificamente per i dirigenti scolastici con il comma 591 della Legge di bilancio 2018 (L.205/17), ponendo così le premesse per una progressiva perequazione. Il tentativo, con queste limitate risorse a disposizione, risulta quello di “…armonizzare progressivamente l’indennità di posizione parte fissa dei dirigenti della scuola (ex Area V) con il valore della corrispondente voce retributiva prevista per gli altri dirigenti dell’area;

·       regolamentare e tutelare la costituzione del Fondo Unico Nazionale: l’Atto di indirizzo richiede, come per tutte le Aree dirigenziali, l’assorbimento della retribuzione di posizione parte fissa nella voce stipendiale, passaggio questo che potrebbe avere dei riflessi negativi nella costituzione del Fondo Unico Nazionale (FUN), soprattutto in una situazione in cui le reggenze si annunciano in numeri significativi per almeno altri uno/due anni scolastici stante il ritardo delle procedure del nuovo concorso;

·       attuare una corretta e celere corresponsione del FUN superandone l’attuale gestione puramente ragionieristica da parte del MEF/MIUR: la corresponsione, cronicamente in ritardo ogni anno, dovrà avvenire previa ridefinizione dei suoi criteri di costituzione e quantificazione, rivedendo gli attuali meccanismi relativi alla determinazione delle fasce, oggi variabili da regione a regione e quelli di erogazione della retribuzione di posizione parte variabile e risultato. Il FUN di fatto si è ridotto rispetto alle misure in atto prima del 2010, registrando un con recupero solo temporaneo con le risorse messe a disposizione dalla L.107/15 e anche a seguito della riduzione del numero della platea dei beneficiari; quest’ultimo concausa peraltro è prevedibile che nel 2019/20, con l’espletamento delle procedure concorsuali, cessi i suoi effetti, per la ricostituzione dell’organico dei Dirigenti. Tra l’altro si tratta di un compenso contrattualmente dovuto a fronte di una prestazione già resa in concomitanza con un aumento esponenziale dei carichi di lavoro come sopra ricordato. Da rilevare che, a seguito dei processi di dimensionamento scolastico, il numero di dirigenti scolastici si è progressivamente ridotto: da 12000 dirigenti scolastici in organico nel 2000 agli 8000 di oggi. Inoltre il FUN viene distribuito in base ai posti in organico delle diverse regioni, anziché in base al numero dei dirigenti in servizio: il risultato di questo orientamento è che i dirigenti che operano nelle regioni con forti vuoti sono avvantaggiate rispetto a quelle ad organici pieni, generando quindi una nuova sperequazione tra i colleghi questa volta da regione a regione le regione;

·       regolamentare il recupero totale della quota della RIA, nel momento della cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici che ne hanno goduto. Tale quota contribuisce ad alimentare il fondo regionale, per essere ridistribuita ai dirigenti in servizio nella retribuzione di posizione parte variabile. Si tratta, infatti, di fondi contrattuali appartenenti al comparto scuola, secondo quanto stabilito già nei CCNL, quello di ingresso nell’area dirigenziale V del 2001 e in quello del 2002/2005;

·       definire la problematica  gestione della retribuzione di risultato oggi legata alle controverse procedure della valutazione dei dirigenti scolastici.

 

Milano, 12 maggio 2018

 

 
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