Sentenze/Senza contradditorio niente sanzioni


Scuola nega il contraddittorio, annullata la sanzione allo studente

ITALIA OGGI - 10-07-2018 - Giuseppe Mantica

 

Scuola ammonita sul rispetto delle procedure. D Tribunale amministrativo di Milano, esaminando il ricorso dei genitori di un'alunna che era stata sanzionata, ha rilevato che non era stata ascoltata a sua difesa ed ha annullato la sanzione con la sentenza n. 1494 del 20.3.2018, pubblicata il 13 giugno scorso. Lo Stato quando agisce sotto forma di Pubblica amministrazione è tenuto all'osservanza delle regole (quasi sempre prestabilite dalla legge e poi specificate da norme secondarie) per impedire che la posizione di superiorità, nella quale si trova, diventi arbitrio a danno degli equilibri di diritto; non di rado il contenzioso amministrativo verte proprio su errori in procedendo.

Il fatto da cui ha origine la recente sentenza ha avuto lo scorso anno una certa notorietà perché ha riguardato un video postato sui social del web ritraente una alunna della scuola media durante una lezione in classe. La decisione in commento ha, tuttavia, curato più l'aspetto procedurale della questione che non la diffusione delle immagini di persone minori in ambiente protetto: anche perché l'autore del video era stata un'altra minore che aveva poi diffuso le immagini via internet. Il consiglio di classe (una scuola media dell'hinterland milanese) in ragione dell'uso del cellulare ha deciso, nel febbraio 2017, di assegnare la sanzione disciplinare del richiamo scritto all'alunna ritratta nel video, e di fissare a sette decimi il voto di condotta.

Già in via cautelare il TAR della Lombardia aveva accolto le ragioni dei genitori della ragazza sospendendo la sanzione disciplinare (ordinanza n. 654 del 24 maggio 2017) sulla considerazione che «l'accertamento dei fatti da parte della amministrazione non è stato completo» soprattutto in ordine all'individuazione dell'autore del video, incolpando semplicemente chi vi appariva; e senza nemmeno accertarsi se l'alunna fosse stata consenziente, o meno, alla sua immissione nei canali social.

Il successivo giudizio di inerito ha dato modo al collegio di censurare esplicitamente l'azione amministrativa condotta senza istruttoria. In particolare, per quel che riguarda la scuola, rileva il terzo comma dell'art. 4 del dpr n. 249/1998, denominato Statuto delle studentesse e degli studenti, ove è precisamente previsto che nessun alunno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato a esporre le proprie ragioni; quasi tutti i regolamenti delle singole scuole peraltro richiamano tale norma individuando specifiche e articolate garanzie procedurali volte ad assicurare il principio del contraddittorio. In tal senso è necessario non soltanto procedere ad una precisa contestazione degli addebiti all'interessato, ma anche invitarlo a produzioni difensive: l'invito può restare senza seguito, ma da parte della pubblica amministrazione è necessario che sia stato consentito.

 

 
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