Sentenze/ Infortunio sportivo durante un torneo scolastico


Infortunio sportivo, è responsabile la scuola? Sentenza

Orizzontescuola – 11/6/2019 -  Avv. Marco Barone

 

Una importante sentenza della Cassazione, civ. Sez. III, Ord., (ud. 09-05-2018) 10-04-2019, n. 9983, afferma principi di diritto oramai consolidati in materia di responsabilità dell’amministrazione scolastica per infortunio accorso ad un proprio studente durante lo svolgimento di attività sportiva.

I contenziosi in materia sono sempre più diffusi, anche per altre casistiche, ma che vedono purtroppo, gli studenti come vittime di infortuni, a volte casuali ,a volte dovuti ad una cattiva gestione, e vedono come chiamata in giudizio la compagna assicuratrice di riferimento oltre che il MIUR e la scuola e spesso si agisce anche contro gli stessi docenti che hanno in affidamento i minori, e non è un caso che pare che si stia registrando un mero incremento delle richieste di assicurazione da parte dei docenti.

Fatto

Una famiglia agiva in giudizio per chiedere il risarcimento danni a causa del sinistro del proprio figlio iil quale, mentre partecipava ad un torneo di pallamano organizzato dalla propria scuola, cadeva a terra andando ad urtare contro una panchina, riportando lesioni.

Quando sussiste la responsabilità della scuola in caso di infortunio sportivo

Quanto al merito, deve ribadirsi che in caso come nella specie di infortunio subito da uno studente all’interno della struttura scolastica durante le ore di educazione fisica nel corso di una partita di pallamano, ai fini della configurabilità della responsabilità a carico della scuola ex art. 2048 c.c. non è sufficiente il solo fatto di aver incluso nel programma della suddetta disciplina e fatto svolgere tra gli studenti una gara sportiva, ma è altresì necessario: a) che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro studente impegnato nella gara; b) che la scuola non abbia predisposto tutte le misure idonee a evitare il fatto (v. Cass., 28/9/2009, n. 20743).

I criteri per individuare le responsabilità

In termini più generali, si è da questa Corte precisato in materia di risarcimento danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo, ove siano derivate lesioni personali ad un partecipante all’attività a seguito di un fatto posto in essere da un altro partecipante, il criterio per individuare in quali ipotesi il comportamento che ha provocato il danno sia esente da responsabilità civile sta nello stretto collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo, collegamento che va escluso allorquando l’atto sia stato compiuto allo scopo di ledere, ovvero con una violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco, con la conseguenza che sussiste in ogni caso la responsabilità dell’agente in ipotesi di atti compiuti allo specifico scopo di ledere, anche se gli stessi non integrino una violazione delle regole dell’attività svolta, mentre la responsabilità non sussiste se le lesioni siano la conseguenza di un atto posto in essere senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole dell’attività, nonchè nell’ipotesi in cui pur in presenza di violazione delle regole proprie dell’attività sportiva specificamente svolta l’atto sia a questa funzionalmente connesso (v. Cass., 8/8/2002, n. 12012), rientrando cioè nell’alea normale della medesima (v. Cass., 27/10/2005, n. 20908).

Sull’onere della prova a carico dello studente infortunato e della scuola

Si è altresì sottolineato che, in caso di infortunio sportivo subito da uno studente all’interno della struttura scolastica durante le ore di educazione fisica, incombe al medesimo dare la prova dell’illecito commesso da altro studente, quale fatto costitutivo della sua pretesa, laddove è a carico della scuola la prova del fatto impeditivo, cioè l’inevitabilità del danno nonostante la predisposizione di tutte le cautele idonee a evitare il fatto (v. Cass., 8/4/2016, n. 6844), ivi ricompresa l’illustrazione della difficoltà dell’attività o del relativo passaggio e predisporre cautele adeguate affinchè gli stessi, se affrontati, possano essere svolti da tutti i partecipanti in condizioni di sicurezza (v. Cass., 28/7/2017, n. 18903). L”incidente nel caso in questione è avvenuto per una ragionevole causa fortuita, legata alle fisiologiche modalità di gioco della pallamano. Ravvisando avere la scuola fatto quanto doveva per assolvere all’obbligo di vigilanza cui era tenuta ai sensi dell’art. 2048 c.c., ha in particolare ritenuto essersi il sinistro nella specie verificato con modalità tali da non potere essere impedito, e rientrare l’evento nell’alea normale dell’attività sportiva cui nella specie lo studente odierno ricorrente ha preso parte.





 
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