Attività incompatibili con la funzione docente


Una nota del Ministero fa chiarezza in materia

Il personale docente non può esercitare attività commerciale, industriale o professionale, né può accettare o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato. Lo ribadisce il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in una recente nota con cui risponde a numerosi quesiti sollevati sulla materia. Il divieto non si applica, tuttavia, nel caso del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale. In questo caso, però, gli insegnanti dovranno comunicare lo svolgimento dell'attività aggiuntiva, pena la decadenza dall'impiego. Al personale docente è invece consentito, con l'autorizzazione del dirigente scolastico, l'esercizio della libera professione a patto che questa non pregiudichi l'assolvimento della sua funzione e risulti coerente con l'insegnamento impartito.

 

Nota:   dai CCNL della scuola non statale:

Art. 10 CCNL ANINSEI (Assunzione personale in servizio nella scuola statale) “….Sono fatte salve le disposizioni di legge sul part-time, con i limiti e nel rispetto delle compatibilità degli orari” e art. 21 CCNL AGIDAE (insegnanti statali) “…..Sono fatte salve le disposizioni di legge sul part-time.”

I CCNL della scuola non statale consentono al personale con contratto di lavoro part time di aver più rapporti di lavoro nel rispetto del principio costituzionale che afferma “art. 36 - Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.”

 

Ministero dellIstruzione, dellUniversità e della Ricerca  Dipartimento per l’Istruzione

Prot. n. 1584/Dip/Segr.  Roma, 29.07.2005

Ai Direttori Generali degli  Uffici Scolastici Regionali  LORO SEDI

Oggetto: Esercizio di attività incompatibili con la funzione docente.

In relazione a ricorrenti quesiti concernenti la materia in oggetto,  si fa presente che, ai sensi del disposto di cui all’articolo 508, comma 10  del D.L.vo n. 297/94 (Testo Unico), il personale docente non può esercitare attività commerciale, industriale o professionale, né può accettare o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato.

            Tale divieto non si applica nel caso di personale nei cui confronti sia stata disposta la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, con una prestazione lavorativa  non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno. Tale personale è tuttavia tenuto a comunicare lo svolgimento dell’attività aggiuntiva, a pena di decadenza dall’impiego, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 61, della legge n. 662 del 23.12.1996 (finanziaria 1997).

            Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del dirigente scolastico,  l’esercizio della libera professione a condizione che non sia di pregiudizio all’ordinato e completo assolvimento delle attività inerenti alla funzione docente e che risulti, comunque, coerente con l’insegnamento impartito. 

            Le SS.LL. richiameranno l’attenzione dei dirigenti scolastici sull’esigenza della scrupolosa osservanza della normativa sopra richiamata da parte del personale docente.      

            Si ringrazia per la collaborazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO  Pasquale Capo          

 
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