Pubblicato in G. U. il Decreto Legge n 122 del 10 settembre 2021: obbligo di green pass anche per i genitori
Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
da COVID-19 in ambito scolastico
Ecco i contenuti dell'Art. 1:
" Art. 1.
Modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno
2021, n. 87
1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,
dopo l’articolo 9 -ter sono inseriti i seguenti:
«Art. 9 -ter .1 (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l’accesso in ambito scolastico, educativo e
formativo). — 1. Le disposizioni di cui all’articolo 9 -ter si applicano anche al personale dei servizi educativi
per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), dei sistemi regionali di Istruzione
e Formazione Professionale (IeFP), dei sistemi regionali
che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e degli Istituti Tecnici Superiori
(ITS). Le verifiche di cui al comma 4 dell’articolo 9 -ter
sono effettuate dai dirigenti scolastici e dai responsabili
delle istituzioni di cui al primo periodo.
2. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute
pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni
scolastiche, educative e formative di cui all’articolo 9 - ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere
ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19
di cui all’articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al
primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli
studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai
percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).
3. La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea
certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti
con circolare del Ministero della salute.
4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al comma 2
sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui
al medesimo comma 2. Nel caso in cui l’accesso alle
strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro,
la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, deve
essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Le
verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9,
comma 10. Con circolare del Ministro dell’istruzione
possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica.
5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi
2 e 4 è sanzionata ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 3, 5 e
9 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta
fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2 -bis , del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.