Fonte: OrizzonteScuola. Articolo di sabato 21 gennaio.
Concorso Dirigenti Scolastici 2023: il nodo dei requisiti di accesso è stato sciolto con la pubblicazione, lo scorso 22 dicembre, del Regolamento in Gazzetta Ufficiale. Il Regolamento presenta alcune novità rispetto alla bozza, peraltro già messe in evidenza per tempo dal CSPI nel prescritto parere.
I requisiti richiesti per la partecipazione al concorso Dirigenti Scolastici sono i seguenti:
appartenere al personale docente delle istituzioni scolastiche statali ovvero al personale educativo delle istituzioni educative statali;
essere assunto con contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni scolastiche ed educative statali;
essere stato confermato in ruolo (quindi con anno di prova superato);
essere in possesso di una delle seguenti lauree:
laurea magistrale;
laurea specialistica;
diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al DM n. 509/1999;
diploma accademico di II livello rilasciato dalle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica;
diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore.
aver svolto 5 anni di servizio
essere in possesso dei requisiti generali per l’accesso all’impiego nelle pubbliche amministrazioni.
Da evidenziare che i titoli di studio conseguiti all’estero sono considerati validi per l’ammissione al concorso se dichiarati equipollenti o equivalenti a titoli universitari italiani secondo la normativa vigente.
I titoli di accesso devono essere posseduti entro la data di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione, che al momento non conosciamo ancora.
Per quanto riguarda i cinque anni di servizio richiesti bisogna precisare che:
il servizio può essere stato svolto a tempo sia indeterminato che determinato;
in caso di servizio svolto a tempo determinato, lo stesso si intende prestato per un anno intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni o se sia stato prestato ininterrottamente dal primo febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale;
il servizio di ruolo si considera valido soltanto se effettivamente prestato, con esclusione dei periodi di retrodatazione giuridica;
il servizio è valido solo se prestato nelle scuole statali (no paritarie)
N.B. Ai fini dell’ammissione al concorso, si considera valido soltanto il servizio di ruolo effettivamente prestato con esclusione dei periodi di retrodatazione giuridica, restando fermo quanto
previsto al comma 3 circa la validità del servizio prestato anche prima della stipula del contratto a tempo indeterminato.
Perchè non è valido il servizio svolto nelle scuole paritarie
Il Regolamento lo indica in premessa “Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 180 del 30 luglio 2021 che, nel dichiarare non fondata la questione di legittimita’ costituzionale – in riferimento all’articolo 3 della Costituzione dell’articolo 485 del decreto legislativo n. 297 del 1994, ritiene, in merito all’applicazione degli istituti che regolano la carriera degli insegnanti, l’assimilazione della disciplina del rapporto di lavoro dei docenti delle scuole paritarie e di quelle statali solo parziale ed esclude, pertanto, di poter estendere in via analogica la possibilita’ di valutare il servizio preruolo dei docenti delle scuole paritarie «ai fini della ricostruzione della carriera, della mobilita’ scolastica e dell’accesso alle procedure concorsuali riservate»;
Ritenuto, pertanto, di poter riconoscere, ai fini del computo dei cinque anni di insegnamento utili all’ammissione al concorso, il servizio svolto antecedentemente all’immissione in ruolo limitatamente alle scuole statali;”