Secondo i giudici, la fissazione in termini numerici dei soggetti che saranno ammessi alla prova scritta, in luogo della determinazione di un voto minimo di sufficienza per il superamento della prova preselettiva, non viola del criterio meritocratico. Inoltre, la formulazione dei quesiti non è stata ritenuta errata o irragionevole.
I giudici amministrativi hanno anche rilevato che non risulta dedotto in maniera specifica un pregiudizio grave o irreparabile. Pertanto, hanno deciso di respingere i ricorsi e di non concedere la misura cautelare richiesta dai candidati.
La scelta di ammettere un numero definito di candidati alla prova scritta, anziché utilizzare un criterio di sufficienza, è stata ritenuta legittima e non lesiva del principio di merito.