Una clausola in più, di assai dubbia pertinenza


Fonte: Dirigenti News CISL Scuola. Articolo del 10.10.2024.

In questi giorni alcuni USR stanno procedendo all’integrazione dei contratti individuali dei dirigenti scolastici, chiedendo che sia inserita la seguente clausola: “Nello svolgimento dell’incarico il dirigente scolastico dovrà assicurare il puntuale adempimento delle disposizioni di cui all’art. 4 bis del decreto legge 24 febbraio 2023 n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e delle indicazioni impartite dalla Ragioneria Generale dello Stato con la circolare n. 1 prot 2449 del 3 gennaio 2024, a firma congiunta del Ragioniere Generale dello Stato e dal Capo Dipartimento della funzione pubblica, richiamati in premessa”.Le disposizioni citate prevedono che “Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare, integrando i rispettivi contratti individuali, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento”.La Circolare 1/2024, impartisce istruzioni operative per la realizzazione di quanto sopra riportato. La circolare però fa riferimento alla Riforma n. 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie. Si fa esplicito riferimento a quattro comparti delle pubbliche amministrazioni: i) Amministrazioni Centrali, che includono le Amministrazioni dello Stato, gli Enti pubblici nazionali e gli altri Enti, ii) le Regioni e Province autonome, iii) gli Enti locali e iv) gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale. Non è citata la scuola che però sembrerebbe rientrare in gioco quando si parla di individuazione di obiettivi annuali funzionali al rispetto dei tempi di pagamento per i dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali per le  Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.I target da raggiungere sono fissati in 60 giorni per l’indicatore del tempo medio di pagamento degli Enti del Servizio sanitario nazionale e in 30 giorni per l’indicatore del tempo medio di pagamento dei restanti comparti; per tutti i comparti, il target è pari a zero per l’indicatore del tempo medio di ritardo.In questo contesto, la valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato avviene tuttavia, comunque, nell’ambito di quanto previsto dal decreto legislativo n. 150/2009, come modificato dal decreto legislativo n. 74/2017: ”le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale del personale, anche di qualifica dirigenziale, e a tale fine adottano e aggiornano, previo parere vincolante dell’Organismo indipendente di valutazione, il Sistema di misurazione e valutazione della performance”. Dunque la valutazione in questione si colloca inequivocabilmente nel contesto dei sistemi di valutazione della performance.Invece per i dirigenti scolastici vale un regime specifico definito dall’art. 25 del Dlgs 165/2001. In questo caso la responsabilità dirigenziale è “in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base degli strumenti e dei dati a disposizione del sistema informativo del Ministero dell'istruzione e del merito nonché del Sistema nazionale di valutazione dei risultati dei dirigenti scolastici, adottato con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito”. Come si vede, l’aggiornamento dei contratti individuali dei dirigenti scolastici effettuato da alcuni USR avviene in un quadro del tutto diverso da quello previsto dall’art. 25 del Dlgs 165/2001, tra l’altro al momento in attesa di una compiuta strutturazione. Ancora una volta si fanno ricadere sulla scuola disposizioni che riguardano altre amministrazioni dello Stato, senza alcuna attenzione alla specificità del sistema scolastico, semplicemente richiamando l’art. 1 comma 2 del Dlgs 165/2001.Occorre poi sottolineare che in molti casi non sono stati corrisposti alle istituzioni scolastiche gli importi intermedi o i saldi dei progetti PNRR nonostante le scuole abbiano effettuato la rendicontazione nei tempi previsti. Le istituzioni scolastiche hanno effettuato importanti anticipazioni con fondi propri, trovandosi quindi in affanno rispetto alla liquidità e si trovano così a fronteggiare le legittime richieste dei fornitori. Per evitare di incorrere anche nella minaccia di una riduzione della retribuzione di risultato è importante che nei flussi che alimentano la Piattaforma per i crediti commerciali, siano chiaramente indicati gli importi di fatture considerati sospesi oppure non liquidabili. Tali importi infatti non rilevano ai fini del calcolo dei tempi di pagamento e dello stock di debito (così ad es. i periodi in cui una fattura risulta sospesa saranno esclusi dal calcolo dei tempi medi di pagamento e di ritardo). Queste e molte altre questioni tra cui prioritariamente la necessità di aprire immediatamente il confronto sullo smart working dei dirigenti scolastici e di procedere al pagamento della retribuzione di risultato dello scorso anno scolastico e all’apertura del CIN per l’integrazione della retribuzione di posizione parte variabile saranno da noi sottoposte al tavolo convocato per la giornata odierna al MIM dal Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, di cui diamo notizia nelle note sindacali.
 
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