L’informazione successiva nel sistema delle relazioni sindacali


Fonte: Dirigenti news CISL Scuola. Articolo del 10.10 2024.

Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire rapporti stabili tra l’Amministrazione e i soggetti sindacali firmatari del CCNL. L’art. 4 del CCNL 2019/21 sottolinea come tali relazioni debbano essere “improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti”.

Il sistema delle relazioni sindacali di istituto, a norma dell’art.30 del CCNL 2019/21, prevede i seguenti istituti: 

a) Contrattazione integrativa (art.30, comma 4, lettera c)); 

b) Confronto (art.30, comma 9, lettera b)); 

c) Informazione (art.30, comma 10, lettera b)). 

Per quanto concerne l’informazione, fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti e dal CCNL, dovrà essere resa, preventivamente e in forma scritta, dall’Amministrazione ai soggetti sindacali firmatari del CCNL 2019/21 e alla RSU, affinché possano prendere debitamente conoscenza di tutto ciò che riguarda provvedimenti inerenti alle materie oggetto di confronto e di contrattazione. 

L’art. 30 del CCNL 2019/21, rubricato “Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali”, sancisce in modo chiaro, al comma 10, quali siano le materie oggetto di sola informazione a livello di istituzione scolastica ed educativa, ossia: 

  • la proposta di formazione delle classi e degli organici; 
  • i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei; 
  • i dati relativi all’utilizzo delle risorse del fondo di cui all’art. 78 (Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa) precisando per ciascuna delle attività retribuite, l’importo erogato, il numero dei lavoratori coinvolti e fermo restando che, in ogni caso, non deve essere possibile associare il compenso al nominativo del lavoratore che lo ha percepito. 

Relativamente a quest’ultimo aspetto l’ARAN, con l’orientamento applicativo CIRS118 del 12/06/2024, afferma che la previsione contrattuale contenuta nel citato art. 30, comma 10, in merito all’acquisizione dei dati in forma aggregata circa l’entità dei compensi percepiti dai lavoratori, risulta essere coerente sia con le diverse pronunce del Garante della Protezione dei dati personali, sia con la pronuncia del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, VII Sezione, che con la sentenza del 2.11.2022 n. 9453 ha disposto l’obbligo in capo all’Amministrazione di “consentire l’accesso dei documenti richiesti limitatamente ai compensi attinti dal Fondo d’istituto, agli incarichi afferenti tale fondo stesso e alle singole quote attribuite, in forma anonimizzata, in modo da preservare la riservatezza dei soggetti coinvolti”.

 
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