Fonte: Tecnica della scuola. Art. di Lara La Gatta del 6.11.2024
È compito dei collaboratori scolastici l’assistenza personale all’igiene personale degli
alunni di infanzia e primaria, compresa la pulizia, il lavaggio e il cambio dei pannolini.
Dopo la risposta fornita ad un singolo circolo didattico, di cui abbiamo già dato notizia, l’ARAN ha pubblicato il parere CIRS124 del 5 novembre 2024, rispondendo a questa domanda:
“Il Collaboratore scolastico deve prestare agli alunni l’assistenza necessaria nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale?“
Il compito di assistere nell’igiene personale è disciplinato dall’Allegato A del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del 18 gennaio 2024, che specifica le mansioni professionali per ciascun profilo lavorativo. Per quanto riguarda il Collaboratore Scolastico, le sue responsabilità includono:
la sorveglianza degli alunni, sia in termini generali che durante i pasti nelle mense scolastiche. Nelle scuole dell’infanzia e primaria, la sorveglianza si estende all’assistenza nei servizi igienici e alla cura dell’igiene personale.
Inoltre, il contratto precisa che, per garantire il diritto all’inclusione scolastica, il Collaboratore Scolastico deve fornire un supporto pratico, non specialistico, agli alunni con disabilità . Questo supporto riguarda sia l’accesso e il movimento all’interno delle strutture scolastiche, sia l’assistenza nei servizi igienici e nell’igiene personale.
Le disposizioni dell’Allegato A non rappresentano una novità , poiché erano già presenti nel CCNL del 29 novembre 2007. In tale contratto, si stabiliva infatti che:
per il personale dell’area As: è previsto il coordinamento del personale dell’area A, con mansioni di assistenza qualificata agli studenti con disabilità e monitoraggio delle esigenze igieniche, specialmente nelle scuole dell’infanzia;
per il personale dell’area A: si richiede di fornire assistenza pratica agli alunni con disabilità sia all’ingresso e all’uscita delle strutture scolastiche, sia nell’uso dei servizi igienici e nell’igiene personale, con riferimento anche alle attività dell’art. 47.
Quindi, è compito del personale addetto l’assistenza all’igiene personale degli alunni, compresa la pulizia, il lavaggio e il cambio dei pannolini.
Una sentenza della Cassazione
A conferma di queste indicazioni, l’ARAN richiama la Corte di Cassazione, che nella sentenza n. 22786 del 30 maggio 2016, ha chiarito che l’obbligo di assistenza per i collaboratori scolastici deriva sia dalla normativa contrattuale vigente che da quella precedente. La sentenza precisa anche che un eventuale rifiuto di svolgere tali attività , se consapevole e in contrasto con i doveri d’ufficio, può configurare un reato ai sensi dell’art. 328 del codice penale, essendo tale condotta omissiva.